Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 58 Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 LR 65/2014) sono aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione degli insediamenti di cui costituiscono il contesto di riferimento. Definiti dal PIT/PPR quale "intorno territoriale", sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. Gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici considerano le Aree di tutela paesistica dei centri antichi (strutture urbane) e le Area di tutela paesistica degli aggregati individuate dal PTCP di Arezzo.

2.1 Il Piano identifica due distinti ambiti di pertinenza in ragione del valore paesaggistico dei centri e nuclei storici, come classificati dal PTCP di Arezzo:

  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata.

3. In tali ambiti di tutela paesaggistica, integrale o attenuata, non è consentita la localizzazione di interventi di nuova edificazione; qualora consentito dalle presenti Norme, mediante Programma aziendale è consentita la realizzazione di annessi agricoli realizzabili solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

3.1 Negli ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata è consentito il potenziamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti alla data di adozione del Piano Operativo;

3.2 Sono fatte salve le previsioni per l'area di Rondine (scheda 1 e scheda 2) di cui agli esiti della conferenza di copianificazione.

4. I Programmi Aziendali promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.

5. Nell'ambito di un Programma Aziendale le aree agricole e forestali, ricomprese all'interno di tali ambiti, possono comunque concorrere al raggiungimento della superficie minima di intervento.

6. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione" o alla tavola E.2.2 "Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive". E’ comunque vietata la nuova edificazione fatte salve le eccezioni stabilite ai precedenti commi 3, 3.1 e 3.2.

7. Gli interventi di nuova edificazione, alterazione della sagoma o installazione di impianti per la produzione o autoproduzione di energia sono subordinati alla valutazione degli impatti visuali degli stessi relativamente alle seguenti aree di pertinenza dei centri antichi e aggregati o nuclei : A013, A038, A041, A063, A064, A077, A078, A083, A088.

Gli elaborati minimi da produrre ai fini della valutazione consistono in:

  • - fotoinserimenti relativi all’intervento previsto, in numero adeguato, con presa fotografica o posizionamento del punto di vista virtuale, da luoghi pubblici di osservazione privilegiata esterni al nucleo e all’ambito di pertinenza (ad esempio strade, slarghi, piazze o parcheggi), da cui sia visibile la zona o la consistenza edilizia dove si va ad intervenire;
  • - relazione sintetica con la valutazione dell’impatto visivo, allo scopo di dimostrare a livello quali quantitativo che gli interventi:
    • - si integrano e si inseriscono a livello cromatico con l’esistente;
    • - non producono rifrazione o specchiamento;
    • -non alterano lo skyline;
    • -determinino una percezione della sagoma coerente sotto l’aspetto del rapporto di scala con il contesto;
    • -si inseriscono correttamente con le consistenze attuali.

Art. 59 Ambiti periurbani

1. Identificano gli ambiti agricolo forestali adiacenti all'area urbana di Arezzo che risultano fortemente e direttamente influenzate dagli sviluppi insediativi recenti. I processi indotti dalle dinamiche urbane e insediative determinano sovente processi di degrado e usi impropri. Comprendono gli Ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP).

2. Corrispondono a quelle aree nelle quali si è conservata in parte la maglia agraria fitta e le colture arboree tradizionali da tutelare e dove si sono manifestati processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana ad economia agricola debole.

3. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

  • - riqualificare il margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - salvaguardare le permanenze del paesaggio agrario storico: formazioni vegetali aventi valore paesistico, i filari, le alberature e l'orditura delle coltivazioni, la sistemazione della viabilità minore;
  • - valorizzare gli elementi di naturalità e la funzionalità ecologica degli elementi costitutivi;
  • - favorire il mantenimento dell'attività agricola quale attività di gestione del territorio, considerata anche nelle forme part-time e/o di autoconsumo e del tempo libero che possono costituire un importante elemento di mantenimento e recupero anche per la stessa qualità della vita urbana;
  • - sostenere le attività agricole in un ottica multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici e ambientali.

4. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Titolo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, salvaguardando e rafforzando il ruolo di connessione ecologica e fruitiva, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo;
  • - i nuovi annessi e manufatti agricoli, qualora consentiti, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale.

5. I piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti e le colture arboree tradizionali.

Gli interventi di trasformazione devono essere corredati da un'analisi del contesto che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Art. 60 Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi

1. Identificano i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio.

2. Gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

3. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 2 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a. analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b. definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c. simulazioni prospettiche;
  4. d. modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

4. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione” o alla tavola E.2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive”. E’ comunque vietata la nuova edificazione.

