Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 32 Disposizioni su trasferimenti volumetrici

1. Al fine di incentivare la delocalizzazione degli immobili presenti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904, è ammesso il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79 o in area limitrofa esterna a tale fascia di rispetto, all'interno dello stesso sottosistema, con un incremento del 40% della Sul esistente.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono ammessi anche per gli immobili ricadenti in aree con fattibilità idraulica 4, e nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38, individuate con le sigle Ce: Casse di espansione, In: invasi e Cs: Canali di salvaguardia.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono consentiti sugli edifici, per i quali il Regolamento Urbanistico prescrive un intervento di risanamento conservativo o di restauro.

4. Per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di rispetto stradale di cui all'art.26, se superiore a m. 20,00, quando per essi sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, è ammesso il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79 o in area esterna a tale fascia di rispetto, all'interno dello stesso sottosistema e tipo insediativo in ambito urbano e sottosistema e variante e tipo di paesaggio in ambito extraurbano, con incremento del 40% della Sul.

5. Per gli edifici a destinazione commerciale all'ingrosso, ubicati nei tessuti pianificati privi di aree a standard (b) di cui all'art. 46, sono ammessi gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con incremento della Sul oggetto di trasferimento del 40%; tale intervento è subordinato alla riconversione dell'area liberata dai volumi trasferiti e delle relative aree di pertinenza, in nuove dotazioni a standard quali verde pubblico e parcheggi.

6. Per gli edifici ubicati nei tessuti non pianificati a impianto lineare chiuso (e) di cui all'art. 49, gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che liberino la corte interna all'isolato, potranno essere effettuati anche mediante trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79 e con incremento della Sul del 40%.

7. Per gli edifici ubicati negli insediamenti che non costituiscono tessuto (l) di cui all'art. 53, negli insediamenti che non costituiscono tessuto (m) di cui all'art. 54, è consentito il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 40% della Sul esistente.

8. Per gli immobili di cui all'art. 70 commi 3, 4 e 5, è consentito il trasferimento volumetrico, con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 30% della Sul esistente. Per gli interventi di cui all'art. 70 comma 10 lett. a) è ammesso il trasferimento volumetrico degli edifici di cui all'art. 70 commi 3, 4, 5 e dell'art. 71.

9. Per gli interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti di cui all'articolo 71, il piano attuativo può prevedere il recupero del 100% delle Sul demolite e non ricostruite, da utilizzarsi per gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art.79.

10. Per gli immobili di cui all'art. 74, non soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc) e per le superfetazioni di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc), è ammesso, con intervento diretto, il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, fino al 100% della Sul.

11. Le quantità aggiuntive di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si sommano agli eventuali incrementi di Sul già ammessi dal presente Regolamento per interventi di sostituzione edilizia o di addizione volumetrica.