Schede di fattibilità

37- Tavola / Ambito 15o12

Intervento N. 63
Sigla intervento R3
Geomorfologia -
ZMPSL Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9)
Pericolosità geomorfologica Pericolosità geomorfologica media (G.2), Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)
Pericolosità sismica locale Pericolosità sismica locale elevata (S.3)
Pericolosità idraulica Pericolosità idraulica bassa (I.1), Pericolosità idraulica media (I.2), Pericolosità idraulica elevata (I.3), Pericolosità idraulica molto levata (I.4)
Pericolosità geologica PAI -
Pericolosità idraulica PAI P.I.1 - Aree a pericolosità moderata, P.I.2. - Aree a pericolosità media, P.I.3 - Aree a pericolosità elevata, P.I.4. - Aree a pericolosità molto elevata
Fattibilità geomorfologica CLASSE G2, CLASSE G3
Fattibilità sismica CLASSE S3
Fattibilità idraulica CLASSE I1, CLASSE I2, CLASSE I4
Classe G2 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA. Le condizioni di attuazione dell'intervento sono subordinate agli esiti delle indagini geognostiche ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché alle verifiche geotecniche sullo stato attuale e di progetto, in ottemperanza ai disposti della vigente normativa in materia.
La classe G3 di FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA deriva da problematiche di carattere geologico. Gli interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture sono subordinati all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza, dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio; gli interventi non dovranno pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti né limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e/o la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; le opere di consolidamento dovranno essere collaudate e certificate. Potranno essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; di questo dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.
Per le porzioni di area ricadenti in classe S3 di FATTIBILITA' SISMICA, caratterizzati dalla possibile amplificazione stratigrafica (ZMPSL = 9, 10, 11) dovrà essere condotta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 "Criteri generali in relazione agli aspetti sismici" di cui al Regolamento di Attuazione art. 62 L.R. 1/05.
Per le porzioni ricadenti in classe I1 e classe I2 di FATTIBILITA' IDRAULICA non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Per le porzioni di area ricadenti classe I4 di FATTIBILITA' IDRAULICA non possono essere previsti interventi di carattere edificatorio senza l’applicazione di soluzioni progettuali che conducano alla riduzione dell'attuale grado di rischio. Allo stato attuale in tali aree sono consentiti interventi di verde non attrezzato, orti e giardini Parte dell'intervento ricade nell'area di rispetto dei 10 metri individuata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, dove sono in vigore le norme dell'art.36 della DCR 72/2007 e del R.D. 523/1904. Gli interventi consentiti in questo ambito sono subordinati al nullaosta dell'autorità idraulica competente.
Parte dell'area ricade in P.I.3 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano rispettati gli obblighi di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005 Parte dell'area ricade in P.I.4 di PAI, pertanto gli interventi sono attuabili a condizione che al momento del rilascio del permesso a costruire siano rispettati gli obblighi di cui all'art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005