Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 71 Caratteri tipologici

1. Il progetto documenta i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, nonché la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT/PPR.

2. Ad eccezione degli edifici specialistici, quali frantoi e cantine, e degli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, nella realizzazione dei nuovi edifici rurali sono garantite soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. A tal fine il progetto analizza i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - gli elementi strutturali prevalenti sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - i caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco, presenza di scale esterne, logge;
  • - la disposizione e forma delle aperture, il tipo di infissi;
  • - i caratteri dell'intorno e le sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

3. Nella realizzazione degli interventi devono essere rispettati i seguenti criteri tipologici:

  • - forma regolare e compatta del corpo edilizio;
  • - altezza massima delle abitazioni 2 piani comunque non superiore a 7,20 m.. Se il numero dei piani esistente è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti;
  • - per gli edifici costituenti unità immobiliare è ammessa la realizzazione di un livello interrato ad uso accessorio, contenuto entro la superficie coperta secondo quanto disposto al successivo Articolo 72;
  • - sugli edifici accessori non sono ammessi balconi, portici e sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati;
  • - sugli annessi agricoli non sono ammessi balconi, portici, sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; tale divieto non opera per gli interventi posti in essere dalle aziende agricole.
  • - le autorimesse di pertinenza delle unità abitative, sono ammesse alle seguenti condizioni:
    • - localizzazione interrata, al netto delle rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l’accesso da parte delle autovetture, contenuta all'interno della sagoma dell'edificio esistente o di progetto;
    • - localizzazione seminterrata all'esterno della sagoma dell'edificio esclusivamente in situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato il profilo naturale del terreno. In tal caso è ammesso scoperto il solo fronte a valle;
    • - unico vano;
    • - sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli la destinazione ed il manufatto quale pertinenza. Le superfici ad autorimessa non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite nelle presenti Norme.