Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I CONTENUTI ED ELABORATI DEL PIANO OPERATIVO

Art. 1 Contenuti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. La Parte I delle presenti Norme del Piano Operativo contiene le disposizioni generali; la Parte II contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; la Parte III contiene la disciplina per i servizi e le attrezzature; la parte V contiene le disposizioni relative alla fattibilità geologica, idraulica e sismica; la parte VI contiene le disposizioni transitorie e finali.

Tutte le parti sopra indicate sono valide a tempo indeterminato salvo diversa disposizione di legge.

3. La Parte IV contiene la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Essa è valida per cinque anni successivi alla sua approvazione.

Art. 2 Elaborati del Piano operativo

1. Gli elaborati del piano operativo sono i seguenti:

  • - Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli), 1:5000 (territorio urbanizzato ambito centrale e frazioni), 1:2000 (centro storico del capoluogo, 1 foglio),
  • - Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli), 1:5000 (territorio urbanizzato ambito centrale e frazioni),
  • - Vincoli e fasce di rispetto, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli),
  • - Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli),
  • - Zone territoriali omogenee, scala 1:30.000 (intero territorio comunale, 1 foglio), 15.000 (territorio urbanizzato ambito centrale, 4 fogli),
  • - Norme tecniche di attuazione e relativi allegati,
  • - Schede edifici di valore,
  • - Relazione illustrativa di sintesi

2. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:

  • - Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione,
  • - Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive
  • - Vincoli e fasce di rispetto, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli),
  • - Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, scala 1:15.000 (intero territorio comunale, 4 fogli),
  • - Zone territoriali omogenee, scala 1:30.000,
  • - Norme tecniche di attuazione e relativi allegati,
  • - Schede edifici di valore.

3. L'elaborato grafico relativo agli "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione" è finalizzato alla gestione e trasformazione della città privata.

4. L'elaborato grafico relativo agli "Ambiti di applicazione della disciplina dei servizi e delle attrezzature collettive" è finalizzato alla gestione e trasformazione della città pubblica e collettiva.

5. La tavola "Zone territoriali omogenee" è finalizzata all'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444,

Art. 3 Rapporto del Piano Operativo con il Piano Strutturale

1. Il Piano Operativo si attua nel rispetto degli indirizzi di tutela del Piano Strutturale e in coerenza con gli obiettivi e le eventuali direttive e prescrizioni delle invarianti strutturali.

Art. 3 bis Corrispondenza fra disciplina del PO e DM 1444/68

1. La seguente tabella riporta la corrispondenza fra gli ambiti di applicazione della disciplina del PO e le Zone territoriali omogenee di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

ZTO Ambiti di applicazione della disciplina del PO
A Centro storico del capoluogo
A Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione
A Ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione
A Ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica
A Centri antichi ed aggregati
A Nuclei rurali
A Piani Attuativi vigenti e programmi in corso
B Ambiti a bassa trasformabilità di recente formazione esito di processi unitari a carattere identitario
B Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana
B Ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali
B Ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica
C Ambiti ad alta trasformabilità con Progetto Norma soggetti a PUA
C Ambiti ad alta trasformabilità non specializzati soggetti a PdCC
C Ambiti ad alta trasformabilità non specializzati soggetti a PUC
C Piani Attuativi vigenti e programmi in corso
D Ambiti a media trasformabilità del commercio
D Ambiti a media trasformabilità della produzione
D Ambiti ad alta trasformabilità del commercio soggetti a PUC
D Ambiti ad alta trasformabilità della produzione soggetti a PdCC
D Ambiti ad alta trasformabilità della produzione soggetti a PUC
D Ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica
D Impianti di distribuzione carburante
D Piani Attuativi vigenti e programmi in corso
E Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana
E Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano
E Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno
E Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro
E Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio
E Ambiti agricoli di fondovalle
E Ambiti agricoli di alta pianura
E Ambiti agricoli di fondovalle ampio (valle dell'Arno)
E Ambiti delle piane agricole (Arezzo, Cafaggio e Meliciano)
E Ambiti agricoli di pianura (Valdichiana)
E Ambiti agricoli della pianura bonificata
E Ambiti agricoli collinari
E Versanti agricoli terrazzati
E Ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione
E Ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica
E Area di tutela aeroportuale
E Area estrattiva di cava
E Recupero ambientale delle superfici di cava
F Aree per servizi e attrezzature collettive
F Ambiti ad alta trasformabilità con Progetto Norma soggetti a PUA
F Ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica
F Piani Attuativi vigenti e programmi in corso

Titolo II DEFINIZIONI E MODALITÀ ATTUATIVE

Art. 4 Definizioni urbanistiche ed edilizie

1. Le definizioni urbanistiche ed edilizie sono definite nel Regolamento Edilizio comunale.

Art. 5 Tipologie degli interventi edilizi

1. Ai fini delle presenti norme gli interventi edilizi sono definiti nella legge regionale vigente (L.R. 65/2014) con le specificazioni di cui alle presenti norme relativamente agli ambiti a bassa trasformabilità del centro antico del capoluogo (Articolo 28) e al patrimonio storico urbano ed extraurbano (Articolo 24).

Art. 6 Modalità attuative degli interventi edilizi

1. In conformità alle previsioni del Piano operativo, l'attuazione degli interventi edilizi avviene con:

  • - modalità diretta, mediante l'esercizio dell'attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui alla legislazione vigente;
  • - modalità diretta convenzionata, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, o alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all'esercizio dell'attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo; per tale modalità valgono inoltre le indicazioni di cui al successivo Articolo 7;
  • - progetti unitari convenzionati di cui al successivo Articolo 8;
  • - modalità subordinata a pianificazione urbanistica attuativa, mediante il ricorso a piani urbanistici attuativi o a programmazione negoziata da predisporre secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli. Il Piano di Recupero è ammesso nei casi nei quali il Piano Operativo identifichi "zone connotate da condizioni di degrado"
  • - Progetti di opere pubbliche ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi, cosi come l' aggiustamento dei confini determinato dal passaggio di scala, la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

3. Gli interventi edilizi attuabili mediante modalità diretta convenzionata, Progetti Unitari Convenzionati e Piani Urbanistici Attuativi sono autorizzati solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dalla relativa convenzione. È consentita la possibilità di ricorso a collaudi parziali in quanto collegati all’individuazione di stralci funzionali.

4. Qualora gli interventi includano aree di proprietà privata, destinate a servizi pubblici (viabilità, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, percorsi pedonali, verde), per le quali non sia possibile l’acquisizione in proprietà da parte del Comune o da parte dei titolari dei rimanenti immobili compresi negli ambiti di trasformazione, la stipula della convenzione o la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo sono condizionate alla dichiarazione di uso pubblico di tali aree di proprietà di terzi.

Art. 7 Permesso di Costruire convenzionato

1. Le aree interessate da Permesso di Costruire convenzionato rappresentano gli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

2. Per i permessi di costruire convenzionato si fa riferimento alle disposizioni di cui al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).

3. Le aree interessate da Permesso di Costruire Convenzionato sono individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificate dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

4. Gli interventi sono ammessi in presenza delle opere di urbanizzazione primaria; qualora le opere siano da integrare, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla loro realizzazione. Tale impegno dovrà essere accompagnato da specifica polizza fidejussoria. Le opere edilizie potranno essere realizzate solo a seguito della realizzazione di dette opere.

5. Fino all’approvazione del Permesso di costruire convenzionato e dopo l’attuazione dello stesso, all'interno delle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato sono ammessi gli interventi di cui all’art. 22 di Piano Operativo e le destinazioni compatibili con quelle indicate nelle rispettive schede.

