Art. 50 Tessuti non pianificati ad impianto puntiforme regolare (f) e irregolare (g)
1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:
- a) ristrutturazione edilizia;
- b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
- c) ristrutturazione urbanistica;
- d) addizione volumetrica e nuova edificazione, nei limiti di cui all'art. 44.
2. Negli interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione sono rispettati gli allineamenti, se esistenti.