Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 61 Prescrizioni per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti

1. Il presente articolo detta prescrizioni sugli interventi edilizi di cui agli artt. 63, 64, 69, 70, 71, 72 e 73.

2. Per la localizzazione dei nuovi edifici è prescritto:

  1. a) il posizionamento lungo la viabilità locale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  2. b) la salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
  3. c) di evitare significativi movimenti di terra.

3. Nella realizzazione degli interventi sono rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) gli edifici hanno forma regolare e compatta;
  2. b) altezza massima nei limiti di cui all'art. 22 comma 8 e art. 23 commi 2 e 3; gli annessi agricoli di cui agli artt. 63 e 64 hanno altezza massima di 2 piani;
  3. c) per gli edifici costituenti unità immobiliare è ammessa la realizzazione di un livello interrato, contenuto entro la superficie coperta; non sono ammesse rampe;
  4. d) sugli edifici accessori non sono ammessi balconi, portici e sottotetti praticabili;
  5. e) le autorimesse di pertinenza delle unità abitative, entro i limiti e le caratteristiche di cui all'art. 19 comma 3 lettera f) nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3 e lettera g) nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera f), sono ammesse alle seguenti condizioni:
    1. 1) localizzazione al piano terra, in continuità o nelle immediate vicinanze degli edifici. È ammesso un livello interrato solo se l'autorimessa è in continuità con l'edificio principale;
    2. 2) unico vano, le eventuali tamponature perimetrali, il manto di copertura e gli infissi sono coerenti con i caratteri del luogo;
    3. 3) la localizzazione nel sottosuolo è ammessa solo in presenza di situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno, ammettendo a vista il solo fronte a valle e con il mantenimento della sistemazione superficiale esistente; non sono ammesse rampe;
    4. 4) sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli la destinazione ed il manufatto quale pertinenza;
  6. f) nelle aree di pertinenza sono consentite recinzioni in muratura se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscono già il tipo prevalente del contesto; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria;
  7. g) le recinzioni, quando eccedenti la delimitazione della pertinenza degli immobili, sono localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  8. h) sono ammesse le attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, ubicate in prossimità dell'edificio principale di cui sono pertinenza, senza ricorrere a consistenti rimodellamenti del suolo;
  9. i) gli interventi sugli spazi aperti sono effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e dell'assetto storico e paesistico-ambientale; il disegno degli spazi aperti, ed in particolare l'impianto del verde, corrispondono a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
  10. l) le pavimentazioni, di modesta estensione ed in prossimità degli edifici, sono realizzate impiegando materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.