Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Capo I CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Art. 37 Il territorio rurale

1. Il territorio rurale comprende tutto ciò che risulta esterno al territorio urbanizzato, identificato negli elaborati di piano secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 65/2014.

2. Il territorio rurale risulta così articolato:

  • - aree agricole e forestali;
  • - aree ad elevato grado di naturalità;
  • - nuclei rurali ed insediamenti rurali anche sparsi, comprendenti i "Centri antichi ed aggregati" di cui agli articoli 24 e 57 delle presenti norme;
  • - ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, disciplinate nella parte terza delle presenti Norme dedicata ai servizi;
  • - aree per attività estrattive di cava, disciplinate nella parte sesta delle presenti Norme.

3. Nell'ambito del territorio rurale il Piano individua ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, riportati nella tavola del Piano Operativo E3.2 Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, che tuttavia non modificano la classificazione omogenea.

3.1 Gli ambiti e le aree di pertinenza e salvaguardia sono i seguenti:

  • - Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 della LR 65/2014), che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;
  • - Ambiti periurbani, comprendenti gli ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP);
  • - Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;

3.2 Il Piano Operativo identifica inoltre le seguenti aree di salvaguardia e tutela:

  • - Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
  • - Rilievi insulari;
  • - Elementi della rete ecologica locale.

4. Gli ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola e forestale costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 65/2014 e del Regolamento emanato con DPGR n. 63/R del 25 agosto 2016. I nuclei rurali costituiscono zone A di cui al D.M. 1444/68.

Art. 38 Obiettivi di Piano e qualità del territorio rurale (art. 68 LR65/2014)

1. Il Piano promuove la qualità del territorio rurale e l'attività agricola come attività economico- produttiva, la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale e persegue il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;
  • b) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;
  • c) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • d) recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;
  • e) assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.

3. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il Piano specifica nella disciplina i seguenti aspetti:

  • a) le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;
  • b) le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.

Art. 39 Articolazione e classificazione del territorio rurale

1. Il territorio rurale è articolato in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica ed ai caratteri geomorfologici che ne condiziona i livelli di trasformabilità e modificazione dei luoghi.

2. I caratteri di sensibilità ecosistemica consentono di identificare due principali domini territoriali:

  • - Aree agricole e forestali, che interessano le aree nelle quali si registra la presenza di attività e usi agricoli e zootecnici;
  • - Aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono i principali sistemi naturalistico ambientali e gli ambiti di salvaguardia.

3. I criteri geografici, geomorfologici e agronomici consentono di articolare il territorio in sistemi territoriali:

  • - Sistemi di fondovalle alluvionali
  • - Sistemi di pianura
  • - Sistemi collinari e di versante
  • - Sistemi montani o di alta collina

Art. 40 Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N)

1. Le aree ad elevata naturalità identificano le parti del territorio comunale caratterizzate da una particolare valenza ambientale, naturalistica, geomorfologica, paesaggistica (di specifico interesse per la collettività), meritevoli di tutela, salvaguardia e valorizzazione.

2. Le aree ad elevata naturalità sono destinate alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.

3. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.

4. Il Piano identifica i seguenti sistemi ambientali:

  • - TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana
  • - TR.N2 - Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano
  • - TR.N3 - Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno
  • - TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro
  • - TR.N5 - Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio

Art. 41 Aree agricole e forestali (TR.A)

1. Le aree agricole e forestali identificano le parti del territorio comunale a prevalente o esclusiva funzione agricola, pastorale, zootecnica, silvicola, alle attività di conservazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo ed alla coltivazione industriale del legno.

2. Il Piano promuove la conservazione delle caratteristiche produttive delle aree agricole e forestali, mediante interventi di recupero varietale delle specie legnose e di miglioramento dei caratteri fisici dei suoli

3. Al fine di salvaguardare la funzione agricola del territorio agricolo è prioritaria la riqualificazione e il riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio abbandonato o degradato, privilegiando l'uso di materiali e tecniche costruttive appartenenti alla tradizione locale, in modo coerente rispetto alle caratteristiche architettoniche e alle tipologie costruttive del patrimonio edilizio ed al contesto paesaggistico di riferimento.

4. Il Piano identifica i seguenti sistemi agricoli e forestali, sulla base di criteri geomorfologici, agronomici e paesaggistici:

  • - TR.A1 Ambiti agricoli di fondovalle
  • - TR.A2 Ambiti agricoli di alta pianura
  • - TR.A3 Ambiti agricoli di fondovalle ampio - Valle dell'Arno
  • - TR.A4 Ambiti delle piane agricole - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano
  • - TR.A5 Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana
  • - TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata
  • - TR.A7 Ambiti agricoli collinari
  • - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati

Capo II DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO RURALE

Sezione I Disciplina degli ambiti urbanistici omogenei

Art. 42 Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N): Disciplina generale

1. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità si applica la seguente disciplina di carattere generale:

  • - è vietato qualsiasi intervento di trasformazione o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, i caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acque, flora e fauna;
  • - è consentita la prosecuzione della attività agricole e zootecniche in essere senza l'estensione degli ambiti produttivi e nel rispetto della sensibilità ambientale delle risorse ambientali. Contestualmente all'attività agricola devono essere realizzati gli interventi finalizzati al mantenimento e recupero delle condizioni di equilibrio naturale dei sistemi ambientali e gli interventi di tutela dei suoli e di riqualificazione paesaggistica e integrazione delle aree di margine;
  • - è consentito il pascolo estensivo, attuato in un'ottica di sostenibilità ecologica ed ambientale, ad esclusione delle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata; tale attività dovrà essere oggetto di controllo e monitoraggio ad opera del corpo forestale di vigilanza ambientale al fine di garantire il rinnovamento naturale delle specie forestali e prevenire situazioni di degrado quali-quantitativo della copertura vegetale forestale, della cotica erbosa e del suolo.

2. Nell'ambito di un Piano Aziendale le aree ad utilizzazione agricola o zootecnica possono concorrere al raggiungimento della superficie minima di intervento.

3. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale di nuova costruzione
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e pubblici esercizi)
  • - DU_E. Direzionale e di servizio di nuova costruzione, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc.
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

5. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari;
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari o cambio di destinazione d'uso;
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento;
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione;
  • - Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.
  • - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione agricola di cui all’art. 71 comma 1 della LR 65/2014 riservati all'imprenditore agricolo professionale.

6. In coerenza con la normativa regionale e nei limiti dei vincoli/condizionamenti imposti da piani/programmi sovraordinati, è consentita la realizzazione delle trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio secondo quanto dettagliato nei singoli sistemi ambientali.

6bis. Nelle Aree ad elevato grado di naturalità (TR.N) ricadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000 si applica quanto segue:

  • - Attivazione di procedimento di VINCA per gli interventi sul patrimonio edilizio ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000, ad eccezione di quelli rientranti nell’ALL. C della DGR n. 119/2018.
  • - Recepimento delle Misure di Conservazione sito-specifiche in coerenza con il DGR n. 1223/2015.
  • - Nel caso di interventi che presentino la potenzialità quali siti di rifugio e di nidificazione di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chirotteri, adozione di idonei accorgimenti tecnici e modalità operative in grado di assicurare la tutela della fauna stessa.

7. Nelle aree ad elevato grado di naturalità le attività forestali e gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico sono regolamentate dalla L.R. 39/2000 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi.

Art. 43 TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana

1. Identifica il settore orientale del territorio comunale caratterizzato dal sistema idro-geomorfologico che afferisce al bacino del Tevere, riconducibile principalmente al tipo della montagna silicoclastica e, nel settore est, a quello della collina a versanti ripidi sulle unità toscane.

2. L'ambito si caratterizza per la presenza di formazioni forestali montane e sub-montane a latifoglie caduche, con prevalenza di boschi misti o lembi in forma pura di roverella, cerro, castagno e arbusteti e brughiere di sostituzione secondaria.

3. All'interno del sistema ambientale ricade la ZSC/ZPS IT51780016 - "Monte Dogana" la quale ospita 10 Habitat di interesse comunitario, dei quali 4 definiti come prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; è presente inoltre parte della ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti" la quale ospita 7 Habitat di interesse comunitario, dei quali 3 definiti come prioritari.

Possiedono una elevata continuità territoriale e una elevata concentrazione di specie floristiche e faunistiche tipiche dei sistemi forestali in buono stato evolutivo e di conservazione. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

4. Il Sistema boschivo montano e collinare è destinato alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.

5. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee;
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

6. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Interventi di sostituzione edilizia senza incremento della Superficie edificabile
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie
  • - piccole strutture di servizio e di supporto alla fruizione naturalistico ambientale della parte pubblica del bosco, da realizzare sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica, che assicuri il rispetto dell’integrità delle aree boscate.

7. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

8. Coerentemente con le direttive d’ambito del PIT a salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio montano le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, al fine di incentivare il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Coerentemente con gli indirizzi del PIT per la IV invariante i nuovi annessi dovranno essere realizzati in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Art. 44 TR.N2 - Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano

1. Identifica il settore centrale del territorio comunale caratterizzato dal sistema geomorfologico prevalentemente collinare (del tipo collina a versanti dolci sulle Unità Toscane) che afferisce al bacino dell'Arno. Costituisce il limite naturale orientale della piana agricola settentrionale di Arezzo.

2. L'ambito si caratterizza per la presenza di formazioni arbustive e boschive collinari e sub-montane, con presenza di brughiere e macchie con presenza di calluneti, ericeti, genisteti e formazioni a latifoglie caduche, con prevalenza di boschi misti o lembi in forma pura di roverella, cerro e castagno. A livello locale si riscontrano inoltre lembi a rovere e formazioni termofile a leccio.

3. All'interno del sistema ambientale ricade la ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti" la quale ospita 7 Habitat di interesse comunitario, dei quali 3 definiti come prioritari. È presente inoltre la ZSC IT5180015 - "Bosco di Sargiano" la quale ospita 4 Habitat di interesse comunitario, dei quali 1 definito come prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

4. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive.
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Addizioni volumetriche fino a 20 mq di “Se” comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE.
  • - Interventi di sostituzione edilizia
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie
  • - Piccole strutture di servizio e di supporto alla fruizione naturalistico ambientale della parte pubblica del bosco, da realizzare sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica, che assicuri il rispetto dell’integrità delle aree boscate.

6. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

7. Mediante programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, per aziende superiori a 2,0 Ha, sono consentiti gli interventi di:

  • -Nuova edificazione di annessi agricoli.

8. Coerentemente con le direttive d’ambito del PIT a salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio alto collinare le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, al fine di incentivare il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Coerentemente con gli indirizzi del PIT per la IV invariante i nuovi annessi dovranno essere realizzati in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Art. 45 TR.N3 - Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno

1. Identifica i tratti di reticolo idrografico interessati dalla presenza di formazioni ripariali arboree e/o alto-arbustive ad elevata idoneità per specie faunistiche e floristiche.

2. Il sistema si caratterizza per fitocenosi di piana alluvionale caratterizzate da formazioni boschive, boscaglie, arbusteti e fruticeti igrofili o ripariali. Il settore è un crocevia strategico per la sosta e la nidificazione della fauna presente, in particolare uccelli legati agli ambienti umidi.

3. L'ambito ospita la ZSC IT5180013 - "Ponte a Buriano e Penna" la quale ospita 12 Habitat di interesse comunitario, dei quali 2 definiti come prioritari. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi e aree ad utilizzazione agricola intensiva.

3.bis L’ambito ospita la Riserva Naturale Regionale “Ponte a Buriano e Penna”, in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

4. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive.
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.
  • - Divieto di edificazione o di ampliamento di manufatti preesistenti.
  • - Divieto di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme]

6. In coerenza con gli indirizzi del PIT per la II invariante non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

Art. 46 TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro

1. Identifica i tratti di corridoio fluviale e le aree ripariali del Canale Maestro della Chiana interessato dalla presenza di formazioni ripariali arboree e/o alto-arbustive ad elevata idoneità per specie faunistiche e floristiche.

2. Il Canale Maestro della Chiana presenta nel suo tratto più settentrionale di raccordo con il fiume Arno un assetto floro-vegetazionale caratterizzato da formazioni arboree a latifoglie caduche a mosaico con arbusteti igrofili; tale sistema rappresenta un importante corridoio ecologico fluviale dal quale localmente si ramificano elementi di connessione fra gli ambiti boscati e il tessuto urbanizzato. Il tratto successivo, corrispondente al settore centrale e meridionale del territorio comunale aretino, è contestualizzato in una matrice agricola di pianura costituita in prevalenza da territori destinati a coltivazioni seminative e specializzate, all'interno della quale sono presenti sporadici elementi arbustivi e arborei relittuali che costituiscono superfici strategiche per l'etologia degli uccelli presenti nel settore.

3. Gli interventi devono essere finalizzati al recupero ed al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e deflusso idrico. In particolare:

  • - Mantenimento dell'efficienza del sistema idraulico.
  • - Mantenimento delle attuali superfici occupate da elementi arborei e arbustivi annessi al Canale Maestro della Chiana, compatibilmente con le esigenze di efficienza idraulica.
  • - Rinaturalizzazione attraverso opere di rinverdimento utilizzando elementi floristici coerenti con l'assetto abiotico e biotico del settore anche in un ottica di stabilizzazione delle sponde fluviali.
  • - Divieto di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014)

4. In coerenza con gli indirizzi del PIT per la II invariante non sono ammessi interventi di nuova edificazione o ampliamento di manufatti preesistenti.

Art. 47 TR.N5 - Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio

1. Identifica il sistema ambientale delle colline boscate di La Loggia e Punta Poggio, ultime propaggini orientali dei Monti del Chianti, caratterizzate dalla presenza di mosaici agroforestali ad oliveto e vigneto. L'ambito comprende il sistema ambientale sul versante collinare di Meliciano.

2. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

3. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee.
  • - Mantenimento delle attuali superfici agricole, con conseguente divieto dell'espansione degli areali destinati a coltivazioni di qualunque tipologia.

4. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti fino a 20 mq di “Se”, comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative; L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE a seguito di demolizione di pertinenze o annessi non più in uso presenti nel resede, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto.
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie

5. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

6. Coerentemente con le direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo. La realizzazione di annessi agricoli è consentita per aziende di dimensioni superiori a 1,5 ettari.

Art. 48 Aree agricole e forestali (TR.A): disciplina generale

1. Nelle Aree agricole e forestali non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale di nuova costruzione
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio di nuova costruzione, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e pubblici esercizi)
  • - DU_E. Direzionale e di servizio, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc.
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

2. (comma eliminato)

3. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari o cambio di destinazione d'uso
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento o cambio di destinazione d'uso;
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione
  • - Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

4. Nelle aree agricole e forestali, in coerenza con la normativa regionale e nei limiti dei vincoli/condizionamenti imposti da piani/programmi sovraordinati, è consentita la realizzazione delle trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio secondo quanto dettagliato nei singoli ambiti. Ai sensi dell’art. 73 della LR 65/2014, la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, ove ammessa, è consentita fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

5. E’ sempre consentita la possibilità di effettuare interventi di scavo, riporto e quanto necessario al fine di dare attuazione agli interventi di ripristino conseguenti all'escavazione sulla base dei progetti approvati.

Art. 49 TR.A1 Ambiti agricoli di fondovalle

1. Identifica tessuti agricoli impostati su alluvioni antiche e/o recenti.

2. (comma eliminato)

3. Deve essere mantenuto in efficienza il sistema di scolo delle acque, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filari, a gruppi ed isolate, della vegetazione di ripa.

4. Negli Ambiti agricoli di fondovalle, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da crediti edilizi diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).

Art. 50 TR.A2 Ambiti agricoli di alta pianura

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sugli ambiti di alta pianura caratterizzati da alluvioni antiche e/o recenti.

2. In considerazione dell'assetto morfologico e della stretta correlazione con il sistema idrografico, sono da escludere nuove costruzioni destinate ad abitazioni rurali.

3. Negli Ambiti agricoli di alta pianura, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

3.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da crediti edilizi;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

3.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

3.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di annessi agricoli.
  • - È ammesso il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all’art. 83 della LR 65/2014)

4. In coerenza con le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 51 TR.A3 Ambiti agricoli di fondovalle ampio - Valle dell'Arno

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sugli ampi fondovalle delle alluvioni recenti, riconducibili alla piana agricola del Fiume Arno.

2. In tali ambiti risultano prevalenti le esigenze di regimazione delle acque e le conseguenti inibizioni edificatorie.

3. Negli Ambiti agricoli di fondovalle ampio sono da tutelare: le piantate residue di valore strutturale, le presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive), il sistema scolante da non ridurre evitando ulteriori accorpamenti dei campi, i manufatti della regimazione idraulica da mantenere in efficienza per quanto di competenza aziendale, i canali pensili delle "acque alte" con la relativa vegetazione di ripa, la viabilità e i manufatti di antica formazione.

4. Negli Ambiti agricoli di fondovalle ampio non sono consentiti ulteriori interventi in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme.

4.1 Non sono consentiti ulteriori interventi attuabili mediante modalità diretta.

4.2. Coerentemente con le direttive specifiche del PTCP non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni e annessi rurali nonché l'addizione volumetriche del patrimonio edilizio esistente.

5. L’ambito ospita parte della Riserva Naturale Regionale "Ponte a Buriano e Penna", in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

Art. 52 TR.A4 Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sull'ampia piana agricola di Arezzo.

2. Nell'ambito della piana agricola di Arezzo zona compresa tra la via Catona e le colline orientali è da garantire il mantenimento della rete scolante, dei fossi di scolo lungo le strade, della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, degli alberi isolati, a filari e a gruppi; i fossi di scolo lungo la via Catona sono da mantenere integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo e le ripe erbose a monte della strada.

2.bis L’ambito ospita parte della Riserva Naturale Regionale “Ponte a Buriano e Penna”, in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

3. È consentita la realizzazione di nuove abitazioni ed annessi rurali che dovranno essere improntati, per forma materiali e tipologia, all'architettura rurale dell'area; è da escludere la realizzazione di nuove costruzioni abitative lungo le principali direttrici viarie strade.

4. I Programmi aziendali dovranno prevedere il reinserimento paesaggistico degli edifici di recente realizzazione disposti lungo le principali direttrici viarie.

5. Negli Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

5.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di "Se" contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità immobiliari residenziali, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

5.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

5.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).

Art. 53 TR.A5 Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sulle pianure della Val di Chiana.

2. Nell'ambito della Val di Chiana deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti rurali esistenti, comprese le aree pertinenze da recuperare o ricostituire.

3. I Programmi aziendali dovranno prevedere opere di rinaturazione dell'area (realizzazione di siepi, alberate, macchie di campo) attraverso un progetto complessivo di assetto territoriale.

4. Negli Ambiti agricoli di pianura - Valdichiana, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme.

Art. 54 TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata

1. Identifica i tessuti della maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica della piana.

2. Deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire.

3. Negli Ambiti agricoli della pianura bonificata, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

3.1. Non sono consentiti ulteriori interventi attuabili mediante modalità diretta.

3.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.

3.3. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni nonché l'addizione volumetrica del patrimonio edilizio esistente.

3.4 In coerenza con il Progetto di Paesaggio “Le Leopoldine della Valdichiana” la nuova costruzione degli annessi agricoli è ammessa solo nel caso in cui sia dimostrata la necessità ed indisponibilità del riuso delle strutture esistenti. In tal caso dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Progetto di Paesaggio.

I nuovi annessi dovranno essere realizzati in continuità con i centri aziendali esistenti.

Art. 55 TR.A7 Ambiti agricoli collinari

1. Identifica tessuti agricoli collinari di grande valore paesaggistico, per la morfologia del suolo e per il mosaico agricolo tradizionale, collocati nell'ambito di vasti processi di riorganizzazione dovuti sovente a un'agricoltura professionale prevalente; si registra la permanenza della forma dei campi, delle siepi alberate, delle residue particelle boscate.

2. Sono da mantenere i caratteri suddetti evitando nuovi accorpamenti fondiari.

3. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni.

4. Negli Ambiti agricoli collinari, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di “Se” contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altro edificio residenziale o compendio immobiliare, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

4.2 Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014);
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

4.3 Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014);
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;

5. In coerenza con le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

Art. 56 TR.A8 Versanti agricoli terrazzati

1. Identifica un vasto e articolato sistema di tessuti agricoli organizzati su versanti terrazzati, di grande valore paesaggistico e identitario.

2. Tale sistema territoriale costituisce una specificità locale ed una testimonianza materiale della cultura rurale, da tutelare integralmente nei suoi elementi costitutivi: materiali e tecniche costruttive, tipologie colturali, regimazione delle acque e difesa del suolo.

3. Deve essere garantito il mantenimento ed il recupero degli elementi costitutivi del tessuto agricolo, anche attraverso il recupero degli uliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco.

3.1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari devono essere conservati e tutelati mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali. In caso di crolli parziali o totali possono essere ricostruiti mediante soluzioni compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali tradizionali, garantendo la funzionalità idraulica e la difesa del suolo.

4. Nei Versanti agricoli terrazzati, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.
  • - Addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti fino a 20 mq di "Se", comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative;
  • - L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE a seguito di demolizione di pertinenze o annessi non più in uso presenti nel resede, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto.
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo nel rispetto dei disposti del comma 3.1 del presente articolo

4.2. In coerenza con le direttive d’ambito del PIT e le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

4.3 Per le aziende agricole superiori a 1,5 ettari è consentita l'istallazione e/o la costruzione di annessi agricoli in coerenza con le direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario del PTCP di Arezzo.

Art. 57 Nuclei rurali

1. Identificano i nuclei e gli insediamenti rurali anche sparsi posti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale e paesaggistico di appartenenza. I nuclei rurali , caratterizzati da una valenza testimoniale di interesse storico tradizionale, comprendono i Centri Antichi ed Aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.

