Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 6 Linee guida

1. Le linee guida fanno parte integrante delle Norme Tecniche e costituiscono il riferimento principale per la valutazione della coerenza tra le azioni e gli obiettivi di lungo termine, in relazione all'assetto del territorio del Piano Strutturale.

2. Esse individuano obiettivi comuni di carattere generale, che l'Amministrazione ed i cittadini si impegnano a conseguire e condividere, e dettagliano le azioni specifiche necessarie al loro raggiungimento.

Articolo 7 Statuto dei luoghi

1. Lo Statuto dei Luoghi raccoglie le invarianti strutturali, gli interventi e le tutele strategiche; esso costituisce la matrice organizzativa delle norme del Piano Strutturale.

2. Attraverso lo Statuto dei luoghi il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale e di azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio.

Articolo 8 Mappa strategica

1. La mappa strategica definisce con la maggior precisione possibile le diverse dimensioni della strategia fondamentale del Piano, coerentemente con le azioni specifiche contenute nelle linee guida.

2. Essa cerca di chiarire i luoghi per i quali si ritiene il Piano ed in particolare il Regolamento Urbanistico debba fornire indicazioni più dettagliate e precise che per il resto del territorio cittadino.

3. Il Piano Strutturale, attraverso la mappa strategica individua ed organizza gli interventi in relazione alle tipologie di risorse essenziali individuate con le invarianti strutturali

  • interventi strategici per la città e gli insediamenti urbani;
  • interventi strategici per il territorio rurale;
  • interventi strategici per la rete delle infrastrutture per la mobilità.

Articolo 9 Invarianti strutturali e tutele strategiche

1. Le invarianti strutturali e le tutele strategiche rappresentano l'insieme delle salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale ritenute indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

2. Con le invarianti strutturali si individuano gli elementi fisici del territorio che esprimono un carattere permanente e sono connotate da una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio. Esse sono individuate dal Piano Strutturale ed organizzate in relazione alle seguenti tipologie di risorse essenziali del territorio

  • le città e gli insediamenti urbani;
  • il territorio rurale;
  • la rete delle infrastrutture per la mobilità.

3. Con le tutele strategiche si precisano le salvaguardie riferite a parti del territorio connotate da valenza paesistica ed ambientale o da condizioni di fragilità e/o criticità ambientale. Esse sono individuate dal Piano Strutturale in relazione alle seguenti categorie di salvaguardia

  • tutela paesistica ed ambientale;
  • tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario;
  • tutela delle aree agricole speciali;
  • tutela geomorfologia ed idrogeologica.

Articolo 10 Sistemi territoriali

1. I sistemi territoriali rappresentano degli ambiti geografici individuati in base ai caratteri geografici, orografici ed ambientali e riferiti alle Unità di Paesaggio così come individuate e definite dal Piano Territoriale di Coordinamento.

2. Il Piano Strutturale di Arezzo individua i seguenti sistemi territoriali

  • Sistema montano;
  • Sistema collinare;
  • Sistema pedecollinare terrazzato;
  • Sistema di valle;
  • Sistema di pianura;
  • Sistema fluviale.

3. Per ciascun sistema territoriale il Piano Strutturale fissa specifici obiettivi che assumono ed integrano le indicazioni dell'art.8 delle Norme del PTCP, organizzandoli secondo i seguenti aspetti

  • socio economici;
  • storico paesistici e insediativi;
  • vegetazionali;
  • fisico, morfologici, ambientali.

Articolo 11 Sistemi e sottosistemi funzionali

1. Per sistema funzionali si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2. Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

3. I sistemi funzionali coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti; i sistemi funzionali si articolano in sottosistemi funzionali.

4. I sottosistemi danno luogo a parti di un sistema che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

5. Gli ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del sottosistema e ne precisano ulteriormente le indicazioni.

Articolo 12 Unità territoriali organiche elementari U.T.O.E.

1. Per unità territoriali organiche elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia.

2. Il Piano Strutturale individua le U.T.O.E. in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.

3. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica

  • le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
  • il nuovo impegno di suolo;
  • le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.

Articolo 13 Schema direttore

1. Per schema direttore si intende un insieme coordinato di interventi di carattere strategico legati da unitarietà tematica e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Strutturale, così come individuati nelle linee guida.

2. Lo schema direttore organizza gli interventi e ne stabilisce l'ordine di attuazione, le priorità ed i condizionamenti, in relazione al livello di fattibilità ed alle valutazioni di carattere ambientale.

Articolo 14 Aree strategiche di intervento

1. Le aree strategiche di intervento corrispondono ai principali interventi di trasformazione, riqualificazione o recupero, ritenuti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano Strutturale.

2. Le aree strategiche di intervento appartengono ad uno specifico schema direttore e per ciascuna di esse il Piano Strutturale indica gli scopi, il principio e la regola insediativa da osservare, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi; fornisce indirizzi in merito alla redazione di specifici Progetti Norma da elaborare con il Regolamento Urbanistico.

3. Per ciascuna A.S.I. il Piano Strutturale specifica

  • criteri generali per la redazione del Regolamento Urbanistico;
  • dimensionamento degli interventi.

Articolo 15 Progetti norma

1. Per progetto norma si intende un insieme di criteri, indirizzi e prescrizioni, corredate da uno o più schemi grafici, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici organizzati attraverso gli schemi direttori.

2. Il progetto norma viene elaborato con il Regolamento urbanistico per tutte quelle aree individuate dagli schemi direttori e corrispondenti alle aree strategiche di intervento e per gli eventuali ed ulteriori interventi individuati dal Regolamento, la cui complessità richieda un maggiore grado di definizione normativa.

Articolo 16 Progetto di suolo

1. Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato di interesse generale ridefinendone il disegno e gli usi; gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Articolo 17 Aree urbanizzate

1. Per aree urbanizzate si intendono le parti di territorio comprese all'interno dei sottosistemi della residenza R1, R2, R3 ed R4; dei sottosistemi dei luoghi centrali L1 ed L2; dei sottosistemi della produzione P1, P2, P3 e P4, così come individuati nella Tav. C.5 "Sistemi, sottosistemi e ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo".

Articolo 18 (articolo stralciato)