Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 76 Usi caratterizzanti e previsti

1. Fanno parte del sistema ambientale le aree destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport legate al sistema della residenza ed i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

2. Il sistema ambientale è caratterizzato dai seguenti usi principali:

  • attività agricole
  • servizi ed attrezzature di interesse pubblico
  • spazi scoperti di uso pubblico verdi e pavimentati

Articolo 77 Obiettivi prestazionali

1. Nell'ambito del sistema ambientale il Regolamento Urbanistico dovrà garantire:

  • la facilità di accesso e di parcheggio per le aree destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport, con una composizione delle attrezzature articolata, con giardini ed impianti sportivi scoperti caratterizzati da elevate percentuali di superfici permeabili ed adeguate attrezzature, livelli adeguati di sicurezza e facilità di manutenzione;
  • il corretto utilizzo dei grandi spazi aperti, prevedendo operazioni di riqualificazione volte al mantenimento ed alla ricostituzione di ecosistemi naturali all'interno ed all'esterno del tessuto urbanizzato e prevedendo l'utilizzo dei materiali vegetali naturali, nelle loro differenti composizioni e funzioni, per la valorizzazione delle risorse del territorio ed anche per il recupero delle aree degradate (che dovranno essere sottoposte ad interventi di rinaturalizzazione) comprese quelle agricole che dovranno essere tutelate, potenziate o riconvertite;
  • una disciplina che impedisca la formazione di discariche di materiale solido e liquido, la formazione di depositi di rottami od auto in demolizione, materiali industriali di scarto e materiali a cielo aperto in zone diverse da quelle opportunamente predisposte a tale scopo ed individuate dal Regolamento stesso;
  • norme che contemplino l'obbligo ai proprietari dei fondi agricoli di effettuare la manutenzione delle canalizzazioni agricole ed il mantenimento delle alberature di pregio esistenti lungo le stesse;
  • norme che prevedano la realizzazione di passaggi per la fauna nei casi in cui esistano o si determinino delle interferenze tra infrastrutture viarie;
  • norme specifiche che garantiscano l'uso pubblico delle strade vicinali con obbligo per i frontisti della manutenzione delle stesse;
  • norme che disciplinino l'eventuale apertura di strade di servizio connesse alle attività silvo-pastorali;
  • norme che disciplinino l'apertura di sentieri in terra battuta e di percorsi di trekking e didattici lungo i quali potrà prevedersi la realizzazione di aree per la sosta attrezzata;
  • specifica disciplina per la realizzazione delle serre destinate alla coltivazione intensiva di prodotti agricoli o similari, se previste ed ammesse, che prescriva le modalità di recupero e di smaltimento dei materiali di copertura e definisca nel dettaglio le tipologie ammissibili.
  • norme che incentivino la dismissione delle cave in attività ed il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP e che disciplinino l'apertura di nuove o la riapertura delle vecchie.

Articolo 78 Articolazione del sistema

1. Il sistema ambientale (V) si articola nei seguenti sottosistemi:

  1. V1: riserva di naturalità
  2. V2: le aree di transizione pedecollinari
  3. V3: la pianura coltivata, a sua volta articolato nei seguenti ambiti:
    1. V3.1: la corona agricola
    2. V3.2: aree della bonifica storica
    3. V3.3: colture e frazionamento periurbano
  4. V4: Corridoi e connessioni fluviali
  5. V5: Capisaldi del verde, a sua volta articolato nei seguenti ambiti:
    1. V5.1: verde territoriale
    2. V5.2: verde sportivo
    3. V5.3: verde urbano della cinta muraria
    4. V5.4: bande verdi di compensazione ambientale

Articolo 79 Sottosistema V1: riserva di naturalità

1. Costituiscono Riserva di naturalità, le aree collinari e montane comprese nel complesso delle Alpi di Poti, di Monte Lignano, Monte Gavino e S. Cornelio, quella del versante occidentale del Monte Telamone; ricche di masse arboree, cespuglieti, acque, pascoli, con aree agricole parzialmente abbandonate con dinamiche tendenti alla ripresa del bosco, definiscono un ecosistema complesso caratterizzato da elevata biodiversità ed assumono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l'intero territorio.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono prevalentemente composte da aree boscate, aree a pascolo, aree agricole-arbustate di transizione con dinamiche vegetazionali tendenti verso il bosco, i coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento urbanistico dovrà provvedere a definirne gli utilizzi integrativi all'agricoltura.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia e da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 del precedente art. 67 Aree agricole speciali.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali).
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata; alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione); al recupero delle aree agricole abbandonate, al mantenimento del sistema insediativo antico, all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.

