Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 64 Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali (art. 41 comma 7 L.R.1/05)

1. La disciplina del presente articolo costituisce attuazione dell'art.5 del Regolamento Regionale n. 5/R del 9/2/2007 (Regolamento di attuazione per le zone agricole).

2. Per le aziende con superfici fondiarie non inferiori al coefficiente 0,7, di cui all'art. 63 comma 5, la realizzazione di annessi agricoli è ammessa nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 63 ed in conformità al comma 9 del medesimo articolo.

3. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento ai contenuti del Piano Aziendale.

4. Per superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7, sono ammessi gli annessi agricoli con Sul massima di mq 36 con le caratteristiche di cui all'art.66 comma 6.

5. La realizzazione di annessi agricoli aventi Sul superiore a 1.000 mq. è subordinata a piano attuativo.

6. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza.