Art. 5 Tipologie degli interventi edilizi

1. Ai fini delle presenti norme gli interventi edilizi sono definiti nella legge regionale vigente alla data di definitiva approvazione del Piano Operativo vale a dire secondo la formulazione conosciuta dal Consiglio Comunale che ha deliberato l’approvazione dello strumento urbanistico (L.R. 65/2014) con le specificazioni di cui alle presenti norme relativamente agli ambiti a bassa trasformabilità del centro antico del capoluogo (Articolo 28) e al patrimonio storico urbano ed extraurbano (Articolo 24).