Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 99 Sottosistema R1: residenziale

1. Comprende parti di città molto differenti per principio insediativo e tipologia e per età, ma tutte caratterizzate dalla destinazione quasi esclusiva a residenza; appartengono a questo sottosistema:

  • le aree più antiche dei centri e dei nuclei, che corrispondono ai tessuti storici meno trasformati e meglio conservati, caratterizzati da cortine edilizie con corti interne o giardini sul retro, tessuti densi e compatti;
  • i quartieri esito di progetti unitari prevalentemente di iniziativa pubblica, di epoca piuttosto recente (a partire dagli anni '70), caratterizzati da tipologie a blocco con spazi aperti di uso condominiale;
  • le lottizzazioni costituite da villette o palazzine, connotate da spazi totalmente privatizzati; anche in questo caso si dovranno prevedere interventi di miglioramento degli spazi comuni.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi in grado di assicurare adeguate prestazioni in primo luogo per la sicurezza e la vivibilità dei quartieri, con particolare riferimento al traffico automobilistico promuovendo anche misure per la difesa dall'inquinamento acustico; dovrà in ogni caso essere privilegiata la percorribilità pedonale.

3. Nei tessuti antichi, in particolare, si dovranno prevedere interventi leggeri di adeguamento alle esigenze contemporanee e soluzioni non invasive per la dotazione di posti auto a servizio dei residenti, anche attraverso politiche di individuazione di spazi in strutture di parcheggio.

4. Nelle altre aree si dovranno prevedere interventi orientati principalmente alla riqualificazione degli spazi collettivi, mantenendo comunque gli elementi di uniformità e di riconoscibilità.