Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 30 Disposizioni sugli interventi di sostituzione edilizia (se)

1. Negli edifici individuati con la sigla (se) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di sostituzione edilizia, tali interventi sono consentiti con le precisazioni di cui ai successivi commi.

2. Nel caso in cui è prevista una diversa collocazione dell'edificio, questo deve essere localizzato all'interno dello stesso lotto, se in ambito del territorio urbano, o nel resede di pertinenza degli edifici esistenti se in territorio rurale.

3. Fatte salve disposizioni diverse del presente Regolamento Urbanistico, l'intervento di sostituzione edilizia è effettuato senza incremento della Sul esistente.

4. L'intervento di sostituzione edilizia, se non diversamente specificato, prevede la completa demolizione dell'edificio da sostituire, ovvero dell'unità immobiliare, se costituente porzione distinta, riconoscibile ed autonoma strutturalmente.

5. Quando nelle presenti norme viene fatto riferimento alla sostituzione edilizia su sedime di pertinenza si intende che almeno il 50% del sedime dell'edificio originario è occupato dal sedime del nuovo edificio.

6. Nell'ambito del territorio urbanizzato il trasferimento parziale di Sul in addizione agli edifici esistenti tra lotti contigui all'interno dello stesso sottosistema, è equiparato ad un intervento di sostituzione edilizia; in tale caso non valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.