6. Dovrà inoltre prevedere specifica disciplina che inibisca:

  • l'accensione di fuochi nelle aree boscate;
  • l'abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
  • l'introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
  • il pascolamento nelle aree boscate e arbustate;
  • la circolazione su sentieri, alvei fluviali, prati e boschi di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative e per i residenti;
  • la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei piani di settore.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre prevedere la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T., dalla quale deriveranno norme comportamentali e di buona pratica agronomica finalizzate a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e che dovrà individuare criteri e prescrizioni relative a:

  • coltivazione del bosco;
  • favorire la rinaturalizzazione delle aree arbustate in aree boscate;
  • mantenimento, conservazione e il miglioramento delle aree boscate e arbustate;
  • riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato-pascolo;
  • ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate;
  • regolamentazione delle aree boscate e degli arbusteti di particolare valore ambientale e scientifico.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, serre, fatta eccezione per le aree dei coltivi appoderati a macchia di leopardo interni al bosco per i quali il Regolamento Urbanistico definirà specifica disciplina.

Articolo 80 Sottosistema V2: le aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia: si tratta prevalentemente di aree agricole caratterizzate dalla permanenza dell'impianto storico, con coltivi appoderati densi e continui; tali aree sono da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 dell'art. 67.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi sugli impianti vegetazionali e sulle aree agricole finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo, all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali; al mantenimento e ripristino delle specie arboree; al mantenimento dei terrazzamenti e delle ciglionature; al recupero degli edifici dismessi o abbandonati; al ripristino e la riattivazione delle percorrenze storiche di collegamento tra la pianura e la montagna; a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco.

6. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e l'assetto delle aree agricole, relativamente a: filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, siepi di delimitazione dei fondi agricoli; dovrà inoltre predisporre indirizzi per le coltivazione agricole legnose (vite, olivo alberi da frutto) e per il consolidamento del terreno e la regimazione delle acque superficiali.

7. Dovrà essere prevista la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T. e dovrà essere inoltre predisposto il censimento di tutte le formazioni lineari non produttive (siepi, siepi arborate) che andranno a costituire la rete ecologica principale della zona.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Articolo 81 Sottosistema V3: la pianura coltivata

1. Trattasi di aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il centro urbano e i territori non antropizzati, a cui è demandata la funzione di proteggere l'unicità e la specificità della relazione del centro urbano con la campagna circostante; costituiscono una potenziale cintura verde a protezione dell'unicità della relazione del centro urbano con la campagna circostante e si presentano diversamente connotate nei diversi aspetti: dagli assetti agricoli tradizionali, ai livelli di produttività e al ruolo che svolgono nel contesto del sistema ambientale che, diversamente interrelati, debbono coniugare la permanenza dei caratteri storico-ambientali con le necessità di interventi di riordino e riqualificazione agraria.

2. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

3. Il Regolamento urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi finalizzati a favorire il disinquinamento e la salvaguardia del reticolo idrografico e dei suoli agricoli, il recupero delle aree degradate, incolte e abbandonate, la regolamentazione degli attingimenti dalla falda, il recupero degli edifici non più utilizzati a fini agricoli ed a favorire l'assetto agricolo attuale e salvaguardare contemporaneamente i caratteri storici e ambientali propri dell'area, quali:

  • le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura;
  • la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie;
  • gli edifici che tuttora si relazionano ai fondi agricoli, in generale la trame dei corsi d'acqua della viabilità storica.

4. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere per gli interventi sugli impianti vegetazionali e sulle aree agricole, le modalità per il mantenimento e potenziamento delle fasce boscate lungo i fossi, quelle nei campi e lungo le strade; le modalità e le specie arboree e arbustive per l'impianto di nuove masse vegetali e dovrà essere previsto il censimento e la regolamentazione delle siepi arborate e delle piante isolate.

5. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva, ammettendo oltre alle abitazioni ed agli annessi agricoli, anche le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e le serre

6. Il Sottosistema V3 prevede i seguenti ambiti le cui disposizioni integrano quelle del presente articolo:

  1. Ambito V3.1: La corona agricola;
  2. Ambito V3.2: La bonifica storica;
  3. Ambito V3.3: Colture e frazionamento periurbano

Articolo 82 Ambito V3.1: la corona agricola

1. Sono aree agricole comprese tra la fascia pedecollinare est, l'urbano di Arezzo e la via Casentinese la cui caratterizzazione principale è data dalla permanenza di elementi strutturanti (trama, orditura e dimensione dei campi, assetti colturali a ortivo, segni d'acqua e vegetazione di delimitazione delle colture) un paesaggio agrario disegnato a maglia fitta che arriva a circondare e penetrare all'interno della città storica. Rappresenta una risorsa storico-ambientale da preservare, mantenendone le caratteristiche peculiari, e da fruire con attività di tempo libero, coerenti con i caratteri dei luoghi e con le attività agricole non invasive, che non comportino alcun tipo di attrezzature.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67

3. Il Regolamento Urbanistico in attuazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà definire le modalità di intervento e le azioni da intraprende per la gestione dell'attività agricola e contemporaneamente stabilire le forme e modalità per salvaguardare gli elementi strutturanti il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, le forme e le modalità di fruizione per le attività di tempo libero.

4. Dovrà inoltre fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.

Articolo 83 Ambito V3.2: la bonifica storica

1. Sono aree agricole che costituiscono la testimonianza del paesaggio storico della bonifica della Val di Chiana, dove permane il rapporto tradizionale tra le linee dei canali, percorsi, trame dei campi e insediamenti rurali; nell'ambito sono presenti fenomeni diffusi di ristagno delle acque superficiali, dovuti dall'interruzione del reticolo di drenaggio e condizioni della falda freatica superficiale attestata sui 4-5 ml. di profondità con dinamiche di innalzamento.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • prescrizioni specifiche per il mantenimento della viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire;
  • azioni finalizzate al recupero dell'officiosità idraulica dell'intero ambito, alla manutenzione e potenziamento delle arginature esistenti, al recupero e manutenzione di tutti i manufatti legati alla bonifica idraulica;
  • indicazioni verso assetti colturali compatibili negli apporti inquinati e nelle idro-esigenze con le caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee.
  • fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.

Articolo 84 Ambito V3.3 Colture e frazionamento periurbano

1. Sono aree agricole ubicate prevalentemente limitrofe o interne ad aree urbanizzate, caratterizzate da una diversificazione degli usi da una elevata frammentazione fondiaria; la vicinanza alla città ha creato delle situazioni di attesa che di fatto hanno innescato fenomeni di abbandono o sotto-utilizzo delle aree agricole, con conseguenti effetti di degrado e di usi promiscui.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.3 sono considerate aree a prevalente funzione agricola.

3. Il Regolamento Urbanistico, in attuazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà definire le modalità di intervento e le azioni da intraprende per potenziare la produttività agricola e contemporaneamente stabilire il ruolo, le prestazioni e le salvaguardie da applicare alla aree agricole, finalizzate a garantire una prima cintura verde attorno alla città.

Articolo 85 Sottosistema V4: Corridoi e connessioni fluviali

1. Il sottosistema corridoi e connessioni fluviali si configura come componente primaria della rete ecologica del territorio aretino sia per le caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per le relative connessioni che sono in grado di stabilire e svolgono la funzione indispensabile di mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero ed antropizzato (le riserve di naturalità, le aree agricole pedecollinari, le aree agricole della cintura verde, gli spazi verdi urbani); sono costituiti da elementi e aree tra le più sensibili dal punto di vista ambientale, di elevata naturalità, prevalentemente boscate, ad elevata naturalità nei grandi spazi aperti, organizzate su corsi e specchi d'acqua quali l'Arno (principale), il Castro, il Vingone e il Bicchierata (secondari): l'incuria delle aree golenali, la presenza di aree agricole marginali o altamente produttive, la non manutenzione dei corsi d'acqua costituiscono i problemi principali di questo sottosistema.

2. Nella definizione degli interventi relativi alla creazione dei corridoi e delle connessioni fluviali il Piano Strutturale individua le seguenti condizioni alla trasformabilità dei luoghi:

  • il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • la realizzazione di nuovi tratti di corsi d'acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità idraulica;
  • la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico;
  • il ripristino dell'ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici;
  • il contenimento o l'eliminazione del rischio idraulico;
  • la creazione di fasce di servizio e di fruizione lungo i corsi d'acqua;
  • la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell'ecosistema fluviale;
  • la fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. Il Regolamento urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al recupero e la tutela del paesaggio e dell'ambiente ed indirizzati al potenziamento o ripristino dell'ecosistema fluviale principalmente attraverso interventi di:

  • rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
  • riqualificazione idrogeologica e riassetto idraulico;
  • mantenimento e ripristino e potenziamento della vegetazione ripariale;
  • creazione di percorsi di servizio, naturalistici e didattici e piccole radure per le attività di tempo libero;
  • incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico e orientate al potenziamento degli assetti botanico-faunistici dell'ambito.

4. In particolare, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare

  • interventi finalizzati alla rinaturalizzazione delle sponde del fiume, al potenziamento della fascia di bosco ripario ed alla regolamentazione delle attività agricole;
  • regole per il taglio delle piante pericolanti o deperenti che potrebbero interferire con il deflusso delle acque
  • indicazioni per la realizzazione di percorsi di servizio, pedonali-ciclabili e aree per la sosta attrezzata.
  • elenco e modalità di impianto di specie arboree e arbustive per la realizzazione degli impianti vegetazionali;
  • fasce di rispetto di salvaguardia integrale, di sezione diversificata, nelle quali siano vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologi ed ecologici.

5. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza di luoghi ed attrezzature per le attività di tempo libero.

6. Nell'ambito dell'applicazione del Piano dell'Area Protetta Arno, individuata nella Tav. B.17 Vincoli: aree naturali e suolo con le relative sottozone, si applica la specifica disciplina di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n.226/95, che è riportata quale parte integrante delle presenti norme nell'allegato Piano dell'Area Protetta Arno, norme tecniche di attuazione; il Regolamento Urbanistico applicherà la disciplina dei commi precedenti in coerenza con le norme del Piano Arno; l'ambito di applicazione del Piano Arno è escluso dal campo di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.29 del P.I.T.

Articolo 86 Sottosistema V5: Capisaldi del verde

1. Sono capisaldi i parchi e giardini di uso pubblico o privato, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità; spazi che in diversa misura articolano lo spazio edificato della città consolidata; tali aree rappresentano degli elementi di equilibrio ambientale rispetto all'irraggiamneto solare ed all'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato; hanno funzione ecologica limitata, ma sono caratterizzate da un ruolo e valore paesaggistico irrinunciabili.

2. Nella definizione degli interventi relativi alla creazione e mantenimento dei Capisaldi del verde il Piano Strutturale individua le seguenti condizioni alla trasformabilità dei luoghi:

  • la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
  • le situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica (aree ex-cave, discariche, situazioni di abbandono e siti inquinati, ecc);
  • gli interventi di compensazione e mitigazione agli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative, ecc);
  • la continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali ed urbani all'interno di una logica di rete ecologica;
  • la fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli interventi.

3. Il Sottosistema V5 prevede i seguenti ambiti le cui disposizioni integrano quelle del presente articolo

  1. Ambito V5.1: verde territoriale;
  2. Ambito V5.2: verde sportivo;
  3. Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria;
  4. Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale.

Articolo 87 Ambito V5.1: verde territoriale

1. L'ambito è strutturato da un'insieme di parchi territoriali liberi attrezzati con impianti a carattere estensivo, comprendenti parti di territorio agricolo o di bosco o di ambiti fluviali e connotati dalla permanenza dei caratteri storici dei luoghi e dei loro usi e/o dalla qualità delle presenze vegetazionali e di specchi d'acqua nei quali è possibile, compatibilmente con i caratteri fisico-ambientali e storici e con gli usi esistenti, svolgere anche attività di tempo libero; i parchi territoriali liberi sono suddivisi in 4 tipi:

  1. a. parchi olivetati (Castelsecco - S. Cornelio): parti del territorio agricolo localizzate prevalentemente lungo le pendici collinari terrazzate che circondano la città di Arezzo;
  2. b. parchi bosco (area protetta ANPIL - Bosco di Sargiano, parco comunale di Lignano, complesso demaniale Alpe di Poti) aree prevalentemente boscate e pubbliche dislocate sulle parti montane e collinari; il piano strutturale recepisce i piani di gestione approvati dalle Amministrazioni competenti, nello specifico: per il complesso demaniale Alpe di Poti, gestito dal comune di Arezzo, con delibera di Giunta Regionale nº 487 del 26/5/2003; per il Bosco di Sargiano delibera della giunta comunale del 26/11/2001; per il parco comunale di Lignano, delibera della Giunta Comunale dell'8/02/2000; le aree ANPIL suddette sono escluse dall'ambito di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.23 del P.I.T.
  3. c. parchi agricoli (Parco del Molin Bianco): porzioni di territorio agricolo interne o limitrofe alla città, connotate da sistemi insediativi antichi, dove sono ancora riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi e le relazioni spaziali con i manufatti storici;
  4. d. parchi fluviali (Riserva naturale di Ponte a Buriano - SIC -, Chiusa dei Monaci): parti di corridoi fluviali connotati da una correlazione di più caratteri - storici, naturalistico-ambientali e paesistici - unitamente a diversi fattori (accessibilità, unicità e fattibilità).

2. Per i parchi olivetati il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al mantenimento ed al recupero dei caratteri strutturanti (muri, ciglionature, opere di canalizzazione) e agricoli (impianto arboreo, filari e vegetazione isolata di segnalazione) in funzione della gestione e manutenzione del patrimonio arboreo.

3. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire:

  • la creazione di prati di gioco, campi polivalenti per il gioco e lo sport, campi bocce scoperti, gioco bambini percorsi pedonali e ciclabili sterrati (preferibilmente su tracciati rurali preesistenti), aree attrezzate per il gioco, servizi ricettivi, igienici e tecnici (preferibilmente da localizzare in manufatti ed edifici rurali non più utilizzati a scopi agricoli);
  • interventi da operare sulla vegetazione esplicitando l'impianto di specie arboree ed arbustive con funzione di segnalazione degli accessi, dei punti di snodo e di servizio del parco (senza alterare le trame dei coltivi arborati), la recinzione con arbusti e siepi del parco e di alcuni spazi riservati alla sosta e al riposo.

4. Per i parchi agricoli il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi orientati al mantenimento ed al miglioramento delle attività agricole presenti, alla creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti ed al recupero dei manufatti e degli edifici storici degradati o non più utilizzati a fini agricoli.

5. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere:

  • indirizzi colturali orientati al mantenimento e al miglioramento degli assetti tradizionali esistenti;
  • prescrizioni di salvaguardia per gli impianti agricoli e vegetazionali di tipo legnoso (olivi, viti, alberi da frutto, alberi a sostegno delle colture, alberature lungo i fossi e canali di scolo, alberature di segnalazione e frangivento);
  • compiti per il conduttore del fondo relativamente al mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle alberature di sponda ed al ripristino di quelle mancanti;
  • regolamentazione delle attività quali il transito, la sosta, il gioco libero ecc.

