Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 69 Interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", fermo restando il mantenimento della destinazione agricola, sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) restauro e risanamento conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia;
  3. c) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% della Sul degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 200 mq.;
  4. d) sostituzione edilizia;
  5. e) addizione volumetrica di cui all'art. 29, per ogni alloggio;
  6. f) addizione volumetrica fino a 100 mq. di Sul per gli annessi esistenti e comunque non superiore al 10% della Sul esistente.

2. I trasferimenti di volumetrie e le addizioni oltre i limiti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 1, sono consentiti previa approvazione di Piano Aziendale, ovvero nei casi di cui all'art. 64 comma 2.

3. Per gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola si applica l'art. 45 della L.R. 1/05. Gli interventi di sistemazione ambientale garantiscono un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60.