Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 37 Il territorio rurale

1. Il territorio rurale comprende tutto ciò che risulta esterno al territorio urbanizzato, identificato negli elaborati di piano secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 65/2014.

2. Il territorio rurale risulta così articolato:

  • - aree agricole e forestali;
  • - aree ad elevato grado di naturalità;
  • - nuclei rurali ed insediamenti rurali anche sparsi, comprendenti i "Centri antichi ed aggregati" di cui agli articoli 24 e 57 delle presenti norme;
  • - ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, disciplinate nella parte terza delle presenti Norme dedicata ai servizi;
  • - aree per attività estrattive di cava, disciplinate nella parte sesta delle presenti Norme.

3. Nell'ambito del territorio rurale il Piano individua ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, riportati nella tavola del Piano Operativo E3.2 Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, che tuttavia non modificano la classificazione omogenea.

3.1 Gli ambiti e le aree di pertinenza e salvaguardia sono i seguenti:

  • - Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 della LR 65/2014), che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;
  • - Ambiti periurbani, comprendenti gli ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP);
  • - Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;

3.2 Il Piano Operativo identifica inoltre le seguenti aree di salvaguardia e tutela:

  • - Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
  • - Rilievi insulari;
  • - Elementi della rete ecologica locale.

4. Gli ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola e forestale costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 65/2014 e del Regolamento emanato con DPGR n. 63/R del 25 agosto 2016. I nuclei rurali costituiscono zone A di cui al D.M. 1444/68.

Art. 38 Obiettivi di Piano e qualità del territorio rurale (art. 68 LR65/2014)

1. Il Piano promuove la qualità del territorio rurale e l'attività agricola come attività economico- produttiva, la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale e persegue il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  • b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  • c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
  • e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il Piano specifica nella disciplina i seguenti aspetti:

  • a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;
  • b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.

Art. 39 Articolazione e classificazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale è articolato in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica ed ai caratteri geomorfologici che ne condiziona i livelli di trasformabilità e modificazione dei luoghi.

2. I caratteri di sensibilità ecosistemica consentono di identificare due principali domini territoriali:

  • - Aree agricole e forestali, che interessano le aree nelle quali si registra la presenza di attività e usi agricoli e zootecnici;
  • - Aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono i principali sistemi naturalistico ambientali e gli ambiti di salvaguardia.

3. I criteri geografici, geomorfologici e agronomici consentono di articolare il territorio in sistemi territoriali:

  • - Sistemi di fondovalle alluvionali
  • - Sistemi di pianura
  • - Sistemi collinari e di versante
  • - Sistemi montani o di alta collina

Art. 40 Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N)

1. Le aree ad elevata naturalità identificano le parti del territorio comunale caratterizzate da una particolare valenza ambientale, naturalistica, geomorfologica, paesaggistica (di specifico interesse per la collettività), meritevoli di tutela, salvaguardia e valorizzazione.

2. Le aree ad elevata naturalità sono destinate alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.

3. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.

4. Il Piano identifica i seguenti sistemi ambientali:

  • - TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana
  • - TR.N2 - Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano
  • - TR.N3 - Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno
  • - TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro
  • - TR.N5 - Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio

Art. 41 Aree agricole e forestali (TR.A)

1. Le aree agricole e forestali identificano le parti del territorio comunale a prevalente o esclusiva funzione agricola, pastorale, zootecnica, silvicola, alle attività di conservazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo ed alla coltivazione industriale del legno.

2. Il Piano promuove la conservazione delle caratteristiche produttive delle aree agricole e forestali, mediante interventi di recupero varietale delle specie legnose e di miglioramento dei caratteri fisici dei suoli

3. Al fine di salvaguardare la funzione agricola del territorio agricolo è prioritaria la riqualificazione e il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio abbandonato o degradato, privilegiando l'uso di materiali e tecniche costruttive appartenenti alla tradizione locale, in modo coerente rispetto alle caratteristiche architettoniche e alle tipologie costruttive del patrimonio edilizio ed al contesto paesaggistico di riferimento.

4. Il Piano identifica i seguenti sistemi agricoli e forestali, sulla base di criteri geomorfologici, agronomici e paesaggistici:

  • - TR.A1 Ambiti agricoli di fondovalle
  • - TR.A2 Ambiti agricoli di alta pianura
  • - TR.A3 Ambiti agricoli di fondovalle ampio - Valle dell'Arno
  • - TR.A4 Ambiti delle piane agricole - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano
  • - TR.A5 Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana
  • - TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata
  • - TR.A7 Ambiti agricoli collinari
  • - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati