Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 80 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività aziendale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme, è consentita da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, ai sensi dell'art. 73, comma 5, LR 65/2014 e dell'art. 6 del DPGR 63/R del 2016.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita per fondi sprovvisti o con annessi agricoli di dimensioni inferiori rispetto a quanto stabilito dai parametri delle presenti Norme.

3. La loro realizzazione è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali.

4. Il progetto deve documentare la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantire soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato.

Devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali.

5. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - per le aziende agricole con superficie fondiaria superiore al coefficiente 0,7 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli in misura proporzionale ad una Superficie edificabile massima di 100 mq;
  • - per le aziende con superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7 ma comunque superiore al coefficiente 0,4 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, sono ammessi gli annessi agricoli con Se massima di mq 36 con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'Articolo 89.