Art. 60 Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi
1. Identificano i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio.
2. Gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.
3. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 2 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:
- a. analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
- b. definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
- c. simulazioni prospettiche;
- d. modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.
4. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione” o alla tavola E.2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive”. E’ comunque vietata la nuova edificazione.