Art. 8 Progetti unitari convenzionati

1. I Progetti unitari convenzionati individuano all'interno del territorio urbanizzato quegli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto. Per tale modalità di intervento si fa riferimento all'articolo 121 della L.R. 65/2014.

2. I Progetti unitari convenzionati si attuano attraverso intervento diretto convenzionato.

3. Il progetto unitario convenzionato è composto degli elaborati aventi i contenuti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'art.121 della L.R.65/2014 ed è approvato dall'organo comunale competente, in ragione dell’attribuzione esplicita all’interno della scheda di precise indicazioni per il convenzionamento, con le procedure indicate al comma 5 dello stesso art.121.

4. [comma eliminato]

5. Nelle presenti norme, per ciascun Progetto Unitario Convenzionato, sono riportati:

  • - l'individuazione dell'ambito e gli obiettivi di intervento;
  • - le direttive e le prescrizioni da seguire nella predisposizione dei progetti;
  • - i principali parametri dimensionali;
  • - le destinazioni d'uso non ammesse.

6. Nelle aree appartenenti ai progetti unitari convenzionati fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.

7. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo gli edifici e le aree di pertinenza saranno da classificare come Ambiti a bassa trasformabilità di recente formazione esito di processi unitari.

8. I Progetti unitari convenzionati sono ammessi anche per il Patrimonio storico urbano ed extraurbano alle condizioni definite all'Articolo 24.

9. I progetti unitari convenzionati sono individuati negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificati dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

10. Gli interventi sono ammessi in presenza delle opere di urbanizzazione primaria; qualora le opere siano, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla loro realizzazione. Tale impegno dovrà essere accompagnato da specifica polizza fidejussoria. Le opere edilizie potranno essere realizzate solo a seguito della realizzazione di dette opere.

Art. 9 Ambiti di trasformazione soggetti a Piano urbanistico attuativo

Disposizioni generali

1. Gli ambiti di trasformazione sono individuati negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificati dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

2. Per ciascun ambito di trasformazione vengono previsti interventi di trasformazione urbanistica. Tali interventi si attuano con piani o programmi attuativi, che dovranno risultare preordinati al perseguimento degli obiettivi indicati nelle presenti disposizioni. Prescrizioni, destinazioni d'uso e parametri individuati all'interno delle schede di indirizzo sono da considerarsi vincolanti.

3. Gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici attuativi cos&igrave come previsti nelle presenti norme tecniche di attuazione. Relativamente alla costituzione di consorzi per la realizzazione dei piani attuativi si fa riferimento all'art. 108 della L.R. 65/2014.

4. Nell'attuazione delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione deve essere rispettato il complesso sistema di vincoli e tutele di cui alle presenti Norme di attuazione e rappresentate negli elaborati grafici del Piano.

5. Per gli edifici esistenti negli ambiti di espansione o trasformazione, in pendenza dell'approvazione dei piani o programmi attuativi, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.

6. Negli ambiti di trasformazione soggetti a Piano Urbanistico Attuativo trovano applicazione le disposizioni relative alla perequazione e compensazione urbanistica di cui all'Articolo 13 e all'Articolo 14 delle presenti norme.

7. (comma eliminato)

8. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione del Piano urbanistico attuativo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

Schede di indirizzo

9. Per ciascun ambito di trasformazione viene definita una scheda di indirizzo per la successiva predisposizione dei successivi piani o programmi attuativi. I contenuti delle schede di indirizzo sono da ritenersi conformative e prescrittive in termini di quantità, parametri urbanistici, funzioni.

10. Nelle schede di indirizzo, per ciascun ambito di trasformazione oggetto di piano urbanistico attuativo, sono riportati:

  • - gli obiettivi di intervento;
  • - le direttive e le prescrizioni da seguire nella predisposizione dei progetti e nella predisposizione della convenzione allegata allo strumento urbanistico attuativo;
  • - i principali parametri dimensionali;
  • - le destinazioni d'uso non ammesse.
  • - le schede grafiche contenenti indicazioni di grande massima finalizzate a precisare gli obiettivi dell'intervento

11. Relativamente alle superfici da destinare a servizi (standard urbanistici) si fa riferimento a quanto stabilito nelle presenti norme. Tutte le proprietà devono concorrere pro-quota alla cessione delle superfici destinate a servizi ed attrezzature pubbliche degli ambiti di trasformazione in funzione della destinazione d'uso che si andrà ad insediare. Non è mai ammessa la monetizzazione delle superfici per servizi. La quantità di superfici per servizi è intesa come minimo da garantire; durante l'iter di redazione e approvazione degli strumenti attuativi, descritto nelle presenti norme, tale quantità minima potrà essere ulteriormente definita in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun ambito di trasformazione. La quantità di superfici per servizi si intendono aggiuntive a quelle derivanti dall'applicazione di misure perequative.

12. Il Comune, per svolgere efficacemente un'azione di programmazione rispetto ai propri obiettivi strategici, può sempre acquisire, mediante l'avvio di una procedura espropriativa, le aree da destinare a servizi o a infrastrutture previste all'interno degli ambiti di trasformazione qualora il privato non proceda alle trasformazioni previste e alle relative cessioni. I diritti edificatori connessi alle aree che il Comune intende acquisire mediante procedura espropriativa rimangono in capo al Comune stesso. In questo caso i diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato. Tali diritti edificatori possono essere utilizzati per far fronte alla quota obbligatoria di Superficie edificabile Se a fini compensativi previsti negli ambiti di trasformazione, I proventi derivanti dalla cessione dei diritti edificatori sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche.

13. (comma eliminato)

14. Le opere di urbanizzazione primaria sono a totale carico del soggetto proponente l'insediamento. Si intende per urbanizzazione primaria l'insieme delle opere cos&igrave come indicate dalla legislazione vigente e comunque l'insieme di opere funzionali al corretto insediamento degli edifici.

15. La proposta di trasformazione contenuta nelle schede può essere attuata per successivi stralci funzionali da prevedersi nello strumento urbanistico attuativo.

La realizzazione per stralci è consentita a condizione che:

  • - la Superficie edificabile Se massima ammissibile in applicazione degli Indici di edificabilità territoriale e la superficie da destinare a servizi siano determinati in conformità alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel repertorio dei Progetti Norma e proporzionalmente all'effettiva estensione territoriale dell'intervento;
  • - gli operatori provvedano alla cessione pro-quota delle superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche e alla realizzazione delle strade e alle opere di allacciamento ai pubblici servizi.

Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà garantire una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici. In particolare dovrà essere garantita la successiva possibilità di intervento per i soggetti coinvolti dalle indicazioni per l'ambito di intervento stesso, anche se non proponenti l'eventuale stralcio attuativo.

Al fine di garantire l'ottimale attuazione degli interventi il soggetto proponente lo stralcio dovrà predisporre uno schema direttore che verrà assunto in consiglio comunale unitamente alla proposta di piano attuativo.

Lo schema direttore dovrà contenere:

  • - la perimetrazione dello stralcio;
  • - gli interventi pubblici eventualmente previsti (compresi gli interventi sulla viabilità e sui sottoservizi a rete) e gli interventi di mitigazione paesaggistica relativi allo stralcio e la loro coerenza con gli obiettivi complessivi oltre che con la completa realizzazione degli stessi;
  • - l'assetto morfologico e tipologico dello stralcio e la sua coerenza con quello complessivo eventualmente definito nella scheda dell'ambito di trasformazione.

Lo schema direttore non ha funzione conformativa dell'assetto giuridico dei suoli ed è strumento di riferimento per le verifiche di coerenza delle proposte di intervento.

Lo schema direttore ha valore prescrittivo per i successivi stralci ma non conformativo e può essere modificato fatti salvi i principi in base ai quali è stato redatto.

In relazione agli approfondimenti conoscitivi, progettuali, alle opportunità che si aprono all'interno del rapporto negoziale e agli elementi di compartecipazione e sinergia con altri interventi di qualificazione del contesto, lo schema direttore dell'ambito di trasformazione può essere modificato nel momento in cui verrà effettuata la redazione dei piani attuativi successivi al primo. Tali eventuali modifiche devono rimanere conformi agli elementi prescrittivi della scheda contenuta nel repertorio dei progetti norma.

Gli oneri relativi alla redazione dello schema direttore sono di competenza del soggetto proponente lo stralcio. L'Amministrazione Comunale terrà, per tramite dell'ufficio preposto, un registro dei parametri edificatori ed infrastrutturali contenuti nello schema direttore.

Nel caso di intervento per stralci, la verifica di tutti gli indici dovrà essere effettuata unicamente per l'area di competenza catastale.

16. In fase di predisposizione dei piani attuativi, da definirsi secondo le modalità e procedure descritte nelle presenti norme, sono consentite modifiche dei perimetri degli ambiti di trasformazione.

Le modifiche di cui sopra sono ammesse solo in funzione:

  • - della suddivisione di un ambito in più ambiti,
  • - di mere rettifiche di delimitazioni ritenute necessarie in seguito alle risultanze di verifiche relative allo stato dei luoghi o stralci di aree di limitata estensione che risulti possibile escludere dall'ambito senza pregiudicare gli obiettivi da perseguire con il previsto strumento di pianificazione o programmazione attuativa.

Le aree escluse dagli ambiti di intervento, in seguito alle rettifiche saranno ricomprese nel tessuto contermine sottostando alle relative norme.

Procedimento formativo

17. Prima della redazione del progetto di un piano o programma attuativo, in funzione della rilevanza dell'intervento l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Giunta comunale, può avviare un procedimento avente ad oggetto consultazioni ed approfondimenti e, in alcuni casi, concertazioni o negoziazioni. Relativamente alle modalità di approvazione del piano attuativo si applicano le procedure di cui all’art. 111 della LR 65/2014.

Titolo III DESTINAZIONI D'USO

Art. 10 Disposizioni generali

1. Le destinazioni d'uso, come articolate nel successivo articolo, sono liberamente insediabili senza alcuna esclusione distinzione e rapporto percentuale predefinito. Sono fatte salve le limitazioni all'insediamento su siti inquinati come da normativa vigente. Sono inoltre fatte salve eventuali e più specifiche disposizioni di cui alle presenti norme o di cui a regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n° 165, artt. 216 e 217).

2. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile attuato con opere edilizie tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso. Esso comporta il reperimento delle aree per servizi e dotazioni secondo quanto previsto e quantificato dalle presenti norme.

3. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, se consentite dalle presenti norme, è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Destinazione attuale Destinazione prevista Onerosità
Residenziale Altra destinazione Si se comporta incremento di carico urbanistico
Altra destinazione Residenziale Si se comporta incremento di carico urbanistico
Agricola Altra destinazione Si

4. Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazioni d'uso tra categorie principali, ai fini della qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree già oggetto di indagine o già bonificate, dovrà essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, una nuova indagine ed eventualmente un nuovo intervento di bonifica.

5. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale e, in particolare a quanto stabilito dall'articolo 99 della L.R. 65/14. La categoria di destinazione d'uso di un immobile è quella prevalente in termini di superficie utile.

6. Nel caso in cui l'uso attuale dell'unità immobiliare contrasti con le destinazioni d'uso previste dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento allo stesso, gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.

Art. 11 Classificazione delle destinazioni d'uso e carico urbanistico

1. Le destinazioni d'uso, come articolate nel successivo articolo, sono liberamente insediabili senza alcuna esclusione distinzione e rapporto percentuale predefinito. Sono fatte salve le limitazioni all'insediamento su siti inquinati come da normativa vigente. Sono inoltre fatte salve eventuali e più specifiche disposizioni di cui alle presenti norme o di cui a regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n° 165, artt. 216 e 217).

2. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile attuato con opere edilizie tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso. Esso comporta il reperimento delle aree per servizi e dotazioni secondo quanto previsto e quantificato dalle presenti norme.

3. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, se consentite dalle presenti norme, è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Destinazione attuale Destinazione prevista Onerosità
Residenziale Altra destinazione Si se comporta incremento di carico urbanistico
Altra destinazione Residenziale Si se comporta incremento di carico urbanistico
Agricola Altra destinazione Si

4. Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazioni d'uso tra categorie principali, ai fini della qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree già oggetto di indagine o già bonificate, dovrà essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, una nuova indagine ed eventualmente un nuovo intervento di bonifica.

5. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale e, in particolare a quanto stabilito dall'articolo 99 della L.R. 65/14. La categoria di destinazione d'uso di un immobile è quella prevalente in termini di superficie utile.

6. Nel caso in cui l'uso attuale dell'unità immobiliare contrasti con le destinazioni d'uso previste dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento allo stesso, quelli fino alla manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

Art. 11 Classificazione delle destinazioni d'uso e carico urbanistico

1. In conformità con la legislazione vigente le destinazioni d'uso si articolano nelle seguenti categorie principali:

  • - Du_A. Residenziale
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio
  • - DU_D. Turistico ricettivo
  • - DU_E. Direzionale e di servizio
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi
  • - DU_G. Agricola e funzioni connesse.

2. Ai fini dell'attribuzione del carico urbanistico per la determinazione della dotazione di parcheggi e in relazione a prescrizioni particolari, le categorie principali di destinazione d'uso sopra descritte possono articolarsi nelle sottocategorie di seguito elencate.

Du_A. Residenziale

La destinazione d'uso residenziale comprende i servizi connessi alla residenza correlati alle esigenze primarie dei cittadini quali i negozi di prima necessità, gli studi professionali qualora occupino parte dell'edificio o dell'abitazione, i bar.

La destinazione d'uso residenziale comprende inoltre i collegi e le strutture ricettive extralberghiere in accodo con le disposizioni di cui alla L.R. 86/2016.

Carico urbanistico della destinazione Du_A residenziale: basso.

Du_B - Industriale e artigianale

La destinazione Du_B comprende:

  • - Du_B .1 - Artigianato di servizio
    Viene definito artigianato di servizio l'attività, svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici.
    Viene definito artigianato artistico la produzione, da parte di imprese artigiane, di beni di natura artistica.
  • - Du_B .2 - Attività artigianali
    Comprende tutti i tipi di attività artigianale le cui lavorazioni richiedono, o possono richiedere, specifiche esigenze depurative nel campo dei reflui, delle emissioni nell'atmosfera o dell'inquinamento sonoro.
    Sono compresi gli spazi produttivi veri e propri, gli uffici, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici.
  • - Du_B.3 - Attività industriali
    Sono comprese tutte le attività di conservazione e trasformazione di materie prime o semilavorati, con i relativi spazi produttivi, gli uffici e sale riunioni di rappresentanza, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici.
    Carico urbanistico della destinazione Du_B: basso

Du_C - Commerciale al dettaglio

La destinazione Du_C comprende:

  • - Du_C.1 - Attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato
  • - Du_C.2 - Attività commerciali al dettaglio: medie strutture di vendita - esercizi singoli
  • - Du_C.3 - Attività commerciali al dettaglio: grandi strutture di vendita - centri commerciali
  • - Du_C.4- Attività di ristorazione e pubblici esercizi
  • - Du_C5 - Commercio congiunto

Carico urbanistico della destinazione Du_C:

  • - basso per le sottocategorie: Du_C.1 e Du_C4;
  • - medio per la sottocategoria Du_C5;
  • - alto per le sottocategorie Du_C.2 e Du_C.3

Du_D. Turistico - ricettiva

La destinazione Du_D comprende alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva, campeggi e quanto previsto dalla L.R. 86/2016.

Carico urbanistico della destinazione Du_D: basso. Per i campeggi deve essere previsto un parcheggio per posto tenda.

Du_E - Direzionale e di servizio

La destinazione Du_E comprende:

  • - Du_E.1 - Uffici e servizi per l'industria, la ricerca, il terziario specializzato
  • - Du_E.2 - Uffici e studi professionali (qualora occupino l'intero edificio)
  • - Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc. anche gestiti da privati
  • - Du_E.4 - Locali per lo spettacolo ed il tempo libero

Carico urbanistico della destinazione Du_E: medio.

Du_F - Commerciale all'ingrosso e depositi

La destinazione Du_F comprende le attività commerciali all'ingrosso, le attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, le attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto e quanto previsto dalla L.R. 62/2018.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

Carico urbanistico della destinazione Du_F: medio.

Du_G - Agricola e funzioni connesse

La destinazione Du_G comprende:

  • - le abitazioni agricole comprendono i fabbricati ad uso residenziale strettamente connessi con l'attività agricola aziendale e/o interaziendale, i relativi spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi ecc..), locali per piccole attività di laboratorio purché questi ultimi siano privi di carattere molesto, nocivo o inquinante e rispondano ai requisiti richiesti dal Regolamento Edilizio.
  • - i fabbricati e le strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole aziendali ed interaziendali.
    • - gli impianti produttivi per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici
    • - le attività agrituristiche.

Non sono invece comprese le strutture aventi carattere propriamente industriale e/o commerciale, le quali non rientrano tra gli usi ammessi in zona agricola. Sono ammesse le attività commerciali connesse alla produzione agricola.

Carico urbanistico della destinazione Du_G: nullo

Art. 12 Dotazioni di parcheggi privati in relazioni al carico urbanistico

1. Le dotazioni di parcheggi privati comprendono le dotazioni necessarie ai fini del soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/1989.

2. Le dotazioni di parcheggi di cui al presente articolo rimangono di proprietà privata e non possono essere computate ai fini della verifica della superficie per opere di urbanizzazione.

3. Le superfici per le dotazioni di parcheggio sono definite in funzione del carico urbanistico ed in relazione agli usi definiti all'articolo precedente, e si articolano come segue:

  • - carico urbanistico nullo: non sono previsti parcheggi di dotazione
  • - carico urbanistico basso: 1 mq ogni 10 mc di costruzione;
  • - carico urbanistico medio: 1,5 mq ogni 10 mc di costruzione;
  • - carico urbanistico alto: 2 mq ogni 10 mc di costruzione.

Per le attività commerciali classificate come medie strutture di vendita (Du_C.2) deve in ogni caso essere garantita la quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020, ovvero 1,5 mq ogni mq di superficie di vendita.

Per le attività commerciali classificate come grandi strutture di vendita o centri commerciali (Du_C3) deve in ogni caso essere garantita la quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020, ovvero 2 mq ogni mq di superficie di vendita a cui si aggiungono 1,5 mq per ogni mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali. Le quantità di parcheggi di relazione stabiliti dal DPGR 23/R/2020 non possono coincidere con i parcheggi privati pertinenziali di cui dalla legge 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata dalla legge 122/1989, mentre possono coincidere con le quantità eccedenti derivanti dall'applicazione del precedente comma 3.

4. Non è richiesta la verifica degli standard minimi del Regolamento Regionale 23R/2020:

  1. a) nelle zone omogenee A ai sensi del DM 1444/68;
  2. b) nelle zone omogenee B ai sensi del DM 1444/68, limitatamente agli esercizi di vicinato in quanto strettamente connessi alla destinazione residenziale;
  3. c) nelle altre zone, solo per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale.

5. Ai fini del calcolo del volume per la dotazione di parcheggi si fa riferimento all'art. 24 del DPGR 39/R/2018.

6. In caso di frazionamento a seguito di ampliamento devono essere garantiti le seguenti dotazioni:

  • - 1 posto auto per unità immobiliari fino a 50 mq
  • - 2 posti auto per unità immobiliari oltre i 50 mq.

Titolo IV PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE URBANISTICA, MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 13 Perequazione urbanistica

1. La perequazione, ai sensi della L.R. 65/2014, attua i principi di equità e uniforme ripartizione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori attribuiti dagli atti della pianificazione urbanistica e degli oneri che conseguono alla realizzazione delle dotazioni territoriali. La Perequazione urbanistica interessa esclusivamente le previsioni relative agli ambiti urbani oggetto di trasformazione urbanistica (ambiti ad alta trasformabilità) limitatamente agli Ambiti di Trasformazione soggetti a Piano urbanistico attuativo (di cui all'Articolo 9) e ai Progetti Unitari Convenzionati (di cui all'Articolo 8).

2. La perequazione urbanistica è finalizzata all'acquisizione a titolo gratuito alla proprietà comunale di aree nella misura minima del 10% della superficie territoriale. Le aree cedute al Comune mediante perequazione urbanistica potranno essere utilizzate dallo stesso per:

  • - realizzazione di Opere Pubbliche di interesse generale;
  • - realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
  • - trasferimento dei diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche di cui alle presenti norme.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga che le aree oggetto di cessione a fini perequativi assumano carattere residuale o non rivestano interesse pubblico, può essere prevista la monetizzazione di dette aree.

4. Le aree acquisite mediante perequazione urbanistica si intendono aggiuntive rispetto alle aree destinate a servizi in funzione delle attività che si andranno ad insediare. Non potranno quindi essere destinate agli scopi di cui sopra le superfici destinate a Standard nella quantità definita dalle presenti norme.

7. La perequazione urbanistica non si applica nelle aree interessate da insediamenti produttivi.

Art. 14 Compensazione urbanistica

1. Ai fini dell’applicazione delle misure di compensazione urbanistica valgono le seguenti definizioni:

  • - diritto edificatorio: si tratta di un istituto che si ottiene con la privazione di un bene durevole derivante dalla delocalizzazione di volumi esistenti oggetto di demolizione;
  • - credito edilizio: si tratta di un istituto derivante da patti di compensazione di cui all’art. 101 della legge regionale 65/2014 e completamente regolamentato dalla stessa legge.

La compensazione urbanistica si articola in due fattispecie:

  • - Compensazione urbanistica finalizzata alla infrastrutturazione del territorio: s'intende l'istituto giuridico mediante il quale viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi e/o alla viabilità di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma di crediti edilizi, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione gratuita all'amministrazione dell'area interessata dalla destinazione a servizio e/o alla viabilità. Tale credito edilizio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a servizi e alla viabilità nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei servizi e della viabilità. Per tale fattispecie si rinvia al successivo Articolo 103. Il Comune, ai fini di una corretta gestione dei crediti edilizi derivanti da compensazione urbanistica finalizzata alla infrastrutturazione del territorio, istituisce il registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori. Per il funzionamento di tale registro il comune predisporrà specifico regolamento attuativo.
  • - Compensazione urbanistica finalizzata alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale: s'intende l'istituto giuridico mediante il quale viene promossa la delocalizzazione di immobili anche ricadenti all’interno delle aree di tutela come identificate agli art. 16 e 18 che determinano un impatto paesaggistico e ambientale negativo applicabile secondo le modalità indicate all’art. 23.

