Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 65 Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, nel rispetto dei limiti e condizioni previste dalle presenti Norme per i diversi ambiti urbanistici omogenei ed a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico testimoniale, sono:

  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, in assenza di programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 71 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, mediante programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 79 della LR 65/2014.

2. Nei frazionamenti degli edifici esistenti a funzione residenziale e nei cambi di destinazione d'uso, qualora ammessi dalle presenti Norme, è necessario:

  1. a. che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile Se non inferiore a 65 mq.;
  2. b. che per ciascuna unità immobiliare residenziale siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori, per una superficie di almeno 15 mq compresa nella SE di cui alla precedente lett. a.

2 bis. I frazionamenti degli edifici compresi all’interno delle schede del Progetto di paesaggio delle Leopoldine dovranno prevedere unità immobiliari con Se minima pari a 100 mq per gli edifici principali (Leopoldina) e 80 mq per gli annessi e gli edifici di minor rilevanza storico architettonica. La presente disposizione si applica a tutti i sottoambiti agricoli interessati dal progetto di paesaggio.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.