Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 25 Distanze dai confini di proprietà

1. Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, nelle addizioni volumetriche e negli interventi modificativi della sagoma esistente, ivi compresi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono rispettate le distanze minime di cui ai successivi commi. La distanza è misurata rispetto alla superficie coperta dell'edificio.

2. Nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI è prescritta la distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà; nei sottosistemi P e nell'ambito del tessuto produttivo r, la distanza minima dai confini di proprietà è m. 6,00. Sono ammesse distanze inferiori in caso di specifici accordi tra privati ed in caso di servitù costituite.)

3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia e di addizione volumetrica, quando non si costituiscono nuove unità immobiliari, nonché negli interventi pertinenziali, non è prescritta la distanza minima dai confini di proprietà.

4. Negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti.

5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al comma 2 purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive successive al 31/12/1942:

  1. a) all'interno delle zone classificate "A" dal D.M. 1444/68;
  2. b) all'interno delle aree degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui agli articoli 58 e 72;
  3. c) all'interno delle aree dei centri antichi ed aggregati di cui all'art. 73.

6. Nel territorio rurale di cui al Titolo VII, non è prescritta la distanza minima dai confini.