2. L’utilizzo dei crediti edilizi è consentito all'interno del PTU in conformità a quanto disciplinato all’art. 101 della L.R. 65/2014. L’utilizzo dei diritti edificatori è consentito, all’esterno del PTU, anche per interventi di addizione volumetrica nel territorio rurale qualora generati sempre nel territorio rurale secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.

3. Salve diverse e più di dettaglio indicazioni, al fine di garantire l'effettiva attuabilità degli interventi interessati da Compensazione urbanistica, negli ambiti oggetto di trasformazione (Ambiti di Trasformazione, Progetti Unitari Convenzionati, Permessi di costruire convenzionati) è individuata una percentuale di Superficie edificabile Se da destinare obbligatoriamente al trasferimento di crediti edilizi e diritti edificatori. In alternativa è consentita la monetizzazione ovvero il trasferimento all'amministrazione comunale di risorse che verranno dalla stessa destinate alla acquisizione di aree da destinare a servizi previsti dal Piano Operativo. A tal fine l'amministrazione comunale predisporrà un regolamento per determinare il valore delle monetizzazioni.

4. (comma eliminato)

5. L'amministrazione comunale predisporrà uno specifico regolamento per l'attuazione della compensazione urbanistica e istituirà presso l'ufficio edilizia del comune un "Registro dei crediti edilizi e dei diritti edificatori" con la funzione di supportare in maniera efficace e trasparente la gestione dei diritti edificatori stessi.

6. Non sono ammessi trasferimenti di volumetrie derivanti da diritti edificatori superiori a 100 mq di Superficie Edificabile quando la localizzazione proposta determini la necessità di realizzare nuova viabilità rurale o nuove opere di urbanizzazione con esclusione degli ambiti ad alta trasformabilità. L'inserimento delle volumetrie in ambito rurale dovrà documentare la conservazione della maglia poderale caratterizzata da ciglioni, scarpate, filari alberati, fossi, limiti di colture e, ove determini la realizzazione di più fabbricati, dovrà prevedere la localizzazione in continuità fisica e tipologica con i nuclei abitati esistenti nel rispetto di eventuali elementi e visuali di pregio.

Art. 15 Misure di incentivazione

1. Per misure d'incentivazione si intende l'insieme di misure atte a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di riqualificazione edilizia e territoriale. Esse sono finalizzate a incentivare interventi privati che contemplino prestazioni qualitative più elevate in termini sociali od ambientali.

2. Le misure di incentivazione si concretizzano in una quantità aggiuntiva di capacità edificatoria che può essere utilizzata dal Comune per incentivare la realizzazione di servizi pubblici anche esternamente all'ambito di intervento. Tale quantità edificatoria può essere trasferita in altri ambiti interessati da trasformazione urbanistica.

3. Agli ambiti del territorio urbano si applicano le misure di incentivazione di seguito indicate:

  1. a. Incentivazioni finalizzate all'incremento di servizi privati di interesse pubblico o generale
    Tali incentivazioni si applicano sia nel territorio già trasformato sia nelle aree di trasformazione. Esse sono definite nella realizzazione di servizi che assumono interesse pubblico o generale quali, a titolo esemplificativo:
    • - asili nido,
    • - sedi di associazioni culturali e di quartiere,
    • - residenza sociale destinata all'affitto.
    La maggiorazione della capacità edificatoria viene determinata nella misura di 2 mq di Superficie edificabile Se aggiuntivo per ogni mq di Superficie edificabile Se da destinare alla realizzazione di servizi privati di interesse pubblico o generale.
    L'accesso alle misure di incentivazioni di cui al presente punto comporta un vincolo di destinazione ventennale.
    Gli incrementi di edificabilità di cui al presente punto si applicano solo nel caso del raggiungimento di una Superficie edificabile Se utile al soddisfacimento del servizio privato d'interesse generale che si intende realizzare e che comunque dovrà essere non inferiore alla dimensione di 100 mq di Superficie edificabile Se.
  2. b. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità urbana ed edilizia degli interventi di trasformazione mediante procedure concorsuali
    Tali incentivazioni si applicano nelle sole aree di trasformazione soggette a piano urbanistico attuativo. Esse trovano effettiva attuabilità qualora il progetto relativo agli ambiti di trasformazione sia il risultato di un percorso concorsuale al quale devono partecipare almeno tre studi professionali. La misura di incentivazione è pari ad un incremento del 10% della Superficie edificabile Se realizzabile. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. relativamente alle procedure concorsuali.
  3. c. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale dei contesti rurali
    L'incentivazione consiste nella possibilità di recuperare Superficie edificabile Se da edifici esistenti nelle aree di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale (di cui all'Articolo 18 o nelle fasce di rispetto inedificabili (di cui all'Articolo 16) ad eccezione degli immobili presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di cui al R.D. 523/1904 e del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 per cui valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 15 bis. L'incentivazione si quantifica nella Superficie edificabile Se esistente incrementata del 20%. Il diritto edificatorio cos&igrave generato può essere utilizzato:
    • - negli ambiti urbani a media e alta trasformabilità
    • - negli ambiti urbani a bassa trasformabilità di recente formazione esito di processi unitari a carattere identitario;
    • - come interventi di addizione volumetrica di edifici esistenti nei contesti rurali, anche associata a cambio di destinazione d'uso, qualora queste siano previste nelle norme relative al territorio rurale.
    L'incentivazione si attiva a seguito di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e ripristino del resede.
    L
    La misura di cui alla presente lettera non si applica agli edifici del patrimonio storico e testimoniale (Patrimonio storico urbano ed extraurbano).
  4. d. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
    L'incentivazione consiste nell'accorpamento di edifici esistenti al fine di ridurre l'incidenza della copertura del suolo e l'incremento della superficie naturale permeabile. Essa si esplicita in un incremento della Superficie edificabile Se esistente pari al 20% dell'esistente.
  5. e. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico
    10% di incremento di Superficie edificabile Se se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
    20% di incremento di Superficie edificabile Se se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
  6. f. Incentivazioni finalizzate alla realizzazione di opere e interventi di interesse pubblico esterni all'ambito di intervento
    L'incentivazione consiste nella possibilità di realizzare opere di interesse pubblico da concordare con l'amministrazione comunale.
    L'incentivazione si specifica nell'incremento del 10% della Superficie edificabile Se realizzabile.

4. Nelle norme di ciascuna zona si precisa l'applicabilità o meno delle incentivazioni sopra individuate.

5. Gli interventi in applicazione delle misure di incentivazione si attuano con modalità diretta convenzionata o mediante progetti unitari convenzionati.

6. Le misure di incentivazione si sommano alle Superfici edificabili Se ammesse per ciascuna zona, fatto salvo il rispetto dei parametri di zona (distanze, altezze, superficie filtrante, ecc.).

7. In sede di istanza di permesso di costruire convenzionato, la parte richiedente indica, corredando il progetto con schede tecniche e con ogni altro documento utile a comprovare i caratteri dell'intervento, le obbligazioni assunte (anche in relazione al mantenimento in efficienza nel tempo di manufatti ed impianti che consentono il perseguimento delle misure di incentivazione), delle quali si fa menzione nella convenzione. Nella convenzione sono altres&igrave previste le garanzie finanziarie mediante stipula di polizza fidejussoria a vantaggio del comune in caso di mancato assolvimento delle prestazioni.

La sottoscrizione della convenzione che accede al permesso di costruire consente l'assegnazione e l'utilizzo del diritto di edificabilità corrispondente alla misura di incentivazione. L'amministrazione, prima dell'agibilità, verifica la effettiva rispondenza dell'immobile a quanto indicato nel progetto.

La dichiarazione di fine lavori è corredata da una dichiarazione del direttore lavori, il quale attesta il rispetto degli impegni assunti. L'amministrazione comunale opera verifiche su almeno il 50% dei cantieri nei quali siano in corso interventi che beneficino del regime incentivale.

Qualora sia accertato il mancato raggiungimento dei livelli prestazionali che hanno determinato l'applicazione degli incentivi, di cui al presente articolo, il Comune attiva l'escussione della polizza prestata e irroga una sanzione di importo pari alla metà degli incentivi riconosciuti.

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere agli incentivi di cui presente articolo costituisce parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA ed è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 65/2014 e dal DPR 380/2001.

8. Gli incrementi edificatori derivanti da incentivazioni possono essere trasferiti.

Art. 15 bis Disposizioni su trasferimenti volumetrici

1. Il trasferimento volumetrico è ammesso per i seguenti immobili: a) immobili presenti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904; b) immobili presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua individuati dal reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 il cui tracciato sia effettivamente presente sul posto, ovvero sia stato oggetto di variazione debitamente autorizzata; c) immobili ricadenti all'interno delle aree interessate dalla realizzazione delle Opere idrauliche necessarie per la gestione del rischio alluvioni di cui all'art. 16 delle presenti norme o all'interno delle Aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'articolo 127 bis delle presenti norme; d) immobili ricadenti all'interno di aree caratterizzate da fattibilità idraulica limitata FI4 o fattibilità geomorfologica limitata FG4; e) porzioni di immobili costituenti superfetazioni di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo.

2. I volumi demoliti costituiscono diritti edificatori ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme.

3. Esclusivamente nel caso di immobili di cui al comma 1 lettere a) e b) i volumi demoliti potranno essere incrementati del 20% al fine di incentivarne la delocalizzazione e potranno essere anche trasferiti in area limitrofa più prossima esterna alle rispettive fasce di rispetto purché all'interno dello stesso ambito urbanistico. Nel caso in cui gli immobili da demolire ricadano all'interno di uno degli ambiti non trasformabili di cui all'art. 36 delle presenti norme i volumi demoliti potranno essere trasferiti in area limitrofa più prossima esterna sia alle rispettive fasce di rispetto che all'ambito non trasformabile. Sono comunque fatti salvi eventuali limiti all'edificabilità stabiliti da vincoli di qualsiasi genere ricadenti sulle aree medesime.

4. Il cambio d'uso è consentito, secondo i disposti del presente Piano, in ragione della zona urbanistica che andrà ad accogliere i volumi oggetto di trasferimento.

5. Il trasferimento volumetrico non è consentito sugli edifici, per i quali il Piano Operativo prescrive un intervento di restauro o risanamento conservativo e sugli immobili vincolati ai sensi del titolo II della parte II del decreto legislativo 42/04.

Titolo V VINCOLI E TUTELE

Art. 16 Vincoli e fasce di rispetto

1.Nella tavola del Piano Operativo "Vincoli e fasce di tutela" sono individuate le aree tutelate ai sensi di legge ricadenti all'interno di fasce di rispetto.

  • - Fascia di rispetto distributori GPL. Riferimenti legislativi: DM 24 novembre 1984.
  • - Azienda a rischio di incidente rilevante. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 105/2015).
  • - Fascia di rispetto delle discariche e altri impianti di trattamento e recupero rifiuti. Riferimenti legislativi: Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti e Bonifiche.
  • - Fascia di rispetto depuratore. Riferimenti legislativi: Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977).
  • - Fascia di rispetto del termovalorizzatore. Riferimenti legislativi: Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti (All. IV). Ai fini della riduzione degli effetti cumulativi non sono ammesse nuove emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti produttivi fatte salve le emissioni relative agli impianti di riscaldamento degli ambienti di lavoro, entro una distanza di 1.000 metri dal limite esterno del perimetro dell'impianto. Sono consentite deroghe per interventi pubblici o di pubblico interesse.
  • - Fascia di rispetto dell'impianto di potabilizzazione. Riferimenti legislativi: DPR 236 del 24/5/1988.
  • - Fascia di rispetto servitù militari. Riferimenti legislativi: L. 898/1975.
  • - Fascia di rispetto metanodotto. Riferimenti legislativi: DM 24 novembre 1984.
  • - Fascia di rispetto elettrodotti. Riferimenti legislativi: DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 (per la distanza di prima approssimazione).
  • - Fascia di rispetto cimiteriale. Riferimenti legislativi: R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/1990. Sono ammessi i chioschi per la vendita di fiori.
  • - Fascia di rispetto ferroviario. Riferimenti legislativi: DPR 753/1980.
  • - Fascia di rispetto stradale. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992. Con riferimento alla classificazione delle strade riportata nell'elaborato grafico l'estensione della fascia di rispetto è indicata in via preliminare e deve essere puntualmente determinata in sede attuativa a partire dall'effettivo confine stradale esistente cos&igrave come definito dalla legislazione vigente. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 285/1992 e al DPR 495/1992 si intendono come edificabili esclusivamente le zone interne al perimetro del territorio urbanizzato individuate ai sensi della LR 65/2014.
  • - Siti oggetto di procedimento di bonifica. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 25/98, Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche.
  • - Fascia di rispetto aeroportuale. Riferimenti legislativi: Codice navigazione art. 707.
  • - Reticolo idrografico. Riferimenti legislativi: R.D. 523/1904, LR 41/2018.
  • - Aree percorse da fuochi. Riferimenti legislativi: LR 39/2000.
  • - Opere idrauliche necessarie per la gestione del rischio alluvioni: tali aree non sono soggette a trasformazione. Sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla gestione del rischio;
  • - Stazione radio base. Riferimento legislativi: L. 36/2011.

2. La rappresentazione del vincolo e della relativa fascia di rispetto rappresenta unicamente l’indicazione della sua presenza che comporta la verifica puntuale dei gravami, delle prescrizioni e della presenza delle relative fasce di rispetto dalla normativa di imposizione del vincolo stesso e dalla normativa tecnica e regolamentare ad esso connessa.

Art. 17 Beni culturali

1. I Beni culturali sono quelli identificati alla Parte II del Dlgs. 42/2004.

2. I Beni culturali, individuati nella tavola C5.2 del Piano Strutturale, sono tutelati dalla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2bis. Ogni intervento riferibile a beni culturali è subordinato a specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004. Le esigenze di tutela valutate in sede di autorizzazione prevalgono sulla disciplina comunale.

3. L’individuazione cartografica dei Beni culturali di cui alla tavola C.5.2 ha mero valore indicativo e non esaustivo, pertanto si rinvia la puntuale verifica agli uffici periferici del MIBACT.

Art. 18 Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici, sono quelli identificati alla Parte III del Dlgs. 42/2004.

2. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Nel territorio di Arezzo sono presenti 12 aree oggetto di specifico Decreto di Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, identificate nella tavola C5.1 del Piano Strutturale. Per tali aree il Piano recepisce integralmente le prescrizioni del PIT/PPR ("Schede dei beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico" - Sezione 4 - Allegato 3B del PIT/PPR).

3. Aree tutelate per legge. Nel territorio di Arezzo sono presenti le seguenti aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come identificate nella tavola C5.1 del Piano Strutturale come conformata a seguito dell’esito della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR. Conservano, in ogni caso,valore indicativo i perimetri relativi ai beni di cui all’art. 142 co. 1 lettera g.

  • - Territori contermini ai laghi (art. 142, comma 1 lett. b, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di tutela (art. 142, comma 1 lett. c, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territorio di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lettera f, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, comma 1 lett. g, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1 lett. m, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Usi civici (art. 142, comma 1 lett. h, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3.1 Territori contermini ai laghi. Sono sottoposti a vincolo i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

L'identificazione dei laghi e delle relative fasce di tutela, riportata negli elaborati conoscitivi e statutari del Piano, costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 7, punto 7.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.1 bis Parchi e le riserve nazionali e regionali. Sono sottoposti a vincolo parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché il territorio di protezione esterna dei parchi così come previsto dall’art. 142, comma 1, lettera f, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Piano recepisce il Regolamento delle Riserve Naturali Regionali “Valle dell'Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano Penna”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 79/2003, successivamente modificato e integrato.

In particolare il Regolamento delle Riserve Naturali, all’art. 26 “Direttiva per integrazione schedatura e adeguamento della disciplina edilizia”, prevede che relativamente ai Piani di Recupero edilizio, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, deve essere subordinato al preventivo Nulla Osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità rispetto agli atti ed alla disciplina delle Aree Protette; il rilascio del Nulla Osta e della eventuale Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico è disciplinata dall’art. 35 dello stesso Regolamento, tenendo conto degli aggiornamenti procedurali nel frattempo intervenuti in applicazione dell’art. 52 della L.R. 30/2015.

Il Piano, inoltre, recepisce integralmente le prescrizioni di cui all’art. 11, punto 11.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.2 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di tutela. Sono sottoposti a vincolo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico negli Allegati E ed L (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

L'identificazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e delle relative fasce di tutela, riportata negli elaborati conoscitivi e statutari del Piano, costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 8, punto 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.3 Territori coperti da foreste e boschi. Sono sottoposti a vincolo i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, cos&igrave come definiti dall'articolo 3 della Legge Regionale 39/2000 e ss.mm. e ii. In caso di incoerenza tra la cartografia e il reale stato dei luoghi la presenza o meno dell'area boscata è attestata da professionista abilitato.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 12, punto 12.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.4 Zone di interesse archeologico. Sono sottoposti a vincolo le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, cos&igrave da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 15, punto 15.3 e 15.4 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.5 Usi civici. Sono sottoposte a vincolo le zone gravate da usi civici, distinte in demanio collettivo civico e diritti di uso civico.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 13, punto 13.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

Art. 18 bis articolari disposizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 4B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a) Zona denominata 'Alpe di Poti', sita nell'ambito del Comune di Arezzo. DM 29/04/1954 - GU 101/1954 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona, oltre a costituire, con il bosco di abeti che occupa la sommità dell'altura, un quadro naturale di singolare bellezza, offre vari e interessanti punti di vista verso la Valdichiana e la Val Tiberina.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse, ed essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

L'istallazione degli impianti di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva ecc. dovrà verificare soluzioni tecnologiche innovative che consentano di contenere le dimensioni dei tralicci e di rimuovere gli elementi obsoleti. E' in ogni caso privilegiata la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.

L'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

b) Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo. DM 29/01/1969 - GU 50/1969 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04).

La fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole ha notevole interesse pubblico perché, per la varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza, godibili dall'intero percorso dell'autostrada del Sole che l'attraversa.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dall'Autostrada. In particolare gli interventi non potranno limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines. I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti.

c) Zone del Bacino Artificiale della Penna : area compresa tra i bacini dell'Arno, la vicinale di podere Spedaluccio, Casa Scano, Pieve a Maiano. DM 28/06/1956 - GU 73/1988 (tipologie c e d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona presenta aspetti tipici di paesaggio collinare e risulta caratterizzata oltre che dai suddetti elementi naturali, quali il bosco e il sistema fluviale, da una diffusa utilizzazione agricola con colture anche pregiate come girasoli e vigneti DOC; che la medesima, inserita in una generalità di visuali panoramiche e paesistiche, è al centro di un'ampia zona di ripopolamento faunistico, proposta dall'amministrazione provinciale ai fini della costruzione di un parco integrale.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali da e verso il fiume, che non potranno essere limitate o occluse, e dovrà essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti. Gli interventi non potranno in ogni caso limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines degli insediamenti storici che, parimenti, dovranno essere conservati nei loro valori identitari (campanili, edifici di particolare imponenza, vegetazione a corredo). L'installazione di impianti solari è consentita in posizioni tali da non alterare la percezione di unitarietà delle coperture dei centri e nuclei storici.

Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

d) Bosco in località Stoppe d' Arca. DM 7/12/1964-1 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04) Il bosco ha notevole interesse pubblico, poiché ricco di pregiate essenze quali: filari di cipressi, pini secolari, cedri, bogotà, tigli e magnolie e rappresenta un elemento di notevole importanza nel paesaggio della vallata di cui costituisce lo sfondo e la caratteristica.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dalla superstrada dei due mari, che non potranno essere limitate o occluse.

e) Fasce laterali della Superstrada dei Due Mari nel tratto Olmo-Foce di Scopetone nel Comune di Arezzo per la larghezza di metri 200 dall'asse stradale. DM 27/03/1971 - GU 103/1970 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04)

La zona ha notevole interesse pubblico perché comprende vaste zone boschive ancora intatte e numerose ville secolari che ben si inseriscono nel paesaggio. Inoltre i colli di Santa Maria e di San Cornelio e soprattutto quello di Foce di Scopetone, ricoperti di vegetazione ad alto fusto, conferiscono alla località un particolare aspetto di silvana bellezza.

I nuovi annessi agricoli, ove ammessi dalle presenti norme, dovranno essere localizzati in modo tale da non interferire negativamente con gli edifici appartenenti al patrimonio storico urbano ed extraurbano di cui all'articolo 24 delle presenti norme, né con le relative aree di pertinenza. Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato. Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

In ogni caso negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

Le trasformazioni che intercettano il tracciato della ferrovia Arezzo-San Sepolcro, come identificato all'interno della tavola C3.3 di Piano Strutturale, dovranno garantire il mantenimento e la conservazione del tracciato e delle opere d'arte ad essa connesse.

f) Zona dello 'Scopetone', sita nell’ambito del Comune di Arezzo. DM 13/01/1959 - GU 23/1959 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con il suo gruppo di alture coperte di vegetazione di alto fusto oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. La costruzione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

g) Collina Santa Maria delle Grazie. D.M. 25/05/1962 - G.U. 191 del 1962 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alla collina di San Fabriano e di Castel Secco e San Cornelio, una naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con l'insigne Santuario delle Grazie, un quadro di eccezionale bellezza accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul santuario devono garantire: il mantenimento dell’impianto morfotipologico/architettonico del complesso; devono essere mantenuti i percorsi storici, gli accessi storici e le opere di arredo dell’annesso parco; è vietata l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, impianti fotovoltaici, microeolico ecc.), sulle coperture dei fabbricati che costituiscono il complesso;
  • - gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.
  • - l'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.
  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati).

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

h) Colle di san Fabiano. D.M. 25/05/1962 - G.U. 194 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle colline di Santa Maria delle Grazie e di Castel Secco e San Cornelio, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con i suoi larghi spazi coltivati, in mezzo ai quali si adagiano le ville signorili circondate da parchi e giardini e le scure file di cipressi, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati);
  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di rese di storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - i nuovi annessi agricoli non possono essere realizzati nelle aree di pertinenza degli edifici di carattere storico, devono essere realizzati con soluzioni che assicurino l’integrazione paesaggistica limitando gli interventi di sbancamento;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

i) Colle di Castelsecco e di San Cornelio. D.M. 25/05/1962 - G.U. 198 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle altre colline di Santa Maria delle Grazie e San Fabiano, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con i resti dell’antica cittadina etrusca, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree di pertinenza devono mantenere l’unitarietà degli spazi pertinenziali comuni, deve essere mantenuto il carattere di ruralità dell’edificato con il contesto, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

l) Collina di Pionta. D.M. 25/03/1965 - G.U. 101 del 1965 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, coperta di vegetazione tanto da offrire una vera e propria oasi di verde caratteristica nel nuovo tessuto urbano, costituisce, unitamente ai reperti paleo-cristiani e classici ivi esistenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; devono essere mantenuti i manufatti storicizzati e gli elementi decorativi quali serre storiche, limonaie, fontane, muri, annessi, in presenza di resedi storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

m) Zona della Fortezza Medicea. D.M. 20/10/1956 - G.U. 276 del 1956 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta oltre a costituire con le zone verdi, con l’antica fortezza e con i caratteristici edifici, un caratteristico complesso avente valore estetico funzionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama verso la città di Arezzo e sulla campagna circostante.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sulla fortezza si rimanda alle disposizioni di cui alla scheda norma specifica (elaborato E1.1 del PO);
  • - negli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA ed in presenza di resede storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

n) Giardino di via Petrarca. D.M. 28/06/1956 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04): L’immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico perché con la sua ricca vegetazione arborea costituisce una caratteristica nota paesistica nel perimetro della città.

Non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche o sovrapporsi con gli elementi significativi del paesaggio.

Art. 18 ter Particolari disposizioni per le aree tutelate per legge

Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a. Territori contermini ai laghi (art. 142 comma 1 lettera b).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme;
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere le formazioni vegetali autoctone e la continuità ecologica tra l’ambiente lacustre e il territorio contermine. Laddove è ammessa la realizzazione di strutture a carattere temporaneo deve esserne garantita la completa rimovibilità, riciclabilità o il recupero al termine dell’utilizzo;
  • - non deve essere precluso l’accesso alle rive dei laghi;
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza, dovrà essere fatto ricorso, laddove possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica.

b. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative aree di tutela (art. 142 comma 1 lettera c).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere la vegetazione ripariale e la continuità ecologica
  • - non deve essere precluso l’accesso al corso d’acqua e alle fasce ripariali
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza.

c. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 comma 1 lettera f).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nei parchi e nelle riserve non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi.

d. Territori coperti da foreste e boschi (art. 142 comma 1 lettera g).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere mantenuti i sentieri esistenti garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - negli interventi edilizi ammessi si dovrà ricorrere a soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. Non è ammesso l’uso di materiali riflettenti e l’altezza dei nuovi manufatti non dovrà superare quella delle alberature circostanti.
  • - non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

e. Usi civici (art. 142 comma 1 lettera h)

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione se non strettamente necessari all’esercizio dei diritti di uso civico nel rispetto degli assetti idro geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi ed identitari
  • - sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; tali interventi devono concorrere al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva
  • - tutti gli interventi devono comportare la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

f. Zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - fatte salve le disposizioni di legge relative a ai beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. non sono comunque ammessi interventi di trasformazione che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche
  • - nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere realizzati con tecniche, forme e materiali che minimizzino il loro impatto nel contesto, sia dal punto di vista fisico che paesaggistico.

Art. 19 Aree di potenziale interesse e rischio archeologico

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione o modificazione del suolo, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi sia riguardante le sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica. In tali casi, è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, di sospendere i lavori e segnalare il rinvenimento alla Soprintendenza competente ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza.

2. In particolare, nelle aree di potenziale interesse e rischio archeologico, come identificate nella tavola E3.3 Carta del grado di tutela archeologica, ogni intervento che preveda scavi o movimenti terra è soggetto al rispetto della disciplina afferente al grado di tutela indicato per l’area di intervento.

3. Ai fini di una corretta tutela archeologica del territorio sono individuati i seguenti gradi di tutela e la relativa disciplina:

  • - grado di tutela 5: ove la presenza archeologica è nota con accuratezza topografica, ogni intervento di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale - oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo - è subordinato all’approvazione della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Su prescrizione della Soprintendenza, le aree in oggetto potranno essere sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere;
  • - grado di tutela 4: ove la presenza archeologica è nota e dotata di coordinate spaziali, ogni intervento di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale è subordinato alla preventiva presentazione alla Soprintendenza della documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico dall’art. 25 del D.lgs. 50/2016. Sulla base della documentazione trasmessa la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’articolo 25, commi 8 e seguenti del D.lgs. 50/2016, i cui oneri sono interamente a carico del proponente;
  • - grado di tutela 3: gli interventi di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale sono subordinati al rilascio del nulla osta di competenza da parte della Soprintendenza, la quale potrà prescrivere che tutte le operazioni di scavo previste dal progetto vengano sottoposte a sorveglianza archeologica. L’inizio dei lavori e i nominativi degli incaricati della sorveglianza dovranno essere preventivamente comunicati al Settore archeologico della Soprintendenza con un congruo anticipo di almeno 20 giorni. Sono tuttavia consentiti, previa comunicazione almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori, gli interventi che comportano lievi modificazioni del suolo non superiori a 50 cm di profondità.
  • - grado di tutela 1 e grado tutela 2: i applica la disciplina di cui al comma 1.

Art. 20 Aree appartenenti alla rete ecologica comunitaria Natura 2000

1. Per le aree appartenenti alla rete ecologica comunitaria Natura 2000,

  • - ZSC IT5180013 - "Ponte a Buriano e Penna"
  • - ZSC IT5180015 - "Bosco di Sargiano"
  • - ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti"
  • - ZSC/ZPS IT5180016 - "Monte Dogana"

Il Piano recepisce integralmente gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli), dai recepimenti nazionali e regionali ovvero dalle Misure di conservazione o dai relativi Piani di Gestione se vigenti.

Il Piano recepisce le Misure di Conservazione sito-specifiche così come indicato nel D.G.R. 1223/2015 e relativi allegati e la normativa regionale vigente sulla tutela della biodiversità.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente in area ZSC e ZPS, non esclusivamente finalizzato alla conservazione di habitat e specie di interesse, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla DGR n. 1319/2016 successivamente sostituito dal DGR n. 119/2018.

Art. 20 bis Interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale del bordo edificato

1. Per tutti gli interventi edilizi ammessi nei diversi ambiti del territorio urbanizzato posti al confine con il territorio extraurbano valgono le seguenti prescrizioni:

  • - verso l’area extraurbana sono ammesse solo recinzioni vegetali (siepi, arbusti, ecc.) eventualmente associate a reti metalliche
  • - è vietato il frazionamento dei resedi di pertinenza mediante parcellizzazione degli spazi con recinzioni, siepi o altro materiale
  • - è vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive incoerenti e non autoctone.

2. Relativamente agli ambiti interessati da permessi di costruire convenzionati o da piani urbanistici attuativi valgono le seguenti indicazioni:

  • - utilizzare modalità costruttive quali tetti e facciate verdi;
  • - evitare fronti edilizi continui paralleli al confine con gli ambiti extraurbani;
  • - individuare corridoi verdi traversali al margine tra zone urbane ed extraurbane.vedi anche punto 7.