Art. 8 Disposizioni generali
1. Le disposizioni relative all'uso del territorio sono riferite ai differenti sistemi, articolati in sottosistemi ed ambiti, così come risultano rappresentati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".
2. I passaggi dall'una all'altra delle funzioni di cui all'art. 59 della L.R. 1/05, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo se accompagnati da opere edilizie.
3. In caso di passaggio dall'una all'altra delle funzioni, in assenza di opere edilizie, il mutamento di destinazione d'uso è oneroso, se comporta incremento di carico urbanistico, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Destinazione attuale | Destinazione di progetto | Titolo legittimante | Onerosità |
---|---|---|---|
Residenziale | Altra destinazione | S.C.I.A. | SI (se incrementa il carico urbanistico) |
Altra destinazione | Residenziale | Comunicazione | NO |
Altra destinazione non compatibile con il sottosistema | Altra destinazione compatibile con il sottosistema | Comunicazione | NO |
Altra destinazione compatibile con il sottosistema | Altra destinazione compatibile con il sottosistema | S.C.I.A. | SI (se incrementa il carico urbanistico) |
Agricola | Altra destinazione compatibile con il sottosistema | S.C.I.A. | SI |
Art. 9 Residenziale (R)
1. La destinazione d'uso residenziale R comprende: civile abitazione, collegi, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).
Art. 10 Attività industriali e artigianali
1. Sono attività dirette alla produzione e trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi. L'attività artigianale è definita dalla L.R. 53 del 28/10/2008.
2. Le attività industriali e artigianali, che non recano disturbo alla residenza, sono le attività insalubri di prima e seconda classe definite con apposito atto.
Art. 11 Attività commerciali
1. La destinazione d'uso per attività commerciali è definita dalla L.R. n. 28/2005 (Codice del Commercio), ed è articolata in:
- Tc1: esercizi di vicinato, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e tutte le altre attività commerciali al dettaglio diverse dalle medie e grandi strutture di vendita;
- Tc2: medie strutture di vendita;
- Tc3: grandi strutture di vendita.
2. Quando è ammessa l'articolazione Tc2 sono ammesse anche le attività di cui alla sigla Tc1. Quando è ammessa l'articolazione Tc3 sono ammesse anche le attività di cui alle sigle Tc1 e Tc2.
3. La superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata con le modalità di cui all'art 21 bis della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio).
Art. 12 Attività commerciali all'ingrosso
1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
2. Quando è ammessa l'attività commerciale all'ingrosso è consentito l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, non alimentare, nello stesso locale avente destinazione commerciale all'ingrosso. La superficie di vendita calcolata con le modalità di cui all'art 21 della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio), non è superiore a mq 1.500. Gli interventi garantiscono la dotazione di parcheggi di cui all'art. 5 comma 6 del presente regolamento.
Art. 13 Attività turistico ricettive
1. La destinazione d'uso per attività turistico ricettive è articolata in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, ivi compresi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili. L'attività predetta è definita dal D.lvo 79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo) e dalla L.R. 42 del 23/03/00.
2. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, le attività turistico ricettive non includono i campeggi, i villaggi turistici e le aree di sosta.
Art. 14 Attività direzionali
1. La destinazione d'uso direzionale comprende le attività di cui all'art. 59 comma 1 lett.e) della L.R. 1/05, comunque diverse da quella agricola e funzioni connesse e da quelle di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del presente Regolamento urbanistico. Comprende altresì le attività di agenzia di affari, di cui al RD 773/1931.
Art. 15 Servizi e attrezzature di uso pubblico
1. La destinazione d'uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico e di interesse generale comprende quelle di cui all'art. 3 e le altre attività di servizio di cui all'art. 59 della L.R. 1/05.
Art. 16 Spazi scoperti di uso privato
1. Gli spazi scoperti di uso privato sono individuati con la sigla Vpr verde privato e sono le aree del territorio urbanizzato non comprese nei tessuti insediativi e non destinate all'edificabilità.