2. Le categorie di intervento consentite sul patrimonio edilizio esistente, sono indicate e dettagliate nelle relative Schede normative, coerentemente con quanto definito nella Legge Regionale L.R. 65/2014. Gli interventi devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo;
  • - assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.

3. Per gli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa.

4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

5. Per quanto non diversamente specificato vale la disciplina relativa ai centri antichi ed aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.

Sezione II Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia

Art. 58 Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 LR 65/2014) sono aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione degli insediamenti di cui costituiscono il contesto di riferimento. Definiti dal PIT/PPR quale "intorno territoriale", sono costituiti dalle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. Gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici considerano le Aree di tutela paesistica dei centri antichi (strutture urbane) e le Area di tutela paesistica degli aggregati individuate dal PTCP di Arezzo.

2.1 Il Piano identifica due distinti ambiti di pertinenza in ragione del valore paesaggistico dei centri e nuclei storici, come classificati dal PTCP di Arezzo:

  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata.

3. In tali ambiti di tutela paesaggistica, integrale o attenuata, non è consentita la localizzazione di interventi di nuova edificazione; qualora consentito dalle presenti Norme, mediante Programma aziendale è consentita la realizzazione di annessi agricoli realizzabili solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

3.1 Negli ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata è consentito il potenziamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti alla data di adozione del Piano Operativo;

3.2 Sono fatte salve le previsioni per l'area di Rondine (scheda 1 e scheda 2) di cui agli esiti della conferenza di copianificazione.

4. I Programmi Aziendali promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.

5. Nell'ambito di un Programma Aziendale le aree agricole e forestali, ricomprese all'interno di tali ambiti, possono comunque concorrere al raggiungimento della superficie minima di intervento.

6. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione" o alla tavola E.2.2 "Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive". E’ comunque vietata la nuova edificazione fatte salve le eccezioni stabilite ai precedenti commi 3, 3.1 e 3.2.

7. Gli interventi di nuova edificazione, alterazione della sagoma o installazione di impianti per la produzione o autoproduzione di energia sono subordinati alla valutazione degli impatti visuali degli stessi relativamente alle seguenti aree di pertinenza dei centri antichi e aggregati o nuclei : A013, A038, A041, A063, A064, A077, A078, A083, A088.

Gli elaborati minimi da produrre ai fini della valutazione consistono in:

  • - fotoinserimenti relativi all’intervento previsto, in numero adeguato, con presa fotografica o posizionamento del punto di vista virtuale, da luoghi pubblici di osservazione privilegiata esterni al nucleo e all’ambito di pertinenza (ad esempio strade, slarghi, piazze o parcheggi), da cui sia visibile la zona o la consistenza edilizia dove si va ad intervenire;
  • - relazione sintetica con la valutazione dell’impatto visivo, allo scopo di dimostrare a livello quali quantitativo che gli interventi:
    • - si integrano e si inseriscono a livello cromatico con l’esistente;
    • - non producono rifrazione o specchiamento;
    • -non alterano lo skyline;
    • -determinino una percezione della sagoma coerente sotto l’aspetto del rapporto di scala con il contesto;
    • -si inseriscono correttamente con le consistenze attuali.

Art. 59 Ambiti periurbani

1. Identificano gli ambiti agricolo forestali adiacenti all'area urbana di Arezzo che risultano fortemente e direttamente influenzate dagli sviluppi insediativi recenti. I processi indotti dalle dinamiche urbane e insediative determinano sovente processi di degrado e usi impropri. Comprendono gli Ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP).

2. Corrispondono a quelle aree nelle quali si è conservata in parte la maglia agraria fitta e le colture arboree tradizionali da tutelare e dove si sono manifestati processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana ad economia agricola debole.

3. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

  • - riqualificare il margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - salvaguardare le permanenze del paesaggio agrario storico: formazioni vegetali aventi valore paesistico, i filari, le alberature e l'orditura delle coltivazioni, la sistemazione della viabilità minore;
  • - valorizzare gli elementi di naturalità e la funzionalità ecologica degli elementi costitutivi;
  • - favorire il mantenimento dell'attività agricola quale attività di gestione del territorio, considerata anche nelle forme part-time e/o di autoconsumo e del tempo libero che possono costituire un importante elemento di mantenimento e recupero anche per la stessa qualità della vita urbana;
  • - sostenere le attività agricole in un ottica multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici e ambientali.

4. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Titolo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, salvaguardando e rafforzando il ruolo di connessione ecologica e fruitiva, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo;
  • - i nuovi annessi e manufatti agricoli, qualora consentiti, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale.

5. I piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti e le colture arboree tradizionali.

Gli interventi di trasformazione devono essere corredati da un'analisi del contesto che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

Art. 60 Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi

1. Identificano i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio.

2. Gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

3. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 2 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a. analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b. definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c. simulazioni prospettiche;
  4. d. modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

4. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla disciplina di riferimento dell’ambito urbanistico individuato alla tavolo E.2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti e degli ambiti di trasformazione” o alla tavola E.2.2 “Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive”. E’ comunque vietata la nuova edificazione.

Art. 61 Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano

1. Identifica la fascia pedecollinare di Rigutino e Policiano caratterizzata dalla maglia fitta originaria e la policoltura, dai sistemi arborei lineari per i fossi e i canali che lo solcano trasversalmente da est a ovest. Comprende le aree ad agricoltura intensiva o specializzata, identificate dal PTCP come tipo di paesaggio 6. Colline a struttura mista (Variante e, Pedecolle di Rigutino e Policiano).

2. In tale contesto non è consentita la costruzione di nuove di abitazioni ed annessi rurali, storicamente localizzati negli aggregati.

Art. 62 Rilievi insulari

1. Identifica le emergenze morfologiche interne alla pianura, caratterizzate da eccezionali valori paesaggistici inerenti alla natura di isole appenniniche dotate di potenziale panoramico, oggetto negli anni di addensamenti di edilizia residenziale che ne hanno in parte compromesso gli elementi di valore. Comprende il tipo di paesaggio 9 Rilievi insulari all'interno della pianura, identificato dal PTCP di Arezzo.

2. Il Piano tutela i brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, così come i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione.

3. In tali ambiti non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni rurali; sono da ammettere modeste integrazioni degli edifici esistenti privi di valore architettonico, purché motivate da esigenze legate alla conduzione agricola del fondo.

Art. 63 Elementi della rete ecologica locale

1. Il Piano promuove il rafforzamento della connettività e funzionalità ecologica del territorio, attraverso l'adozione di un modello di rete ecologica capace di integrare la scala regionale territoriale e la scala comunale locale.

2. Al tal fine il Piano identifica gli elementi di inclusione della rete e gli elementi di frammentazione.

3. Elementi di inclusione della rete. Gli elementi di inclusione della rete identificano ambiti territoriali a prevalente utilizzo agricolo, situati in prossimità di importanti corridoi fluviali che pertanto ricoprono un ruolo strategico nel mantenimento degli equilibri ecologici del compendio ripariale.

3.1 Nelle aree identificate come Elementi di inclusione della rete possono essere realizzati gli interventi disciplinati dal presente Capo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento della funzionalità ecologica degli elementi della rete;
  • - rinaturalizzazione di settori di inclusione attraverso la piantumazione di entità floristiche coerenti con le caratteristiche ecologico-ambientali riscontrabili nel settore di inserimento.