6. Per la riserva naturale di Ponte a Buriano e Penna si prescrive l'adeguamento al regolamento della Riserva Naturale approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.79 del 26/06/2003; la riserva è esclusa dall'ambito di applicazione della L.R. 64/95, ai sensi del comma 5 dell'art.23 del P.I.T.

7. Per il Parco Fluviale Chiusa dei Monaci, la cui caratterizzazione principale è data dalla presenza di imponenti manufatti architettonici realizzati per la regimazione delle acque del canale Maestro, il Piano Strutturale individua la Provincia di Arezzo come ente gestore il quale dovrà, attraverso un Piano di gestione definire anche:

  • la salvaguardia dell'intero ambito di valore storico, testimonianza della bonifica realizzata dai Lorena, di cui permangono numerosi complessi rurali, opere per la regimazione idraulica, ponti e percorsi;
  • la disciplina specifica degli interventi relativi ai manufatti, alle opere architettoniche legate alle acque, alle opere idrauliche, alla regimazione delle acque, alle sistemazione idrogeologiche, agli impianti vegetali, alla sistemazione degli spazi aperti;
  • la disciplina relativa alla destinazione delle aree, degli edifici e dei manufatti, nonché le funzioni compatibili;
  • la regolamentazione degli interventi manutentivi (ordinari e straordinari);
  • le forme di gestione e di attuazione del Parco.

Articolo 88 Ambito V5.2: verde sportivo

1. L'ambito comprende le aree deputate alle attività di tempo libero organizzato da realizzare all'interno di impianti ed attrezzature di libera e pubblica fruizione.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare la localizzazione degli impianti con l'obiettivo di garantire la fruibilità del servizio a livello di quartiere, all'interno di un ambito con un raggio di circa 300 metri (corrispondente a circa 5 minuti di percorso a piedi), a livello urbano-territoriale, con un raggio di fruizione a piedi di circa 600 metri (corrispondente a circa 15 minuti).

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà seguire, per la localizzazione, la tipologia e le modalità d'intervento relativi agli impianti, nuovi o esistenti, i seguenti criteri:

  • selezionare la tipologia delle attrezzature sulla base della qualità e dimensione attuale e futura dell'utenza e delle carenze presenti sul territorio;
  • collocare gli impianti ad una opportuna distanza dalla residenza per non arrecare disturbo;
  • collocare gli impianti in luoghi di facile accessibilità dalla viabilità principale;
  • separare gli impianti dalle strade trafficate con impianti vegetazionali densi;
  • disporre gli impianti secondo un corretto orientamento;
  • prevedere recinzioni con materiali vegetazionali o muro corredato da siepe
  • prevedere la realizzazione di parcheggi a trattamento misto: semipermeabili quelli di servizio; in terra o prato stabilizzati quelli utilizzati in modo saltuario.

Articolo 89 Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria

1. Si configura come rete ecologica urbana di continuità tra il territorio aperto e le aree urbanizzate: appartengono alla rete una serie di aree, elementi puntuali e lineari diversificati nei caratteri, nelle funzioni e nelle dimensioni, ma funzionali per organizzare la costruzione di connessioni ambientali per il riequilibrio dell'ecosistema urbano che debbono garantire la qualità dell'ambiente nella residenza e nei luoghi di lavoro.

2. Il Piano Strutturale per il verde urbano della cinta muraria individua i seguenti materiali verdi

  • parchi: cioè complessi verdi unitari, distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, all'interno dei quali siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che dovranno regolarne uno specifico utilizzo per attività legate al riposo-sosta, al gioco, allo sport;
  • giardini di quartiere: cioè spazi verdi di ridotte dimensioni, strutturati nella forma e ubicati all'interno dei tessuti urbani, con funzione di riequilibrio ecologico, riposo-sosta, gioco non organizzato e piccole attrezzature finalizzate a soddisfare le esigenze dei diversi frequentatori in relazione alla loro età;
  • sosta attrezzata nelle aree urbane: cioè spazi d'uso pubblico, possibilmente piantumati e corredati di attrezzature per il riposo e il ristoro, ubicate prevalentemente lungo i percorsi e a ridosso delle aree urbane;
  • area alberata: cioè un raggruppamento minimo di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto il quale si possano sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • area pavimentata: cioè non permeabile, realizzata in materiali diversi (naturali e artificiali) che non permetta l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno;
  • parchi e giardini storici: cioè giardini di case, di palazzi, di ville; parchi; viali; orti botanici; aree archeologiche; spazi verdi dei centri antichi; comunque un'insieme poliplanimetrico realizzato in parte determinante con impianti vegetali.

