Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 128 Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a SCIA che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Dopo la scadenza del termine di validità dei piani attuativi e delle relative convenzioni, gli interventi previsti dai piani attutivi medesimi, ma non ancora eseguiti, potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in cui risultino eseguite e collaudate le necessarie opere di urbanizzazione; diversamente, fatti salvi gli effetti di cui all'art. 110, comma 4 della LR n. 65/14, dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo. L’eventuale completamento degli interventi dovrà rispettare le prescrizioni del PIT/PPR.

3. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, ancorché non individuati negli elaborati del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Le trasformazioni urbanistico edilizie, comprese quelle che prevedono il versamento del contributo straordinario (di cui al DPR 6.6.2001 n. 380, art. 16 (L) comma 4.d-ter), per le quali non siano iniziati i lavori o non sia stata stipulata la convenzione alla data di adozione del Piano Operativo, sono inefficaci se non espressamente attuabili in conformità al presente Piano Operativo.

5. Ai fini della verifica delle salvaguardie di cui all'art. 103 della L.R. 65/2014, fino all'approvazione definitiva del Piano Operativo, si continua a fare riferimento ai parametri del Regolamento Urbanistico, le cui indicazioni di raffronto con i parametri utilizzati dal Piano Operativo sono riportate nell'Allegato A1 al vigente DPGR n° 39/R/2018.

6. Fino all'approvazione del piano, qualora le indicazioni grafiche contenute nel Piano Operativo, riguardanti Attrezzature, servizi o ambiti indicati nelle tavole di progetto E2.2 come "attuato" o "non in uso", non coincidano per destinazione, rispetto all'utilizzo reale del bene, e non esista Atto Trascritto o Pubblicato nell'Albo Pretorio dal quale risulti l'impegno di Destinazione, le disposizioni di cui alla Parte III delle presenti Norme non si applicano. Il proprietario con semplice istanza può chiedere la modifica cartografica con contestuale inserimento nel tessuto confinante risultante dalle tavole "E2.1 Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione"; nei casi in cui tale rettifica sia dovuta ad errore materiale la stessa non comporta variante al Piano Operativo.

Art. 129 Piani Attuativi vigenti e programmi in corso

1. Sono fatti salvi i piani urbanistici attuativi (PUA), ancorché non individuati negli elaborati del Piano Operativo, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l’atto d’obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo ed ancora efficaci secondo la legislazione vigente. Sono inoltre fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali, alla data di adozione del presente Piano Operativo, sia in corso il termine quinquennale utile per la stipula della convenzione o per la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo. Eventuali varianti ai PUA sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo. Sono inoltre fatti salvi i piani urbanistici attuativi adottati alla data di adozione del presente Piano Operativo.

2. In caso di non rispondenza tra il perimetro dei PUA indicato negli elaborati del Piano Operativo e il perimetro del PUA vigente è prevalente il secondo.

3. I PUA vigenti si articolano come segue:

  • - PUA con o senza convenzione efficaci da meno di 10 anni: sono fatti salvi e vengono individuati nelle tavole del Piano Operativo;
  • - PUA efficaci da più di 10 anni con convenzione che proroga la data di scadenza del PUA stesso: sono fatti salvi e vengono individuati nelle tavole del Piano Operativo. Tali PUA decadono alla prevista scadenza;
  • - PUA approvati da meno di 10 anni ancora da convenzionare: sono fatti salvi e vengono individuati nelle tavole del Piano Operativo. Tali PUA decadono alla scadenza del Piano Operativo.

4. Nell’appendice delle presenti norme è riportato l’elenco dei piani attuativi e dei programmi in corso con indicata la data di approvazione, di efficacia, e lo stato di attuazione.

5. I piani attuativi alla data di scadenza prevista dalla legislazione regionale, qualora non completati, devono essere in ogni caso ripianificati su iniziativa dell’Amministrazione Comunale.

Art. 130 Indirizzi per la revisione dei piani attuativi vigenti:

1. In relazione alla revisione dei piani attuativi vigenti valgono le seguenti disposizioni:

  • - Piano particolareggiato "Carbonaia" in loc. Ponte a Chiani: sono ammesse le funzioni Du_C, Du_D, Du_E e Du_F; potranno essere stralciate le aree direttamente connesse al reticolo idrico in funzione del rafforzamento della rete ecologica;
  • - Piano particolareggiato Scalo Merci in loc. Indicatore: sono ammesse le funzioni Du_B e Du_F commerciale all’ingrosso e deposito.

Art. 131 Aree per attività estrattive

1. Nelle aree individuate con la sigla "Ie" nelle tavole del Piano Operativo, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva fatte salve le aree che hanno esaurito i volumi di scavo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica sarà "Aree agricole e forestali", appartenente al sistema agricolo TR.A4 Ambiti delle piane agricole.

2. Nelle aree individuate con la sigla "lr" nelle tavole di Piano Operativo, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva al fine della risistemazione ambientale delle superfici escavate per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, previa redazione di specifico piano attuativo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica sarà "Aree agricole e forestali", appartenente al sistema agricolo TR.A4 Ambiti delle piane agricole.

3. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 35/2015, gli strumenti di pianificazione di settore vigenti, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di redazione del piano attuativo in attuazione delle norme sopra citate. Al fine di incentivare il recupero delle cave dismesse che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, è ammessa la coltivazione, anche per aree diverse da quelle individuate nella carta delle cave dismesse da recuperare, previa approvazione di specifico piano attuativo in variante al Piano Operativo.

4. È prescritta una fascia di rispetto di 50 metri dagli edifici abitativi.

Art. 131 bis Impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati stradali classificati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 - nuovo Codice della Strada - quali strade extraurbane principali (B), strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di quartiere (E). E' comunque vietata l'istallazione all'interno degli Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione sia interni che esterni al centro storico del capoluogo (artt. 28, 29 e 30 delle presenti norme), degli ambiti a bassa trasformabilità esito di processi unitari a carattere identitario (art. 31 delle presenti norme) e degli Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana (art 32 delle presenti norme) oltre che all'interno delle zone sottoposte a tutela di cui alla sezione seconda delle presenti norme “Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia” (artt. da 58 a 64) e lungo il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle;

2. Parametri e prescrizioni: Distanza minima da strade m 10; Rapporto di copertura max 15%; SE max mq 500; · Altezza tettoie: 7,00 m misurata all'estradosso; Altezza altri edifici: un piano.

3. Per gli impianti esistenti in zone dove è vietata la nuova realizzazione, sono ammessi esclusivamente gli interventi di adeguamento impiantistico oltre alle modifiche necessarie all'erogazione di nuovi carburanti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 131 ter Conformazione al Progetto di Paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana”

1. Nelle more del recepimento del Progetto di Paesaggio (PdP) “Le Leopoldine in Val di Chiana” approvato con DCR 13/2020, per tutti gli interventi sugli edifici e sulle aree comprese all’interno del perimetro del PdP così come individuato nelle tavole di PO eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa, si procede tramite piano attuativo in variante o tramite Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valenza di piano attuativo. In tal caso le prescrizioni del PdP rivolte ai piani attuativi ed ai PAPMAA con valenza di piano attuativo integrano le relative norme comunali già vigenti.

2. Le schede relative al territorio comunale comprese all’interno del perimetro del Progetto di Paesaggio sono indicate negli Elaborati di Quadro Conoscitivo del PdP ossia: Elaborato QC_01Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A ed Elaborato QC_02 Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B. In caso di intervento sugli edifici schedati è necessario procedere all’adeguamento dello stato di conservazione del bene e all’aggiornamento della relativa scheda al fine di attivare il procedimento di cui all’art. 21 della L.R. 65/14.

3. Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine A:

  1. 1. Scheda n° 1 Toponimo: Fattoria di Frassineto
  2. 2. Scheda n° 2 Toponimo: Fattoria Barneschi
  3. 3. Scheda n° 3 Toponimo: Villa Sandrelli
  4. 4. Scheda n° 4 Toponimo: Villa Vivarelli
  5. 5. Scheda n° 5 Toponimo: Villa Rossi a Stradella
  6. 6. Scheda n° 62 Toponimo: Villa Focarelli
  7. 7. Scheda n° 134 Toponimo: La Casa
  8. 8. Scheda n° 137 Toponimo: Il Bosco
  9. 9. Scheda n° 142 Toponimo: Podere Capannone
  10. 10. Scheda n° 145 Toponimo: vicino Caggiolo
  11. 11. Scheda n° 158 Toponimo: vicino Le Gorghe
  12. 12. Scheda n° 161 Toponimo: vicino Le Gorghe
  13. 13. Scheda n° 163 Toponimo: Asciutolo
  14. 14. Scheda n° 165 Toponimo: Podere Salva
  15. 15. Scheda n° 187 Toponimo: Il Pantano
  16. 16. Scheda n° 201 Toponimo: Podere Ghezzi
  17. 17. Scheda n° 203 Toponimo: Il Toppo
  18. 18. Scheda n° 211 Toponimo: Podere Casenuove
  19. 19. Scheda n° 216 Toponimo: Podere Pigli II
  20. 20. Scheda n° 222 Toponimo: Podere Pigli
  21. 21. Scheda n° 225 Toponimo: Casa Sodacci
  22. 22. Scheda n° 226 Toponimo: Podere Riolo
  23. 23. Scheda n° 233 Toponimo: Podere Ringiunchitina
  24. 24. Scheda n° 243 Toponimo: La Gorgone
  25. 25. Scheda n° 271 Toponimo: vicino Podere Santa Maria
  26. 26. Scheda n° 273 Toponimo: Podere Doni
  27. 27. Scheda n° 288 Toponimo: Gambini
  28. 28. Scheda n° 314 Toponimo: vicino Landi
  29. 29. Scheda n° 653 Toponimo: Capannone
  30. 30. Scheda n° 658 Toponimo: Stradella
  31. 31. Scheda n° 660 Toponimo: Poderaccio
  32. 32. Scheda n° 664 Toponimo: Podere Palazzolo
  33. 33. Scheda n° 680 Toponimo: Il Pero
  34. 34. Scheda n° 724 Toponimo: Mulino di Lota
  35. 35. Scheda n° 735 Toponimo: Razzo

4. Schede del Patrimonio Edilizio Esistente Leopoldine B:

  1. 1. Scheda n° 130 Toponimo: Case San Giovacchino
  2. 2. Scheda n° 131 Toponimo: Podere Ciliegio
  3. 3. Scheda n° 133 Toponimo: Selvetella
  4. 4. Scheda n° 135 Toponimo: La Fornace
  5. 5. Scheda n° 136 Toponimo: Podere Giaccherini
  6. 6. Scheda n° 139 Toponimo: vicino L'Erto
  7. 7. Scheda n° 141 Toponimo: ---
  8. 8. Scheda n° 144 Toponimo: Podere Capannone II
  9. 9. Scheda n° 150 Toponimo: vicino Cicaleto
  10. 10. Scheda n° 151 Toponimo: vicino Villa Sandrelli
  11. 11. Scheda n° 152 Toponimo: vicino Villa Sandrelli
  12. 12. Scheda n° 153 Toponimo: vicino Villa Sandrelli
  13. 13. Scheda n° 154 Toponimo: Palazzina
  14. 14. Scheda n° 155 Toponimo: Selvetella
  15. 15. Scheda n° 162 Toponimo: La Masina
  16. 16. Scheda n° 174 Toponimo: podere il Castello
  17. 17. Scheda n° 176 Toponimo: Case Fornaccia
  18. 18. Scheda n° 227 Toponimo: vicino Casa Sodacci
  19. 19. Scheda n° 231 Toponimo: Giunchiglia
  20. 20. Scheda n° 235 Toponimo: Case Peruzzi
  21. 21. Scheda n° 236 Toponimo: Le Capanne
  22. 22. Scheda n° 255 Toponimo: Isacchi
  23. 23. Scheda n° 289 Toponimo: Fonticasi
  24. 24. Scheda n° 315 Toponimo: Gli Erri
  25. 25. Scheda n° 649 Toponimo: ---
  26. 26. Scheda n° 650 Toponimo: Podere Rossi
  27. 27. Scheda n° 651 Toponimo: ---
  28. 28. Scheda n° 652 Toponimo: ---
  29. 29. Scheda n° 653 Toponimo: Capannone
  30. 30. Scheda n° 669 Toponimo: Selvetella
  31. 31. Scheda n° 700 Toponimo: ---
  32. 32. Scheda n° 716 Toponimo: ---
  33. 33. Scheda n° 760 Toponimo: Alla Casina

Art. 131 quater Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

  • a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
  • b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

  • - all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall’articolo 3.5 “Pannelli solari fotovoltaici e termici” di cui all’allegato A2 “Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo” di Regolamento Edilizio;
  • - all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” di Regolamento Edilizio.

3. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all’esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” di Regolamento Edilizio.

Art. 131 quinquies Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale

1. Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico in territorio rurale:

  • a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
  • b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno;
  • c) impianto agro-voltaico definito quale impianto con moduli fotovoltaici elevati da terra ed istallati su terreni mantenuti in coltivazione e qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
  • d) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante definito quale impianto costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

2. L’istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è sempre ammessa in tutti gli ambiti del territorio rurale senza limiti di potenza.

3. L’istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b, 1.c. e 1.d. è ammessa all’interno delle aree dichiarate “idonee” dalla normativa statale o, al di fuori delle stesse, nelle aree non comprese tra le “non idonee” stabilite dalla Regione. Gli impianti, in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica del territorio rurale di Arezzo e fatte salve le eccezioni di cui al comma 4, devono porsi esternamente ai seguenti ambiti individuati rispettivamente dall’elaborato E2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione” di Piano Operativo:

  • - ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica,
  • - ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione;
  • - ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali;
  • - area di tutela aeroportuale;
  • - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati;
  • - TR.N1 Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;
  • - TR.N2 Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
  • - TR.N3 Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
  • - TR.N4 Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
  • - TR.N5 Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio;

e dall’elaborato E3.2 “Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia” di Piano Operativo:

  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata;
  • - ambiti periurbani;
  • - aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi;
  • - ambiti di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
  • - rilievi insulari.

4. E’ ammessa, in deroga al comma 3:

  • - l’istallazione di impianti fotovoltaici all’interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
  • - l’istallazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” di Regolamento Edilizio;
  • - l’istallazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltaici, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima;
  • - l’istallazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall’Amministrazione comunale;
  • - l’istallazione di un singolo impianto all’interno del resede o in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili. L’istallazione in adiacenza al resede è ammessa previa dimostrazione dell’impossibilità tecnica di istallare l’impianto in copertura o all’interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l’area adiacente all’immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell’impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all’interno degli “Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia” di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell’impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserimenti. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l’elaborato D.5 “Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare” di Piano Strutturale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti ed i condizionamenti derivanti da vincoli di carattere paesaggistico, culturale ed ambientale sovraordinati.

6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.a. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

  • a. deve essere progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate e non deve prevedere il mero appoggio degli elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché sia ridotto l’impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e agli elementi di bordo e di supporto.
  • b. i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti.

7. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai comma 1.b. e 1.c. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

