ultimo aggiornamento: 29.03.2013
Domande frequenti sul Regolamento Urbanistico e relative risposte da parte dell'Amministrazione.
Per ulteriori chiarimenti inviare una e-mail a: pianificazione.prg@comune.arezzo.it.
Quesito 1: facendo riferimento all’articolo 29 comma 2 delle norme tecniche di attuazione (testo adottato con la variante), nel caso di un fabbricato con SUL di mq 150, è possibile aumentarla di 30 mq con un solo intervento oppure si deve rispettare il 5%, e quindi operare con più pratiche?
La norma ammette l'incremento del 5% della SUL o di 30 mq. Ciò significa che il progetto deve verificare una delle due ipotesi, ovvero è sempre consentito l'incremento di 30 mq, consistenze maggiori sono ammesse se inferiori al 5% della SUL originaria.
Rimane comunque fermo il limite, per ogni singolo intervento edilizio, fissato dalla LR n. 1/2005, ovvero che la modifica della sagoma in addizione deve essere contenuta entro il 20%.
Si propongono alcuni esempi:
Rimane comunque fermo il limite, per ogni singolo intervento edilizio, fissato dalla LR n. 1/2005, ovvero che la modifica della sagoma in addizione deve essere contenuta entro il 20%.
Si propongono alcuni esempi:
- 1) SUL attuale mq 100, addizione ammessa dal RU mq 30. Modifica della sagoma non superiore al 20%, ovvero mq 20.
- 2) SUL attuale mq 150, addizione ammessa dal RU mq 30. Modifica della sagoma non superiore al 20%, ovvero mq 30.
- 3) SUL attuale mq 300, addizione ammessa dal RU mq 30.
- 4) SUL attuale mq 700, addizione ammessa dal RU mq 35.
Quesito 2: L'articolo 29 della NTA vigenti stabilisce che il volume degli spazi di cui all'art. 24 c.2 si calcola moltiplicando la superficie per una altezza convenzionale di 1,50 m.
L'articolo 24 delle nuove NTA adottate stabilisce che il volume dei medesimi spazi (ora identificati dall'art.19 c.2) si calcola moltiplicando la superficie per una altezza convenzionale di 1,00 m. Ai fini del calcolo del volume per determinare gli oneri concessori, si dovrà utilizzare l'altezza di 1,50 o di 1,00 m?
L'articolo 24 delle nuove NTA adottate stabilisce che il volume dei medesimi spazi (ora identificati dall'art.19 c.2) si calcola moltiplicando la superficie per una altezza convenzionale di 1,00 m. Ai fini del calcolo del volume per determinare gli oneri concessori, si dovrà utilizzare l'altezza di 1,50 o di 1,00 m?
La norma transitoria adottata con la variante (articolo 89 comma 7 delle norme tecniche di attuazione) dispone che, fino all'approvazione della stessa, la Sul (e quindi il volume) è determinata con esclusivo riferimento all’articolo 24 delle NTA del regolamento urbanistico vigente.
Quindi fino ad allora continua ad applicarsi esclusivamente il coefficiente di m 1,50.
Quindi fino ad allora continua ad applicarsi esclusivamente il coefficiente di m 1,50.
Quesito 3: Art. 68 NTA. È richiesto di chiarire quali sono le modalità costruttive (materiali) ammesse per la realizzazione di maneggi.
L'art 68 disciplina la realizzazione di maneggi e di pensioni per animali di affezione. Per quanto riguarda i materiali la norma prescrive l'utiilizzo di "legno od altri materiali leggeri, ad esclusione di materiali di recupero". Ne consegue che tali strutture devono essere realizzatie con tali materiali e non, ad esempio, con strutture in muratura, fermo restando che non è prescritto che siano semplicemente appoggiati al suolo.
Quesito 4: È richiesto di chiarire l'ammissibilità di pergolati a servizio di attività produttie o commerciali all'ingrosso, nell'ambito dei sistemi produttivi P.
Il vigente RU esclude dal calcolo della SUL i pergolati a servizio delle unità immobiliari residenziali. Ne consegue che per destinazioni d'uso diverse da quelli residenziali, i pergolati costituiscono SUL e risultano ammessi nel rispetto dei parametri edificatori attribuiti (nei sottosistemi P, nei limiti del rapporto di copertura e nel rispetto delle distanze dai confini).
La norma transitoria di cui all'art. 89, comma 7, della variante normativa adottata dispone che "fino all'entrata in vigore della variante organica delle NTA (adottata con DCC n. 46 del 06/03/2013) la SUL è determinata esclusivamente con riferimento all'art. 24 delle NTA approvate con DCC 43 del 23/03/2011".
Fino all'approvazione della variante normativa, con conseguente adeguamento del Regolamento Edilizio, valgono pertanto le disposizioni del vigente RU.
La norma transitoria di cui all'art. 89, comma 7, della variante normativa adottata dispone che "fino all'entrata in vigore della variante organica delle NTA (adottata con DCC n. 46 del 06/03/2013) la SUL è determinata esclusivamente con riferimento all'art. 24 delle NTA approvate con DCC 43 del 23/03/2011".
Fino all'approvazione della variante normativa, con conseguente adeguamento del Regolamento Edilizio, valgono pertanto le disposizioni del vigente RU.