Articolo 90 Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale

1. Sono strutture complesse, composte da diversi materiali verdi di tipo naturale, artificiale e attrezzate, ubicate a ridosso di infrastrutture viarie, ferroviarie o in prossimità di situazioni urbane che presentano caratteri di degrado ecologico-ambientale, con la funzione prioritaria di compensare e/o potenziare i caratteri di naturalità delle aree urbanizzate e di fornire elementi di attrezzature di base e di collegamento con gli spazi adibiti alle attività sportive e di tempo libero.

2. Il Regolamento Urbanistico, sulla base dei criteri di seguito descritti, dovrà stabilire l'organizzazione e la compresenza di più materiali verdi che possano essere diversamente utilizzati a secondo del contesto o delle funzioni da assolvere.

3. Il Piano Strutturale per le bande verdi di compensazione individua i seguenti materiali verdi

  • barriera vegetale: cioè un particolare tipo di fascia boscata mista, ad alta densità (copertura pari al 100%), ad impianto irregolare con funzioni di mascheramento, arredo e ridefinizione dei margini edificati, creazione di habitat floro-faunistici, antinquinamento;
  • area alberata con impianto molto denso: cioè un raggruppamento minimo di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto il quale si possano sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • area semi - permeabile: cioè parzialmente pavimentata, che permetta l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

4. Barriera vegetale: in relazione alla funzione/i che la barriera deve svolgere saranno selezionati e regolamentati i seguenti aspetti

  • individuazione della tipologia di barriera sulla base del contesto territoriale: lungo i corsi d'acqua, lungo le infrastrutture, in prossimità delle aree urbane, in prossimità di siti caratterizzati da particolari emissioni inquinanti;
  • configurazione planimetrica, spessore e andamento;
  • individuazione della distanza dalle sorgenti inquinanti o dai luoghi da compensare;
  • composizione delle specie arboree e arbustive: molto resistenti alle emissioni inquinanti (atmosferiche e sonore) in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore; molto dense ed alte per schermature da impatto visivo.

5. Area alberata con impianto molto denso, saranno regolamentati i seguenti aspetti

  • carattere di forte naturalità per il recupero dell' equilibrio biologico dell'ecosistema urbano;
  • limitazione della libera fruizione per i percorsi interni, pedonali, ciclabili;
  • previsione eventuale di percorsi didattici e stazioni con segnaletica delle specie vegetali, attrezzature di sosta solo lungo i percorsi.

6. Area semi - permeabile, saranno regolamentati i seguenti aspetti

  • consentire il passaggio e la sosta di persone ed eventualmente il transito di automezzi di servizio e di emergenza;
  • eventuale localizzazione a fianco di carreggiate e di marciapiedi di strade esistenti;
  • eventuale localizzazione all'interno dell'are semi-permeabile di un percorso pedonale-ciclabile o di servizio;
  • previsione di elementi di separazione nel caso di strade ad alto traffico;
  • utilizzo di superfici antisdrucciolevoli, regolari, compatte e distinte da quelle usate per sedi stradali.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà contenere una Guida agli spazi aperti dove saranno contenute le norme generali da seguire per la conservazione degli spazi verdi esistenti e per la progettazione di nuovi interventi sugli spazi aperti;

8. Potrà inoltre essere predisposto anche un Regolamento del verde finalizzato alla gestione delle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il rilievo e la schedatura sistematica del patrimonio arboreo, le modalità della messa a dimora delle piante, le misure di protezione delle piante, l'impianto degli elementi vegetali arborei e arbustivi.