Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 4 Definizioni urbanistiche ed edilizie

1. Le definizioni urbanistiche ed edilizie sono definite nel Regolamento Edilizio comunale.

Art. 5 Tipologie degli interventi edilizi

1. Ai fini delle presenti norme gli interventi edilizi sono definiti nella legge regionale vigente (L.R. 65/2014) con le specificazioni di cui alle presenti norme relativamente agli ambiti a bassa trasformabilità del centro antico del capoluogo (Articolo 28) e al patrimonio storico urbano ed extraurbano (Articolo 24).

Art. 6 Modalità attuative degli interventi edilizi

1. In conformità alle previsioni del Piano operativo, l'attuazione degli interventi edilizi avviene con:

  • - modalità diretta, mediante l'esercizio dell'attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui alla legislazione vigente;
  • - modalità diretta convenzionata, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, o alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all'esercizio dell'attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo; per tale modalità valgono inoltre le indicazioni di cui al successivo Articolo 7;
  • - progetti unitari convenzionati di cui al successivo Articolo 8;
  • - modalità subordinata a pianificazione urbanistica attuativa, mediante il ricorso a piani urbanistici attuativi o a programmazione negoziata da predisporre secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli. Il Piano di Recupero è ammesso nei casi nei quali il Piano Operativo identifichi "zone connotate da condizioni di degrado"
  • - Progetti di opere pubbliche ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi, cosi come l' aggiustamento dei confini determinato dal passaggio di scala, la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

3. Gli interventi edilizi attuabili mediante modalità diretta convenzionata, Progetti Unitari Convenzionati e Piani Urbanistici Attuativi sono autorizzati solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dalla relativa convenzione. È consentita la possibilità di ricorso a collaudi parziali in quanto collegati all’individuazione di stralci funzionali.

4. Qualora gli interventi includano aree di proprietà privata, destinate a servizi pubblici (viabilità, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, percorsi pedonali, verde), per le quali non sia possibile l’acquisizione in proprietà da parte del Comune o da parte dei titolari dei rimanenti immobili compresi negli ambiti di trasformazione, la stipula della convenzione o la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo sono condizionate alla dichiarazione di uso pubblico di tali aree di proprietà di terzi.

Art. 7 Permesso di Costruire convenzionato

1. Le aree interessate da Permesso di Costruire convenzionato rappresentano gli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

2. Per i permessi di costruire convenzionato si fa riferimento alle disposizioni di cui al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).

3. Le aree interessate da Permesso di Costruire Convenzionato sono individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificate dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

4. Gli interventi sono ammessi in presenza delle opere di urbanizzazione primaria; qualora le opere siano da integrare, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla loro realizzazione. Tale impegno dovrà essere accompagnato da specifica polizza fidejussoria. Le opere edilizie potranno essere realizzate solo a seguito della realizzazione di dette opere.

5. Fino all’approvazione del Permesso di costruire convenzionato e dopo l’attuazione dello stesso, all'interno delle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato sono ammessi gli interventi di cui all’art. 22 di Piano Operativo e le destinazioni compatibili con quelle indicate nelle rispettive schede.

Art. 8 Progetti unitari convenzionati

1. I Progetti unitari convenzionati individuano all'interno del territorio urbanizzato quegli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto. Per tale modalità di intervento si fa riferimento all'articolo 121 della L.R. 65/2014.

2. I Progetti unitari convenzionati si attuano attraverso intervento diretto convenzionato.

3. Il progetto unitario convenzionato è composto degli elaborati aventi i contenuti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art.121 della L.R.65/2014 ed è approvato dall'organo comunale competente, in ragione dell’attribuzione esplicita all’interno della scheda di precise indicazioni per il convenzionamento, con le procedure indicate al comma 5 dello stesso art.121.

4. [comma eliminato]

5. Nelle presenti norme, per ciascun Progetto Unitario Convenzionato, sono riportati:

  • - l'individuazione dell'ambito e gli obiettivi di intervento;
  • - le direttive e le prescrizioni da seguire nella predisposizione dei progetti;
  • - i principali parametri dimensionali;
  • - le destinazioni d'uso non ammesse.

6. Nelle aree appartenenti ai progetti unitari convenzionati fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.

7. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo gli edifici e le aree di pertinenza saranno da classificare come Ambiti a bassa trasformabilità di recente formazione esito di processi unitari.

8. I Progetti unitari convenzionati sono ammessi anche per il Patrimonio storico urbano ed extraurbano alle condizioni definite all'Articolo 24.

9. I progetti unitari convenzionati sono individuati negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificati dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

10. Gli interventi sono ammessi in presenza delle opere di urbanizzazione primaria; qualora le opere siano, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla loro realizzazione. Tale impegno dovrà essere accompagnato da specifica polizza fidejussoria. Le opere edilizie potranno essere realizzate solo a seguito della realizzazione di dette opere.

Art. 9 Ambiti di trasformazione soggetti a Piano urbanistico attuativo

Disposizioni generali

1. Gli ambiti di trasformazione sono individuati negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificati dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

2. Per ciascun ambito di trasformazione vengono previsti interventi di trasformazione urbanistica. Tali interventi si attuano con piani o programmi attuativi, che dovranno risultare preordinati al perseguimento degli obiettivi indicati nelle presenti disposizioni. Prescrizioni, destinazioni d'uso e parametri individuati all'interno delle schede di indirizzo sono da considerarsi vincolanti.

3. Gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici attuativi cos&igrave come previsti nelle presenti norme tecniche di attuazione. Relativamente alla costituzione di consorzi per la realizzazione dei piani attuativi si fa riferimento all'art. 108 della L.R. 65/2014.

4. Nell'attuazione delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione deve essere rispettato il complesso sistema di vincoli e tutele di cui alle presenti Norme di attuazione e rappresentate negli elaborati grafici del Piano.

5. Per gli edifici esistenti negli ambiti di espansione o trasformazione, in pendenza dell'approvazione dei piani o programmi attuativi, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.

6. Negli ambiti di trasformazione soggetti a Piano Urbanistico Attuativo trovano applicazione le disposizioni relative alla perequazione e compensazione urbanistica di cui all'Articolo 13 e all'Articolo 14 delle presenti norme.

7. (comma eliminato)

8. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione del Piano urbanistico attuativo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

Schede di indirizzo

9. Per ciascun ambito di trasformazione viene definita una scheda di indirizzo per la successiva predisposizione dei successivi piani o programmi attuativi. I contenuti delle schede di indirizzo sono da ritenersi conformative e prescrittive in termini di quantità, parametri urbanistici, funzioni.

10. Nelle schede di indirizzo, per ciascun ambito di trasformazione oggetto di piano urbanistico attuativo, sono riportati:

  • - gli obiettivi di intervento;
  • - le direttive e le prescrizioni da seguire nella predisposizione dei progetti e nella predisposizione della convenzione allegata allo strumento urbanistico attuativo;
  • - i principali parametri dimensionali;
  • - le destinazioni d'uso non ammesse.
  • - le schede grafiche contenenti indicazioni di grande massima finalizzate a precisare gli obiettivi dell'intervento

11. Relativamente alle superfici da destinare a servizi (standard urbanistici) si fa riferimento a quanto stabilito nelle presenti norme. Tutte le proprietà devono concorrere pro-quota alla cessione delle superfici destinate a servizi ed attrezzature pubbliche degli ambiti di trasformazione in funzione della destinazione d'uso che si andrà ad insediare. Non è mai ammessa la monetizzazione delle superfici per servizi. La quantità di superfici per servizi è intesa come minimo da garantire; durante l'iter di redazione e approvazione degli strumenti attuativi, descritto nelle presenti norme, tale quantità minima potrà essere ulteriormente definita in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun ambito di trasformazione. La quantità di superfici per servizi si intendono aggiuntive a quelle derivanti dall'applicazione di misure perequative.

12. Il Comune, per svolgere efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici, può sempre acquisire, mediante l'avvio di una procedura espropriativa, le aree da destinare a servizi o a infrastrutture previste all'interno degli ambiti di trasformazione qualora il privato non proceda alle trasformazioni previste e alle relative cessioni. I diritti edificatori connessi alle aree che il Comune intende acquisire mediante procedura espropriativa rimangono in capo al Comune stesso. In questo caso i diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato. Tali diritti edificatori possono essere utilizzati per far fronte alla quota obbligatoria di Superficie edificabile Se a fini compensativi previsti negli ambiti di trasformazione, I proventi derivanti dalla cessione dei diritti edificatori sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche.

