Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 74 Piani di recupero in edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio e centri antichi ed aggregati

1. Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, previo piano di recupero, è possibile effettuare la riorganizzazione complessiva dei volumi alle seguenti condizioni:

  1. a) il PdR deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) è ammessa la collocazione di nuovi edifici, derivanti da interventi di sostituzione edilizia, anche in aree contigue esterne al perimetro della scheda normativa, se tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva degli edifici di pregio;
  4. d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re e rc) sono confermati fatta salva la possibilità di intervenire sulle superfetazioni.

2. È ammesso, anche senza la redazione del piano di recupero, il trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10.