Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 141 Disposizioni generali

1. Il territorio del Comune di Arezzo è suddiviso in 33 Unità Territoriali Organiche Elementari individuate in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.

2. Le Unità Territoriali Organiche Elementari del Comune di Arezzo sono:

  1. 01 Giovi
  2. 02 Ponte a Buriano
  3. 03 Quarata
  4. 04 Ceciliano
  5. 05 Puglia
  6. 06 San Fabiano-Cognaia-Stoppe D'arca
  7. 07 Indicatore-Pratantico
  8. 08 San Leo
  9. 09 Gavardello
  10. 10 Pratacci
  11. 11 Fiorentina
  12. 12 Catona
  13. 13 Centro
  14. 14 Cappuccini
  15. 15 Staggiano
  16. 16 Pieve A Maiano
  17. 17 Battifolle
  18. 18 Calamandrei
  19. 19 Pescaiola
  20. 20 San Donato
  21. 21 Tortaia
  22. 22 Saione
  23. 23 Stadio
  24. 24 San Zeno
  25. 25 Agazzi
  26. 26 Santa Firmina
  27. 27 Frassineto
  28. 28 Olmo
  29. 29 Policiano
  30. 30 Rigutino
  31. 31 Lignano
  32. 32 Poti
  33. 33 Palazzo Del Pero

3. Le Unità Territoriali Organiche Elementari stabiliscono per ciascuna porzione di territorio in esse compresa:

  1. a. le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
  2. b. il livello massimo di nuovo impegno di suolo consentito;
  3. c. le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.

4. Il Piano Strutturale stabilisce per ogni singola U.T.O.E. le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali espresse in metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento (Slp), così come definita al comma 4 dell'art. 19 e riferite al dimensionamento complessivo riportato al precedente art. 137, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate a destinazione residenziale ovvero all'esterno delle stesse quando ammesso un nuovo impegno di suolo.

5. Stabilisce inoltre le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti produttivi espressi in metri quadrati di Superficie Coperta (Sc) così come definita al comma 3 dell'art.19 e riferite al dimensionamento complessivo riportato al precedente art. 138 delle presenti norme, da prevedersi all'interno delle aree appartenenti al Sistema della Produzione ed all'interno delle zone D del vigente Prg, così come riportate nella Tav. B.13 Il Prg vigente, anche se esterne al Sistema della Produzione.

6. In riferimento al precedente comma 4 le aree urbanizzate residenziali sono corrispondenti alle parti di territorio comprese all'interno del sottosistema della residenza R1, R2 ed R3; dei sottosistemi dei Luoghi centrali L1 ed L2; dei sottosistemi della produzione P3, così come individuati nella Tav. C.6a Sistemi, sottosistemi e ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e con le prescrizioni riferite a ciascun sottosistema così come riportate al Titolo VIII Sistemi Funzionali, delle presenti norme; fanno altresì parte delle aree urbanizzate residenziali le zone B del vigente Prg, così come riportate nella Tav. B.13 Il Prg vigente, anche se esterne ai sottosistemi di cui sopra.

6.bis Il Regolamento Urbanistico verificherà e valuterà nell'ambito delle scelte localizzative e dimensionali l'inserimento nelle aree urbanizzate anche delle zone B, C e D previste da varianti al Prg vigente approvate successivamente alla adozione del Piano Strutturale e pertanto non riportate nella tav. B.13 Il Prg vigente ma elencate nell'allegato al Quadro Conoscitivo: "P) Elenco delle varianti al Prg vigente approvate successivamente alla data di adozione del presente Piano Strutturale".

7. Il Piano Strutturale prevede un impegno massimo complessivo di suolo per nuovi edifici residenziali pari a circa mq. 1.149.000 dei quali circa 647.000 dedicati alla nuova edificazione e 497.000 alle sistemazioni a verde.

8. Il livello massimo di cui al punto precedente è espresso dal Piano Strutturale mediante un indice percentuale riferito alla attuale superficie urbanizzata e suddiviso per ciascuna U.T.O.E.

9. La quantità riferita a ciascuna singola U.T.O.E. di cui al punto precedente, esprime una Superficie Territoriale (St) che dovrà essere rispettata dal Regolamento Urbanistico che potrà prevedere per quella stessa U.T.O.E., interventi di trasformazione il cui consumo di suolo per nuova edificazione complessivo risulti inferiore o uguale a tale indice.

10. Nelle U.T.O.E. dove il P.S. ammette nuovo impegno di suolo il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi di nuova edificazione anche esterni al perimetro delle aree urbanizzate così come definite al comma 6 e nei limiti di cui al comma precedente.

11. Il Regolamento Urbanistico individuate le nuove aree di intervento ne disciplina:

  • il nuovo sistema di appartenenza che potrà essere riferito esclusivamente al sistema della residenza o a quello dei luoghi centrali;
  • il sottosistema;
  • i parametri urbanistici che regolano l'intervento.

12. Tali nuove aree di intervento potranno essere reperite esclusivamente nell'ambito del sottosistema V3: la pianura coltivata di cui all'art. 81, ad esclusione degli ambiti V3.1 e V3.2.

13. Le dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti residenziali, derivanti sia da interventi che comportano nuovo impegno di suolo, sia da interventi di completamento all'interno delle aree già urbanizzate, sono stabilite in termini di Superficie lorda di pavimento Slp e verificati rispetto all'incremento teorico massimo di popolazione previsto nell'ambito di ciascuna U.T.O.E., comprensivi anche della capacità residua del vigente Piano Regolatore Generale e riferiti ad un valore medio di nuovi alloggi; in tali quantità non sono incluse quelle riferite alle eventuali aree strategiche di intervento che comportino incremento dell'offerta insediativa, così come individuate al Titolo XIII delle presenti norme e quelle derivanti da operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riconversione funzionale di edifici esistenti.

14. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei limiti stabiliti dal P.S. per ciascuna U.T.O.E., stabilisce i parametri urbanistici e dimensionali relativi ai nuovi interventi per gli insediamenti residenziali, includendo in tale quantità le eventuali altre destinazioni, qualora ammesse dal Piano, che dovranno pertanto essere scomputate dalla superficie complessiva residenziale ammessa.

15. Le previsioni del Regolamento Urbanistico riferite ai nuovi insediamenti produttivi dovranno essere localizzate esclusivamente all'interno delle aree appartenenti al sistema della produzione e dovranno rispettare le dimensioni massime ammissibili stabilite per ciascuna U.T.O.E. e quelle riferite alle eventuali aree strategiche di intervento, così come individuate al Titolo XIII delle presenti norme, espresse in termini di Superficie Coperta (Sc) massima realizzabile in aggiunta a quella esistente.

16. Le quantità relative all'uso del suolo, riportate per ciascuna U.T.O.E. sono valori di riferimento per la costruzione del sistema di monitoraggio del territorio.

17. I valori riferiti alle superfici a standard ed alle aree da destinarsi a spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde indicate per ciascuna U.T.O.E. e riportate negli articoli successivi, sono dei minimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico; qualora il Regolamento Urbanistico non preveda la completa attuazione delle potenzialità massime dell'U.T.O.E. le superfici minime a standard ed alle aree da destinarsi a spazi pubblici, attività collettive, parcheggi saranno calcolate in misura proporzionale agli interventi inseriti nel Regolamento stesso.

18. I valori riferiti alle aree da destinarsi alla edificazione, eventualmente indicate per ciascuna U.T.O.E. riportate negli articoli successivi, sono dei massimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico.

19. Il Piano Strutturale definisce criteri e linee guida utili per poter successivamente elaborare nel Regolamento Urbanistico le condizioni alla trasformabilità delle U.T.O.E. ricadenti nei sistemi Residenziali, Luoghi Centrali e Produttivo; il procedimento per definire le Condizioni alla Trasformabilità è descritto in particolare nel Cap. 10 della Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali che risulta parte integrante delle presenti norme.

20. Nella definizione degli interventi il Regolamento Urbanistico ed i successivi strumenti urbanistici attuativi, dovranno rispettare le tutele di cui al Titolo VI Invarianti Strutturali e Tutele strategiche.