4. Elementi di frammentazione. Rappresentano le aree critiche per la funzionalità generale della rete ecologica su scala locale e/o sovraordinata. Possono essere presenti elementi lineari di interruzione della continuità ecologica o aree altamente trasformate che su più livelli generano una carenza di connettività.

4.1 Le barriere infrastrutturali principali da mitigare sono infrastrutture extra-urbane con effetto barriera o rottura della continuità eco sistemica, riconoscibili in prossimità degli assi stradali/ferroviari maggiori che non presentano connettori, quali passaggi sopraelevati, viadotti su corsi d'acqua, etc.

4.2 Le aree critiche per la funzionalità della rete identificano settori caratterizzati da pressioni antropiche o naturali legate a molteplici fattori, anche di origine cumulativa o relittuale.

4.3 Al fine di rimuovere le criticità determinate dagli Elementi di frammentazione, il Piano promuove i seguenti indirizzi di intervento:

  • - mitigazione dell'effetto barriera operato dagli assi infrastrutturali sugli elementi della rete ecologica;
  • - valorizzazione e mantenimento/recupero dei livelli di biopermeabilità degli ecosistemi naturali o seminaturali situati in corrispondenza di gallerie o di altri elementi di interruzione dell'effetto barriera delle infrastrutture (viadotti, ecc.);
  • - riduzione degli interventi in grado di aggravare le problematiche legate ad aree critiche per la connettività della rete;
  • - riqualificazione delle aree degradate e recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica delle aree critiche per la connettività della rete.

Art. 64 Viabilità storica

1. Per le strade individuate come viabilità storica é tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e ciclabile, senza compromettere la continuità del percorso. La tutela opera qualora la viabilità sia rappresentata nel catasto lorenese o in quello di impianto.

2. Per tali tracciati viari sono previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari.

3. I tracciati della viabilità storica sono mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planoaltimetrico, che per i materiali e le sistemazioni laterali; negli assi appartenenti al Sistema della Mobilità sono ammesse le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale), evitando l'inserimento di elementi incongrui; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata o da fossette laterali parallele al percorso.

5. Sono ammesse modeste modifiche ai tracciati purché non sia alterata l'unitarietà del percorso e non venga compromessa la maglia viaria storica. Sono altresì ammesse modifiche ai tracciati la cui unitarietà è stata compromessa da alterazioni rilevanti.

Capo III DISPOSIZIONI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL TERRITORIO RURALE

Art. 65 Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, nel rispetto dei limiti e condizioni previste dalle presenti Norme per i diversi ambiti urbanistici omogenei ed a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico testimoniale, sono:

  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, in assenza di programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 71 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso agricola, mediante programma aziendale, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della LR 65/2014;
  • - sugli edifici con destinazione d'uso non agricola sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 79 della LR 65/2014.

2. Nei frazionamenti degli edifici esistenti a funzione residenziale e nei cambi di destinazione d'uso, qualora ammessi dalle presenti Norme, è necessario:

  1. a. che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile Se non inferiore a 65 mq.;
  2. b. che per ciascuna unità immobiliare residenziale siano mantenuti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori, per una superficie di almeno 15 mq compresa nella SE di cui alla precedente lett. a.

2 bis. I frazionamenti degli edifici compresi all’interno delle schede del Progetto di paesaggio delle Leopoldine dovranno prevedere unità immobiliari con Se minima pari a 100 mq per gli edifici principali (Leopoldina) e 80 mq per gli annessi e gli edifici di minor rilevanza storico architettonica. La presente disposizione si applica a tutti i sottoambiti agricoli interessati dal progetto di paesaggio.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto.

Art. 66 (articolo eliminato)

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale valgono le seguenti prescrizioni:

  • a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
  • b. per gli edifici a destinazione d'uso residenziale sono ammesse anche le attività ricettive (Du_D), le attività di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale e gli studi professionali; in ogni caso gli edifici ed i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale;
  • c. per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio pubbliche, studi professionali, attività artigianali;
  • d. per gli edifici destinati ad attività specialistiche, artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole presenti nel territorio rurale, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014.

2. Nel caso di interventi di recupero per attività turistico-ricettive, qualora consentito dalle presenti Norme, sono inoltre ammessi:

  1. a. gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno;
  2. b. gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

Art. 67 Condizioni per il mutamento di destinazione d'uso agricola

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV del Capo III della L.R. 65/2015 (in particolare articolo 81 e seguenti).

4. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori.

3. Eventuali fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, serre, strutture di ricovero per animali) così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati o legittimati, potranno essere demoliti e ricostruiti all'interno del resede con destinazione accessoria alla residenza a parità di Superficie edificabile (Se) e con altezza massima in gronda pari a 3 metri. La ricostruzione in diversa collocazione all'interno del resede è ammessa purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici costitutivi del patrimonio storico di cui all'articolo 24 delle presenti norme.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti.

Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificabile Se non inferiore a 65 mq.

Per ciascuna unità immobiliare deve essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e spazi accessori, per una superficie di almeno 15 mq; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, con accesso diretto all'esterno.

5. Il mutamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione che si intendono realizzare. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

6. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

7. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

Art. 68 Sistemazioni pertinenziali degli edifici

1. Le pertinenze degli edifici nel territorio rurale individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili, che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Gli interventi e le sistemazioni che interessano aree di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola, comprese le installazioni stagionali di cui all'art. 136, comma 2, lett. c bis), L.R. 65/2014, situati in territorio rurale devono:

  • - assicurare il mantenimento delle caratteristiche di ruralità delle aree di pertinenza, nonché i caratteri tipologici e i materiali propri dei resedi;
  • - privilegiare il riutilizzo di manufatti esistenti nell'area di pertinenza;
  • - non comportare alterazione della struttura morfologica dei terreni.

3. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

4. Non è consentito intervenire sugli spazi aperti degli edifici esistenti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali minori di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dagli edifici principali, stalletti in muratura, forni, pozzi, ecc., anche non più in uso.

Art. 69 Edifici e attività produttive, commerciali, Direzionale e di servizio e Turistico-ricettive esistenti diffuse nel territorio rurale

1. Per gli edifici destinati ad attività produttive, commerciali, direzionali e di servizio e Turistico ricettive esistenti, ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all’esterno degli ambiti specializzati valgono le prescrizioni di seguito riportate. Dette prescrizioni prevalgono su eventuali disposizioni difformi previste dall'ambito urbanistico in cui ricadono gli edifici e le relative aree di pertinenza.

2. Mediante modalità diretta sono consenti i seguenti interventi:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria
  • - ristrutturazione
  • - interventi pertinenziali;
  • - addizione volumetrica nei limiti del 20% della Superficie edificabile (Se) esistente;
  • - sostituzione edilizia nell'ambito del resede.

3. Sono comunque esclusi interventi di ampliamento per le strutture classificate come Du_C3 - Attività commerciali al dettaglio: grandi strutture di vendita - centri commerciali e Du_C5 - Commercio congiunto.

4. Mediante modalità subordinata a Progetto Unitario Convenzionato sono consenti i seguenti interventi:

  • - addizione volumetrica oltre al 20% e nel limite massimo del 50% della Superficie edificabile Se esistente.
    Sono comunque esclusi interventi di nuova costruzione e ampliamento per le strutture classificate come Du_C3 - Attività commerciali al dettaglio: grandi strutture di vendita - centri commerciali e Du_C5 – Commercio congiunto.

