Art. 107 Aree per servizi negli ambiti di trasformazione

1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano saranno localizzate e definite nei relativi piani attuativi redatti con riferimento alle schede per detti ambiti.

2. Ogni intervento previsto negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano Operativo, siano essi realizzati avendo a riferimento l'intera superficie compresa negli ambiti di trasformazione stessi o eventuali loro sub-ambiti, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate DU_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D e per la funzione DU_E Direzionale e di servizio: minimo 80% della Superficie edificabile "SE" realizzabile
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la destinazione Commerciale all'ingrosso e depositi classificata come DU_F: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile "SE" realizzabile.

Le quantità di servizi come sopra definite comprendono quanto previsto dal D.M. 1444/68. La ripartizione all'interno delle quantità previste è quella prevista dal decreto stesso.

3. In caso di attuazione per sub-ambiti delle previsioni relative agli ambiti di espansione o trasformazione le aree per servizi saranno definite in quota parte alla percentuale di area caratterizzante i sub-ambiti.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di espansione o trasformazione contenute nelle presenti norme in merito alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.