13. (comma eliminato)

14. Le opere di urbanizzazione primaria sono a totale carico del soggetto proponente l'insediamento. Si intende per urbanizzazione primaria l'insieme delle opere cos&igrave come indicate dalla legislazione vigente e comunque l'insieme di opere funzionali al corretto insediamento degli edifici.

15. La proposta di trasformazione contenuta nelle schede può essere attuata per successivi stralci funzionali da prevedersi nello strumento urbanistico attuativo.

La realizzazione per stralci è consentita a condizione che:

  • - la Superficie edificabile Se massima ammissibile in applicazione degli Indici di edificabilità territoriale e la superficie da destinare a servizi siano determinati in conformità alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel repertorio dei Progetti Norma e proporzionalmente all'effettiva estensione territoriale dell'intervento;
  • - gli operatori provvedano alla cessione pro-quota delle superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e alla realizzazione delle strade e alle opere di allacciamento ai pubblici servizi.

Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà garantire una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici. In particolare dovrà essere garantita la successiva possibilità di intervento per i soggetti coinvolti dalle indicazioni per l'ambito di intervento stesso, anche se non proponenti l'eventuale stralcio attuativo.

Al fine di garantire l'ottimale attuazione degli interventi il soggetto proponente lo stralcio dovrà predisporre uno schema direttore che verrà assunto in consiglio comunale unitamente alla proposta di piano attuativo.

Lo schema direttore dovrà contenere:

  • - la perimetrazione dello stralcio;
  • - gli interventi pubblici eventualmente previsti (compresi gli interventi sulla viabilità e sui sottoservizi a rete) e gli interventi di mitigazione paesaggistica relativi allo stralcio e la loro coerenza con gli obiettivi complessivi oltre che con la completa realizzazione degli stessi;
  • - l'assetto morfologico e tipologico dello stralcio e la sua coerenza con quello complessivo eventualmente definito nella scheda dell'ambito di trasformazione.

Lo schema direttore non ha funzione conformativa dell'assetto giuridico dei suoli ed è strumento di riferimento per le verifiche di coerenza delle proposte di intervento.

Lo schema direttore ha valore prescrittivo per i successivi stralci ma non conformativo e può essere modificato fatti salvi i principi in base ai quali è stato redatto.

In relazione agli approfondimenti conoscitivi, progettuali, alle opportunità che si aprono all'interno del rapporto negoziale e agli elementi di compartecipazione e sinergia con altri interventi di qualificazione del contesto, lo schema direttore dell'ambito di trasformazione può essere modificato nel momento in cui verrà effettuata la redazione dei piani attuativi successivi al primo. Tali eventuali modifiche devono rimanere conformi agli elementi prescrittivi della scheda contenuta nel repertorio dei progetti norma.

Gli oneri relativi alla redazione dello schema direttore sono di competenza del soggetto proponente lo stralcio. L'Amministrazione Comunale terrà, per tramite dell'ufficio preposto, un registro dei parametri edificatori ed infrastrutturali contenuti nello schema direttore.

Nel caso di intervento per stralci, la verifica di tutti gli indici dovrà essere effettuata unicamente per l'area di competenza catastale.

16. In fase di predisposizione dei piani attuativi, da definirsi secondo le modalità e procedure descritte nelle presenti norme, sono consentite modifiche dei perimetri degli ambiti di trasformazione.

Le modifiche di cui sopra sono ammesse solo in funzione:

  • - della suddivisione di un ambito in più ambiti,
  • - di mere rettifiche di delimitazioni ritenute necessarie in seguito alle risultanze di verifiche relative allo stato dei luoghi o stralci di aree di limitata estensione che risulti possibile escludere dall'ambito senza pregiudicare gli obiettivi da perseguire con il previsto strumento di pianificazione o programmazione attuativa.

Le aree escluse dagli ambiti di intervento, in seguito alle rettifiche saranno ricomprese nel tessuto contermine sottostando alle relative norme.

Procedimento formativo

17. Prima della redazione del progetto di un piano o programma attuativo, in funzione della rilevanza dell'intervento l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Giunta comunale, può avviare un procedimento avente ad oggetto consultazioni ed approfondimenti e, in alcuni casi, concertazioni o negoziazioni. Relativamente alle modalità di approvazione del piano attuativo si applicano le procedure di cui all’art. 111 della LR 65/2014.