Art. 61 Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano

1. Identifica la fascia pedecollinare di Rigutino e Policiano caratterizzata dalla maglia fitta originaria e la policoltura, dai sistemi arborei lineari per i fossi e i canali che lo solcano trasversalmente da est a ovest. Comprende le aree ad agricoltura intensiva o specializzata, identificate dal PTCP come tipo di paesaggio 6. Colline a struttura mista (Variante e, Pedecolle di Rigutino e Policiano).

2. In tale contesto non è consentita la costruzione di nuove di abitazioni ed annessi rurali, storicamente localizzati negli aggregati.

Art. 62 Rilievi insulari

1. Identifica le emergenze morfologiche interne alla pianura, caratterizzate da eccezionali valori paesaggistici inerenti alla natura di isole appenniniche dotate di potenziale panoramico, oggetto negli anni di addensamenti di edilizia residenziale che ne hanno in parte compromesso gli elementi di valore. Comprende il tipo di paesaggio 9 Rilievi insulari all'interno della pianura, identificato dal PTCP di Arezzo.

2. Il Piano tutela i brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, così come i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione.

3. In tali ambiti non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni rurali; sono da ammettere modeste integrazioni degli edifici esistenti privi di valore architettonico, purché motivate da esigenze legate alla conduzione agricola del fondo.

Art. 63 Elementi della rete ecologica locale

1. Il Piano promuove il rafforzamento della connettività e funzionalità ecologica del territorio, attraverso l'adozione di un modello di rete ecologica capace di integrare la scala regionale territoriale e la scala comunale locale.

2. Al tal fine il Piano identifica gli elementi di inclusione della rete e gli elementi di frammentazione.

3. Elementi di inclusione della rete. Gli elementi di inclusione della rete identificano ambiti territoriali a prevalente utilizzo agricolo, situati in prossimità di importanti corridoi fluviali che pertanto ricoprono un ruolo strategico nel mantenimento degli equilibri ecologici del compendio ripariale.

3.1 Nelle aree identificate come Elementi di inclusione della rete possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Capo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento della funzionalità ecologica degli elementi della rete;
  • - rinaturalizzazione di settori di inclusione attraverso la piantumazione di entità floristiche coerenti con le caratteristiche ecologico-ambientali riscontrabili nel settore di inserimento.

4. Elementi di frammentazione. Rappresentano le aree critiche per la funzionalità generale della rete ecologica su scala locale e/o sovraordinata. Possono essere presenti elementi lineari di interruzione della continuità ecologica o aree altamente trasformate che su più livelli generano una carenza di connettività.

4.1 Le barriere infrastrutturali principali da mitigare sono infrastrutture extra-urbane con effetto barriera o rottura della continuità eco sistemica, riconoscibili in prossimità degli assi stradali/ferroviari maggiori che non presentano connettori, quali passaggi sopraelevati, viadotti su corsi d'acqua, etc.

4.2 Le aree critiche per la funzionalità della rete identificano settori caratterizzati da pressioni antropiche o naturali legate a molteplici fattori, anche di origine cumulativa o relittuale.

4.3 Al fine di rimuovere le criticità determinate dagli Elementi di frammentazione, il Piano promuove i seguenti indirizzi di intervento:

  • - mitigazione dell'effetto barriera operato dagli assi infrastrutturali sugli elementi della rete ecologica;
  • - valorizzazione e mantenimento/recupero dei livelli di biopermeabilità degli ecosistemi naturali o seminaturali situati in corrispondenza di gallerie o di altri elementi di interruzione dell'effetto barriera delle infrastrutture (viadotti, ecc.);
  • - riduzione degli interventi in grado di aggravare le problematiche legate ad aree critiche per la connettività della rete;
  • - riqualificazione delle aree degradate e recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica delle aree critiche per la connettività della rete.

Art. 64 Viabilità storica

1. Per le strade individuate come viabilità storica é tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e ciclabile, senza compromettere la continuità del percorso. La tutela opera qualora la viabilità sia rappresentata nel catasto lorenese o in quello di impianto.

2. Per tali tracciati viari sono previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari.

3. I tracciati della viabilità storica sono mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planoaltimetrico, che per i materiali e le sistemazioni laterali; negli assi appartenenti al Sistema della Mobilità sono ammesse le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale), evitando l'inserimento di elementi incongrui; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata o da fossette laterali parallele al percorso.

5. Sono ammesse modeste modifiche ai tracciati purché non sia alterata l'unitarietà del percorso e non venga compromessa la maglia viaria storica. Sono altresì ammesse modifiche ai tracciati la cui unitarietà è stata compromessa da alterazioni rilevanti.