Art. 21 Patrimonio edilizio esistente Indice | Precedente | Successivo stampa 1. Per edificio esistente si intende un manufatto che abbia legittimità edilizia i cui lavori siano iniziati entro la data di entrata in vigore del Piano Operativo ancorché non dichiarato abitabile o agibile. Indice | Precedente | Successivo torna su