Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 65 Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, nel rispetto dei limiti e condizioni previste dalle presenti Norme per i diversi ambiti urbanistici omogenei ed a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico testimoniale, sono:

  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, in assenza di programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 71 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, mediante programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 79 della LR 65/2014.

2. Nei frazionamenti degli edifici esistenti a funzione residenziale e nei cambi di destinazione d'uso, qualora ammessi dalle presenti Norme, è necessario:

  1. a. che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile Se non inferiore a 65 mq.;
  2. b. che per ciascuna unità immobiliare residenziale siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori, per una superficie di almeno 15 mq compresa nella SE di cui alla precedente lett. a.

2 bis. I frazionamenti degli edifici compresi all’interno delle schede del Progetto di paesaggio delle Leopoldine dovranno prevedere unità immobiliari con Se minima pari a 100 mq per gli edifici principali (Leopoldina) e 80 mq per gli annessi e gli edifici di minor rilevanza storico architettonica. La presente disposizione si applica a tutti i sottoambiti agricoli interessati dal progetto di paesaggio.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.

Art. 66 (articolo eliminato)

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni:

  • a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
  • b. per gli edifici a destinazione d'uso residenziale sono ammesse anche le attività ricettive (Du_D), le attività di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale e gli studi professionali; in ogni caso gli edifici ed i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale;
  • c. per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio pubbliche, studi professionali, attività artigianali;
  • d. per gli edifici destinati ad attività specialistiche, artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole presenti nel territorio rurale, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014.

2. Nel caso di interventi di recupero per attività turistico-ricettive, qualora consentito dalle presenti Norme, sono inoltre ammessi:

  1. a. gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno;
  2. b. gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

Art. 67 Condizioni per il mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV del Capo III della L.R. 65/2015 (in particolare articolo 81 e seguenti).

4. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori.

3. Eventuali fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, serre, strutture di ricovero per animali) così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati o legittimati, potranno essere demoliti e ricostruiti all'interno del resede con destinazione accessoria alla residenza a parità di Superficie edificabile (Se) e con altezza massima in gronda pari a 3 metri. La ricostruzione in diversa collocazione all'interno del resede è ammessa purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici costitutivi del patrimonio storico di cui all'articolo 24 delle presenti norme.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti.

Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificabile Se non inferiore a 65 mq.

Per ciascuna unità immobiliare deve essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e spazi accessori, per una superficie di almeno 15 mq; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, con accesso diretto all'esterno.

5. Il mutamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione che si intendono realizzare. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

6. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

7. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

Art. 68 Sistemazioni pertinenziali degli edifici

1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili, che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014, situati in territorio rurale devono:

  • - assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  • - privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  • - non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni.

3. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

4. Non è consentito intervenire sugli spazi aperti degli edifici esistenti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali minori di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dagli edifici principali, stalletti in muratura, forni, pozzi, ecc., anche non più in uso.

Art. 69 Edifici e attività produttive, commerciali, Direzionale e di servizio e Turistico-ricettive esistenti diffuse nel territorio rurale

1. Per gli edifici destinati ad attività produttive, commerciali, direzionali e di servizio e Turistico ricettive esistenti, ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all’esterno degli ambiti specializzati valgono le prescrizioni di seguito riportate. Dette prescrizioni prevalgono su eventuali disposizioni difformi previste dall'ambito urbanistico in cui ricadono gli edifici e le relative aree di pertinenza.

2. Mediante modalità diretta sono consenti i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria
  • - ristrutturazione
  • - interventi pertinenziali;
  • - addizione volumetrica nei limiti del 20% della Superficie edificabile (Se) esistente;
  • - sostituzione edilizia nell'ambito del resede.

3. Sono comunque esclusi interventi di ampliamento per le strutture classificate come Du_C3 - Attività commerciali al dettaglio: grandi strutture di vendita - centri commerciali e Du_C5 - Commercio congiunto.

4. Mediante modalità subordinata a Progetto Unitario Convenzionato sono consenti i seguenti interventi:

  • - addizione volumetrica oltre al 20% e nel limite massimo del 50% della Superficie edificabile Se esistente.
    Sono comunque esclusi interventi di nuova costruzione e ampliamento per le strutture classificate come Du_C3 - Attività commerciali al dettaglio: grandi strutture di vendita - centri commerciali e Du_C5 – Commercio congiunto.

5. L’addizione volumetrica di cui al punto 4 è consentita solo ricorrendo ai diritti edificatori secondo le modalità indicate all’Articolo 23. Gli interventi di addizione volumetrica derivanti dal trasferimento di diritti edificatori non devono incidere in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

6. Negli edifici destinati ad attività produttive, ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all'esterno degli ambiti specializzati non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale salvo che per gli immobili localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità residenziali, dove è ammesso intervento con Piano di Recupero che preveda la trasformazione di almeno il 50% della SE in diritti edificatori. In tale caso il Piano di Recupero deve intendersi in variante al Piano Operativo.
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio, salvo la destinazione Du_C.4- Attività di ristorazione e pubblici esercizi

7. Negli edifici destinati ad attività commerciali, direzionali e di servizio e turistico-ricettive esistenti ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all’esterno degli ambiti specializzati non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A residenziale salvo che per gli immobili localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità residenziali, dove è ammesso intervento con Piano di Recupero che preveda la trasformazione di almeno il 50% della SE in diritti edificatori. In tale caso il Piano di Recupero deve intendersi in variante al Piano Operativo.
  • - Du_B. Industriale artigianale
  • - DU_C commerciale al dettaglio salvo la destinazione Du_C.4- Attività di ristorazione e pubblici esercizi.