5. L’addizione volumetrica di cui al punto 4 è consentita solo ricorrendo ai diritti edificatori secondo le modalità indicate all’Articolo 23. Gli interventi di addizione volumetrica derivanti dal trasferimento di diritti edificatori non devono incidere in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

6. Negli edifici destinati ad attività produttive, ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all'esterno degli ambiti specializzati non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale salvo che per gli immobili localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità residenziali, dove è ammesso intervento con Piano di Recupero che preveda la trasformazione di almeno il 50% della SE in diritti edificatori. In tale caso il Piano di Recupero deve intendersi in variante al Piano Operativo.
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio, salvo la destinazione Du_C.4- Attività di ristorazione e pubblici esercizi

7. Negli edifici destinati ad attività commerciali, direzionali e di servizio e turistico-ricettive esistenti ancorché non identificate negli elaborati di Piano, e localizzate all’esterno degli ambiti specializzati non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A residenziale salvo che per gli immobili localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità residenziali, dove è ammesso intervento con Piano di Recupero che preveda la trasformazione di almeno il 50% della SE in diritti edificatori. In tale caso il Piano di Recupero deve intendersi in variante al Piano Operativo.
  • - Du_B. Industriale artigianale
  • - DU_C commerciale al dettaglio salvo la destinazione Du_C.4- Attività di ristorazione e pubblici esercizi.

Capo IV DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 70 Criteri di localizzazione

1. Per la realizzazione di nuovi edifici destinati a abitazioni rurali e annessi agricoli, devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:

  1. a. ubicazione dei fabbricati nel rispetto della viabilità locale e poderale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  2. b. salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
  3. c. ubicazione dei nuovi interventi edilizi in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti
  4. d. rispetto della conformazione morfologica dei siti, evitando posizioni su terreni collinari tali da alterare la percezione delle linee di crinale o le vette dei poggi;
  5. e. privilegiare siti che non richiedano significativi movimenti di terra e rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi.

2. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

  • - limitazione della frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
  • - mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
  • - adozione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • - adozione di criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.

Art. 71 Caratteri tipologici

1. Il progetto documenta i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, nonché la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT/PPR.

2. Ad eccezione degli edifici specialistici, quali frantoi e cantine, e degli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, nella realizzazione dei nuovi edifici rurali sono garantite soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. A tal fine il progetto analizza i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - gli elementi strutturali prevalenti sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - i caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco, presenza di scale esterne, logge;
  • - la disposizione e forma delle aperture, il tipo di infissi;
  • - i caratteri dell'intorno e le sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

3. Nella realizzazione degli interventi devono essere rispettati i seguenti criteri tipologici:

  • - forma regolare e compatta del corpo edilizio;
  • - altezza massima delle abitazioni 2 piani comunque non superiore a 7,20 m.. Se il numero dei piani esistente è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti;
  • - per gli edifici costituenti unità immobiliare è ammessa la realizzazione di un livello interrato ad uso accessorio, contenuto entro la superficie coperta secondo quanto disposto al successivo Articolo 72;
  • - sugli edifici accessori non sono ammessi balconi, portici e sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati;
  • - sugli annessi agricoli non sono ammessi balconi, portici, sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; tale divieto non opera per gli interventi posti in essere dalle aziende agricole.
  • - le autorimesse di pertinenza delle unità abitative, sono ammesse alle seguenti condizioni:
    • - localizzazione interrata, al netto delle rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l’accesso da parte delle autovetture, contenuta all'interno della sagoma dell'edificio esistente o di progetto;
    • - localizzazione seminterrata all'esterno della sagoma dell'edificio esclusivamente in situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato il profilo naturale del terreno. In tal caso è ammesso scoperto il solo fronte a valle;
    • - unico vano;
    • - sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli la destinazione ed il manufatto quale pertinenza. Le superfici ad autorimessa non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite nelle presenti Norme.

Art. 72 Locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. La realizzazione di nuovi locali interrati pertinenziali nel territorio rurale oltre alle autorimesse disciplinate all'articolo 71 comma 3, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • - la realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml, è consentita entro la Sagoma dell'edificio;
  • - la realizzazione di un livello seminterrato ad uso accessorio contenuto entro la superficie coperta, esclusivamente in presenza di situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno. È ammesso altresì un livello seminterrato ad uso accessorio in caso di ampliamento di edifici esistenti che ne siano già provvisti.

2. (comma eliminato)

3. È ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati dovranno in ogni caso essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.

Art. 73 Aree di pertinenza

1. Nelle aree di pertinenza sono consentite recinzioni in muratura qualora siano ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscono già il tipo prevalente del contesto; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

2. Le recinzioni, quando eccedenti la delimitazione della pertinenza degli immobili, sono localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.

3. Le attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici, ove consentito dalle presenti Norme, sono realizzate nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale ed ubicate in prossimità dell'edificio principale di cui sono pertinenza, senza ricorrere a consistenti rimodellamenti del suolo.

4. Gli interventi sugli spazi aperti sono effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e dell'assetto storico e paesistico-ambientale; il disegno degli spazi aperti, ed in particolare l'impianto del verde, corrispondono a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;

5. Le pavimentazioni, di modesta estensione ed in prossimità degli edifici, sono realizzate impiegando materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.

Art. 74 Recinzioni dei fondi agricoli

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di recinzioni dei fondi esclusivamente qualora siano indispensabili per la conduzione agricola o zootecnica del fondo.

2. Le nuove recinzioni sono realizzabili unicamente con pali in legno e/o con rete a maglia a passo variabile, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • - limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
  • - rispettare la topografia del terreno;
  • - non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari
  • - garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio
  • - garantire la presenza di varchi di accesso di larghezza minima di 1 metro a distanza non superiore a 150 metri al fine di garantire l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio;
  • - consentire il passaggio della piccola fauna.

3. Altezza massima complessiva della recinzione:

  • - equini: esclusivamente in legno di altezza non superiore a 2,00 m;
  • - addestramento cani: esclusivamente in rete metallica di altezza non superiore a 2,00 m;
  • - ovini-caprini: 1,50 m;
  • - suini: 0,70 m.

4. Dovranno essere previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale.

5. È permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o di cancelli.

6. Per la protezione delle colture di pregio del territorio dalla fauna selvatica è consentita l'installazione di recinzioni metalliche a maglia rettangolare e/o recinzioni elettrificate a bassa intensità, fino a un'altezza massima di 2,50 mt., con supporti in pali di legno.

Art. 75 Soggetti e modi di intervento

1. Nel territorio rurale, comunque classificato dal presente Titolo, il Piano Operativo si attua mediante interventi promossi e realizzati da imprenditori agricoli o mediante interventi promossi e realizzati da altri soggetti.

2. L'imprenditore agricolo interviene mediante:

  • - Intervento edilizio diretto;
  • - Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

3. Gli altri soggetti, diversi dall'imprenditore agricolo, operano nel rispetto di quanto disciplinato dalle presenti Norme.

4. Gli interventi edilizi in capo ai soli imprenditori agricoli a titolo principale non sono onerosi ai sensi di legge.

Capo V MODALITÀ DI INTERVENTO NEL TERRITORIO RURALE

Sezione I Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

Art. 76 Trasformazioni consentite mediante intervento edilizio diretto

1. Nel territorio rurale sono consentiti, mediante intervento edilizio diretto da parte dell'imprenditore agricolo:

  • - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo (art. 70 della L.R. 65/2014 e relativo Regolamento di attuazione);
  • - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola (art. 71 LR65/2014);
  • - Manufatti aziendali non temporanei, che necessitano di interventi permanenti sul suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015);
  • - Costruzione di annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA agricola (art. 73, comma 5 LR65/2014).

Art. 77 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo

1. Le aziende agricole dotate delle superfici aziendali minime, possono installare o realizzare i seguenti manufatti ad uso agricolo anche in assenza di Piano aziendale:

  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, che presentano spiccate caratteristiche di temporaneità, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015).

2. L'installazione e realizzazione dei manufatti aziendali di cui al comma precedente, è consentita nell'intero territorio rurale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, non possono mutare la destinazione d'uso agricola e non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

4. I manufatti precari sono ammessi a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  • - sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  • - non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  • - non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

5. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Se massima di mq 1000.

5.1 L'installazione delle serre riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • - altezza massima non superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  • - distanze minime non inferiori a:
  • - 5,0 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - 10,0 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - 3,0 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
  • - distanza dalle strade secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola

1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi, qualora consentito dalle presenti Norme per i singoli ambiti omogenei, non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi edilizi:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera b, LR 65/2014);
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera c, LR 65/2014);
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lettera d, LR 65/2014);
  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lettera h, LR 65/2014);
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (art. 134, comma 1, lettera i, LR 65/2014);
  • - Interventi di sostituzione edilizia (art. 134, comma 1, lettera l, LR 65/2014);
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione;
  • - Addizioni volumetriche, nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici di cui alle presenti Norme (art. 134, comma 1, lettera g, LR 65/2014);
  • - Piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo (art. 134, comma 1, lettera m, LR 65/2014);
  • - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino la realizzazione di volumi esterni che alterino la sagoma degli edifici;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

Art. 79 Manufatti aziendali che necessitano trasformazioni permanenti al suolo

1. La realizzazione di manufatti aziendali non temporanei, che necessitano di interventi permanenti sul suolo è consentita, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme, anche in assenza di PAPMAA nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 3 del DPGR n. 63/R del 2016.

2. La loro realizzazione è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali ed è subordinata all'assunzione, da parte dell'imprenditore agricolo, dell'impegno a non utilizzare o trasformare i manufatti per usi diversi da quelli dichiarati.

3. La richiesta di permesso di costruire deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda.

4. L'installazione manufatti aziendali e serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente articolo, è subordinata alle disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui all'Articolo 87.

Art. 80 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività aziendale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme, è consentita da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, ai sensi dell'art. 73, comma 5, LR 65/2014 e dell'art. 6 del DPGR 63/R del 2016.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita per fondi sprovvisti o con annessi agricoli di dimensioni inferiori rispetto a quanto stabilito dai parametri delle presenti Norme.

3. La loro realizzazione è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali.

4. Il progetto deve documentare la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantire soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato.

Devono essere realizzati con materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, preferibilmente con particolare riferimento all'edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed i fabbricati tradizionali.

5. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - per le aziende agricole con superficie fondiaria superiore al coefficiente 0,7 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli in misura proporzionale ad una Superficie edificabile massima di 100 mq;
  • - per le aziende con superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7 ma comunque superiore al coefficiente 0,4 rispetto ai parametri di cui all'Articolo 84, sono ammessi gli annessi agricoli con Se massima di mq 36 con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'Articolo 89.

Art. 81 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'Articolo 84, nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle attività prevista dall'art. 6, comma 4 del Regolamento di attuazione per le zone agricole (DPGR n. 63/R del 2016):

  1. a. allevamento intensivo di bestiame;
  2. b. trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  3. c. acquacoltura;
  4. d. allevamento di fauna selvatica;
  5. e. cinotecnica;
  6. f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  7. g. allevamento di equidi.

2. Il progetto deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto, documentare la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantire soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato.

3. La consistenza dei manufatti aziendali realizzabili è commisurata alle reali e dimostrate esigenze dell'attività dell'azienda, nel rispetto dei parametri delle presenti Norme.

3.1 Per l'allevamento intensivo di bestiame devono essere osservate le superfici massime realizzabili per ogni capo posseduto, nel rispetto della tabella seguente garantendo inoltre la copertura del 20% del fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

Tipo di allevamento Se massima per capo
Bovini 12 mq/capo
Ovini e Caprini 3 mq/capo
Suini 3 mq/capo
Cunicoli 0,4 mq/capo
Avicoli 0,4 mq/capo

3.2 Per allevamento di fauna selvatica, le recinzioni devono essere dimensionate in funzione degli animali da allevare, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia, con riferimento di quanto disposto dalla LR 37/1994.

3.3 Acquacoltura gli annessi devono essere dimensionate in funzione delle esigenze produttive, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia.

3.4 Per le attività cinotecnica, la realizzazione dei manufatti è subordinata alla disponibilità di una superficie fondiaria minima pari a 500 mq. Il canile deve avere una capacità atta a accogliere un numero di cani non inferiore a 5 unità e non superiore a 25, garantendo uno standard minimo di 100 mq per animale.

È ammessa la costruzione di un unico annesso di Se massima di 30 mq, oltre a mq. 1 per ogni cane accoglibile, destinato ad uffici, infermeria, magazzini, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio. Deve inoltre essere prevista una fascia di rispetto attorno al recinto degli animali pari ad almeno 250 m.

3.5 Per gli allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori gli annessi devono essere dimensionate in funzione delle esigenze produttive, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia.

3.6 Per gli allevamenti di equidi è consentita la realizzazione di annessi nel limite massimo di Superficie edificabile Se di 12 mq/capo.

Sezione II Disciplina delle trasformazioni con Piano Aziendale

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (art. 74 LR65/2014)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMA), di seguito denominato Programma Aziendale, costituisce lo strumento attraverso il quale viene illustrata la situazione aziendale e vengono descritti e coordinati gli interventi programmati.

2. Le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente, possono proporre Programmi Aziendali (PAPMAA) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

3. Attraverso PAPMAA è consentito agli imprenditori agricoli la realizzazione di interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di rispetto e salvaguardia;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando consentite dalle presenti Norme, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

4. Il Programma Aziendale è disciplinato dall'art. 74 LR65/2014 e dal Regolamento di attuazione n. 63/R contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale, approvato con DPGR 25 agosto 2016.

Art. 83 Interventi di miglioramento paesaggistico ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  1. a. mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  2. b. favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco;
  3. c. utilizzare tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi, in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  4. d. limitare il ricorso ad interventi che producono impermeabilizzazione del suolo;
  5. e. evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore;
  6. f. verificare preliminarmente la necessità di realizzare interventi di regimazione idraulica o di consolidamento dei terreni;
  7. g. definire preliminarmente le modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico adottando soluzioni impiantistiche e trattamento dei reflui conformi al DPGR 8/09/2008 n. 46/R e s.m.i. privilegiando, ove possibile, il collettamento dei reflui alla rete fognaria pubblica esistente;
  8. h. prevedere il ripristino degli eventuali luoghi degradati.

2. Nelle aree individuate dal PTCP come "maglia fitta" sono prescritti:

  1. a. la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  2. b. la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  3. c. il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.

Art. 84 Superfici fondiarie minime e parametri dimensionali

1. Per il dimensionamento delle superfici fondiarie minime, di cui art. 5 del Regolamento 63/R/2016 della L.R. 65/2014, da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, si rimanda alle disposizioni del PTC della Provincia di Arezzo.

