Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 80 Sottosistema V2: le aree di transizione pedecollinari

1. Sono aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra ambiti territoriali dotati di elevata naturalità (riserve di naturalità) e ambiti antropizzati da riequilibrare; esse sono costituite prevalentemente da aree agricole pedecollinari, consolidate nell'uso e nei caratteri; di rilevante valore è il sistema insediativo costituito da nuclei storici, pievi, antiche ville agricole padronali.

2. Le parti di territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola e sono composte in particolare da aree agricole prevalentemente terrazzate, coltivate a vigneto o oliveto, colture tradizionali miste a maglia fitta.

3. Sono presenti inoltre aree assoggettate o da assoggettare a salvaguardia: si tratta prevalentemente di aree agricole caratterizzate dalla permanenza dell'impianto storico, con coltivi appoderati densi e continui; tali aree sono da escludere dal regime ordinario della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, così come specificato al comma 4 dell'art. 67.

4. Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione il Piano Strutturale pone le seguenti condizioni:

  • l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • il mantenimento e il ripristino della viabilità vicinale;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili;
  • la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi produttivo-agricoli;
  • la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • le modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc);
  • il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare e prevedere interventi sugli impianti vegetazionali e sulle aree agricole finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo, all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali; al mantenimento e ripristino delle specie arboree; al mantenimento dei terrazzamenti e delle ciglionature; al recupero degli edifici dismessi o abbandonati; al ripristino e la riattivazione delle percorrenze storiche di collegamento tra la pianura e la montagna; a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco.

6. In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere interventi di manutenzione e ripristino degli impianti vegetazionali e l'assetto delle aree agricole, relativamente a: filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi, siepi di delimitazione dei fondi agricoli; dovrà inoltre predisporre indirizzi per le coltivazione agricole legnose (vite, olivo alberi da frutto) e per il consolidamento del terreno e la regimazione delle acque superficiali.

7. Dovrà essere prevista la redazione della Carta della Capacità d'uso del territorio agricolo, così come prevista dal P.I.T. e dovrà essere inoltre predisposto il censimento di tutte le formazioni lineari non produttive (siepi, siepi arborate) che andranno a costituire la rete ecologica principale della zona.

8. La caratterizzazione funzionale del sottosistema dovrà essere garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Spazi scoperti d'uso pubblico in misura tendenzialmente esclusiva e dovrà escludere le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.