Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 40 Il territorio rurale

1. Il territorio rurale comprende tutto ciò che risulta esterno al territorio urbanizzato, identificato negli elaborati di piano secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 65/2014.

2. Il territorio rurale risulta così articolato:

  • - aree agricole e forestali;
  • - aree ad elevato grado di naturalità;
  • - nuclei rurali ed insediamenti rurali anche sparsi, comprendenti i "Centri antichi ed aggregati" identificati e disciplinati dal PTCP di Arezzo;
  • - ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, disciplinate nella parte terza delle presenti Norme dedicata ai servizi.

3. Gli ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola e forestale costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 65/2014 e del Regolamento emanato con DPGR n. 63/R del 25 agosto 2016. I nuclei rurali costituiscono zone A di cui al D.M. 1444/68.

Art. 41 Obiettivi e qualità del territorio rurale (art. 68 LR65/2014)

1. Il Piano promuove la qualità del territorio rurale e l'attività agricola come attività economico- produttiva, la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale e persegue il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi specifici:

  1. a. assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  2. b. consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  3. c. mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  4. d. recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
  5. e. assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

Art. 42 Nuclei rurali

1. Identificano i nuclei e gli insediamenti rurali anche sparsi posti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale e paesaggistico di appartenenza. I nuclei rurali, caratterizzati da una valenza testimoniale di interesse storico tradizionale, comprendono i "Centri antichi ed aggregati" identificati e disciplinati dal PTCP di Arezzo.

2. Per i nuclei rurali il Piano dispone di:

  • - salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo;
  • - assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.

Art. 43 Articolazione e disciplina del territorio rurale

1. Il Piano Strutturale sviluppa alla scala comunale le analisi del PIT/PPR e del PTC della Provincia di Arezzo, identificando i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 64 comma 4 della LR 65/2014, è possibile articolare l'applicazione della disciplina del territorio rurale.

2. Costituiscono riferimenti per l'individuazione degli ambiti territoriali di applicazione della disciplina del territorio rurale:

  • - il quadro conoscitivo del Piano e la sua articolazione in approfondimenti disciplinari tematici (struttura idrogeomorfologica; struttura ecosistemica, struttura insediativa; struttura agroforestale);
  • - i sistemi morfogenetici (Invariante I: Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici);
  • - i morfotipi ecosistemici (Invariante II: Caratteri ecosistemici dei paesaggi);
  • - i morfotipi del sistema agroforestale (Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali (scala 1:15.000 - 4 tavole)
  • - le zone agronomiche, i tipi e le varianti di paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo.

3. Il Piano Operativo, sulla base dei riferimenti sopraindicati, provvede ad individuare gli ambiti del territorio rurale ed eventuali sub-ambiti aventi specifiche ed omogenee caratteristiche, tali da richiedere una peculiare normativa sulla base della disciplina statutaria e delle scelte strategiche del Piano Strutturale. In particolare dovrà provvedere a individuare e/o disciplinare:

  • - le aree agricole e forestali e la loro articolazione in funzione dei caratteri geomorfologici, pedologici e agronomici;
  • - le aree ad elevato grado di naturalità, gli specifici caratteri delle aree forestali e boscate, le emergenze vegetazionali,
  • - i contesti fluviali e le aree ripariali;
  • - i nuclei rurali di cui all'art. 65 della LR 65/2014,
  • - gli ambiti periurbani aventi le caratteristiche indicate all'art. 67 della LR 65/2014;
  • - gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici, di cui all'art. 66 della LR 65/2014;
  • - gli intorni pertinenziali delle emergenze storico-architettoniche situate nel territorio rurale;
  • - le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato;
  • - gli ambiti di trasformazione assoggettati a conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014.

4. Il Piano Operativo disciplina gli interventi ammissibili nel territorio rurale in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio e sulla base degli indirizzi contenuti nella parte strategica del Piano Strutturale, con particolare riferimento agli obiettivi ed agli indirizzi per il territorio rurale delle singole UTOE.