Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 22 Interventi sempre ammessi nel patrimonio edilizio esistente

1. Fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle presenti norme sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di demolizione non preordinata alla ricostruzione, gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compreso il recupero dei sottotetti a fini abitativi.

2. Gli interventi di demolizione non preordinati alla ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici costitutivi del patrimonio storico urbano ed extraurbano e con obbligo di ripristino della naturale condizione del suolo.

3. Gli incrementi di Superficie Edificabile, ove previsti dalle presenti norme, sono ammessi anche sugli interventi di nuova edificazione, purché i lavori siano iniziati entro la data di entrata in vigore del Piano Operativo.

4. Sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle zone a servizi di cui alla parte III sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 1 e fatte salve eventuali e più restrittive indicazioni contenute nelle presenti norme, anche interventi di sostituzione edilizia volti alla riqualificazione funzionale dei servizi medesimi.