2. La tabella seguente riporta le superfici fondiarie minime, suddivise in relazione alle differenti colture aziendali. La seguente tabella è valida sino a diverse determinazioni eventualmente introdotte da varianti al PTC della Provincia di Arezzo da ritenersi prevalenti.

Colture ha
ortoflorovivaistiche 0,8
vivai 1,5
vigneti 4
frutteti 3
oliveto 6
seminativo irriguo 7
seminativi e prati 10
castagneto da frutto 25
pascolo 30
bosco alto fusto, misto 50
bosco ceduo 60

Tabella 1 - Superfici fondiarie minime

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.

4. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1 del presente articolo.

5. Per il frazionamento di fondi aziendali valgono i parametri di riferimento riportati all'art. 8 degli allegati normativi del PTC della Provincia di Arezzo.

6. Le variazioni delle superfici fondiarie minime, conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia, sono automaticamente recepite dalla presente disciplina senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

Art. 85 Interventi di nuova edificazione

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

2. La costruzione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e annessi agricoli, ove consentita dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A), è subordinata all'approvazione del Programma Aziendale, nel rispetto dei parametri fondiari e dimensionali di cui all'Articolo 84.

3. È consentita la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del PAPMAA e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.

Art. 86 Abitazioni rurali tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del DPGR 63/R del 2016 e di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa, come disciplinata dal PTCP, non può essere maggiore di 150 mq di superficie edificabile dei vani abitabili. La dimensione minima ammissibile è stabilita in 80 mq di Superficie edificabile Se. La dimensione massima ammissibile di superficie non residenziale o accessoria (Snr) per ogni unità abitativa è stabilita in 50 mq.

4. L'altezza delle nuove costruzioni non potrà superare due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 2,90 ml; qualora l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml, l'altezza dell'edificio dovrà essere ridotta ad un solo piano.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

Art. 87 Annessi agricoli tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di annessi agricoli attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di annessi agricoli è consentita nel rispetto di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico - venatorie; la costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita nel rispetto dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - assenza di dotazioni idonee ad utilizzo commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - essere realizzati con caratteristiche tipologiche e costruttive ispirate alla massima semplicità formale;
  • - adozione di soluzioni atte a limitare gli impatti sul paesaggio.

4. La dotazione di annessi rurali consentita per unità colturale, come disciplinata dal PTCP, è compresa fra 450 e 650 mc, in relazione alle differenti zone agronomiche del territorio.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

Sezione III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

Art. 88 Interventi consentiti

1. Ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, è consentita l'installazione o realizzazione delle seguenti tipologie di manufatti mediante intervento edilizio diretto:

  • - Manufatti per l'attività agricola amatoriale;
  • - Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca.

Art. 89 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 78 comma 3 della LR n. 65/14 e dell'art. 12 del D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R e nel rispetto del vigente Piano di Indirizzo Territoriale. Essa è consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto a quanto consentito dal presente articolo.

2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale o per le piccole produzioni agricole hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. I manufatti per l'attività agricola amatoriale devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  1. - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  2. - altezza misurata in gronda non superiore a m 2,20, elevata a m 3,00 per i box cavalli;
  3. - eventuali portici, tettoie, pensiline sono comprese nelle quantità massime realizzabili;
  4. - interamente realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  5. - non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso plinti isolati e opere di ancoraggio non invasive e di difficile rimozione;
  6. - non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  7. - se destinati al ricovero di animali, sono dotati di pavimentazioni se finalizzate ad assicurare un idoneo smaltimento dei reflui e delle acque di lavaggio.

4. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita a condizione che non modifichi la morfologia dei luoghi, non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo, limiti al massimo l'impatto paesaggistico complessivo. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie.

5. La realizzazione dei manufatti per attività agricola amatoriale è consentita solo su fondi che abbiano una superficie fondiaria minima contigua di 500 mq. La Superficie edificabile ammessa è quantificata in relazione alle seguenti superfici fondiarie minime:

  • a) tra 500 e 2.000 mq. di Sf: 9 mq di Se;
  • b) tra 2.001 e 5.000 mq. di Sf: 18 mq di Se;
  • c) tra 5.001 e 10.000 mq. di Sf: 24 mq di Se;
  • d) oltre 10.000 mq. di Sf: 28 mq di Se.

Qualora esista altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

6. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati previa garanzia della rimozione del manufatto una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, fatto salvo casi di successione, intendendo per tale la superficie complessiva delle aree in disponibilità ad un unico soggetto. Tale garanzia è resa mediante sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà.

L'impegno contiene inoltre la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

È consentito il mantenimento degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, già autorizzati, previa produzione degli impegni alla rimozione, di cui al presente comma.

7. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.

8. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non è consentita nei terreni della superficie fondiaria inferiore a 10.000 mq, derivanti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l'adozione del presente PO.

Art. 90 Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca, maneggi e pensioni per animali di affezione, campeggi

1. Nell'intero territorio agricolo è consentita, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme e dalle disposizioni normative statali e regionali, la realizzazione dei seguenti manufatti:

  • - Manufatti per il ricovero di animali domestici
  • - Manufatti per attività venatoria
  • - Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale
  • - Maneggi e pensioni per animali di affezione

2. Tali manufatti potranno essere realizzati alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - non dovrà essere modificata la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  • - deve essere garantita la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali;
  • - dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo;
  • - dovranno essere poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico;
  • - dovranno essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico;
  • - forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
  • - per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

3. Manufatti per il ricovero di animali domestici. È consentita l'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata.

3.2 La realizzazione dei manufatti è definita con riferimento ai seguenti parametri:

  • - costruzione del box in legno;
  • - dimensione minima del fondo: 1.500 mq
  • - superficie coperta 15 mq per animali di bassa corte, felini e cani, superficie massima dello spazio recintato di mq. 25;
  • - superficie coperta 15 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq, per il ricovero di cavalli, bovini, suini e ovicaprini;
  • - altezza massima 3,00 m.

3.2 Tali manufatti sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nei biotopi e nei geotopi.

3.3. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.

3.4 Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.

4. Manufatti per attività venatoria. È consentita l'installazione di manufatti l'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994, del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014, in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici.

4.1 L'installazione di tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da pare della competente struttura regionale, è consentita a condizione che abbiano una superficie non superficie superiore a 5 mq.

4.2 Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li rendano equiparabili a tettoie con parate laterali, questi non potranno avere un'altezza massima superiore a 2,20 m; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).

5. Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale. Negli invasi è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale. Non sono consentiti interventi sulla viabilità esistente tranne quelli di manutenzione. In tali contesti sono ammessi manufatti con Sul fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero, previo impegno alla rimozione dei manufatti al termine dell'attività.

6. Maneggi e pensioni per animali di affezione, campeggi. I maneggi, le pensioni per animali di affezione ed i campeggi sono ammessi nelle aree dove è consentita la realizzazione di annessi agricoli, previa redazione di piano attuativo.

6.1 Il piano attuativo deve porre particolare attenzione all'inserimento ambientale, alla viabilità, ai parcheggi, alle alberature, ai materiali (legno o altri materiali leggeri, ad esclusione di materiali di recupero), alle tipologie costruttive e al sistema di smaltimento dei reflui. Il richiedente deve impegnarsi al mantenimento della destinazione d'uso.