  • a. gli impianti non devono determinare modifiche della maglia agraria o alterare gli assetti paesaggistici rurali con riferimento a filari a basso o alto fusto, canali di scolo ecc.;
  • b. la localizzazione degli impianti deve tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio che dovranno essere appositamente documentate con fotoinserimenti da strade pubbliche, recettori sensibili e punti panoramici. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l’elaborato D.5 “Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare” di Piano Strutturale;
  • c. deve essere rispettata la morfologia naturale del suolo: non sono ammesse opere di movimento terra salvo modesti livellamenti funzionali all'installazione dell’impianto e al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni e allagamenti. Il progetto dovrà, se necessario, prevedere interventi che incrementino la funzionalità idraulica dei corpi ricettori;
  • d. l’impiego di schermature arboree ed arbustive perimetrali all’impianto deve essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico: negli ambiti collinari o pedemontani gli interventi di mitigazione dell’impatto visivo dovranno riproporre l’alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate mentre negli ambiti di pianura o fondovalle, se caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga, dovranno riproporre le sistemazioni originali tipiche della tessitura agraria tradizionale, evitando di creare un effetto barriera e contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. In ogni caso si deve fare ricorso a ecotipi locali e specie autoctone. Il progetto dell’impianto deve essere corredato da specifico elaborato che evidenzi il corretto inserimento nel contesto creando un effetto il più naturale possibile;
  • e. la connessione alla rete elettrica esistente deve essere realizzata tramite linea interrata, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie devono essere limitate alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti;
  • f. l’area in cui sorgerà l’impianto dovrà essere mantenuta a prato con l’eccezione della sola viabilità che potrà essere realizzata con fondo in materiale drenante stabilizzato senza l’uso di manti minerali al fine di assicurare, in fase di dismissione dell’impianto, il mantenimento del coefficiente udometrico. Durante la fase di esercizio deve essere assicurata una adeguata manutenzione del verde mediante lo sfalcio dell’erba. Non è consentito l’uso di diserbanti.
  • g. esclusivamente per gli impianti di cui al comma 1.c. la continuità dell’attività agricola e pastorale deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica;
  • h. per tutte le tipologie di impianti la pulizia dei pannelli deve essere eseguita unicamente con acqua o acqua demineralizzata senza l’impiego di detersivi detergenti o altro. L’impiego di prodotti detergenti può essere consentito solo nei locali chiusi, avendo cura che i reflui eventualmente prodotti siano raccolti e smaltiti in modo appropriato;
  • i. al termine di vita dell’impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Per gli impianti localizzati all’esterno dei resede degli immobili si dovrà inoltre procedere alla completa rimozione dei sostegni, delle recinzioni, degli eventuali manufatti funzionali all’esercizio dell’impianto, alla rinaturalizzazione delle strade interne e alla ricostituzione della condizione naturale del suolo ante opera.

8. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.d. deve avere le seguenti caratteristiche:

  • a. al fine di limitare l’impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino la superficie del bacino occupata dall’impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’istallazione;
  • b. l’istallazione dei pannelli deve essere concentrata nella parte centrale del bacino, mantenendo una distanza minima del perimetro dell’impianto dalle sponde non inferiore a20 metri ed escludendo le aree del bacino con profondità uguale o inferiore ai 3 m;
  • c. deve essere effettuato un contestuale ampliamento delle aree naturali perimetrali al bacino con specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali locali. d. al termine di vita dell’impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Si dovrà inoltre procedere alla rimozione di eventuali manufatti esterni allo specchi d’acqua e funzionali all’esercizio dell’impianto e alla ricostituzione della condizione naturale del bacino acquifero ante opera.

9. A garanzia degli interventi di cui ai commi 7 lettera i) e 8 lettera d), ovvero di rimozione e smaltimento di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto installato e di ricostituzione della condizione naturale dei suoli, il richiedente dovrà costituire, in favore del Comune e contestualmente all’ottenimento/formazione del titolo abilitativo, una formale garanzia, da prestare con modalità e criteri da stabilire con specifica disposizione regolamentare.

Art. 132 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con altri piani di settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e degli altri Piani di Settore vigenti.

3. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano delle attività estrattive.

5. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA). Nell'appendice alle presenti norme sono riportate le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano.

Art. 133 Norme finali

1. In caso di contrasto del presente Regolamento con prevalenti disposizioni di legge statale o regionale o comunque di fonte normativa sovraordinata trovano sola applicazione queste ultime.

2. Eventuali errori materiali sono sanabili in coerenza con le disposizioni di legge.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, sia nazionali sia regionale, in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

4. Sono sempre ammesse le deroghe derivanti dalla legislazione regionale e nazionale salvo per gli ambiti di trasformazione.

5. Il rimando alle disposizioni legislative si intende riferito alla legislazione vigente al momento di adozione del presente Piano Operativo. Sono fatte salve le disposizioni di legge che hanno un carattere prevalente sugli strumenti di pianificazione comunale. Non si applicano le disposizioni legislative che assumo carattere transitorio (ovvero valide fino alla data di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, quali, a titolo esemplificativo le disposizioni della LR 3/2017).

6. Le indicazioni grafiche relative alla viabilità di progetto sono meramente indicative e saranno definite, con valenza conformativa dei suoli, nella successiva progettazione definitive.

7. In sede di istanza di trasformazione, nel caso in cui l’edificio ricadesse su più di un ambito, il richiedente può avvalersi della disciplina dell’ambito a lui più favorevole.

8. Nell’ambito della stazione ferroviaria, così come perimetrato nelle tavole del PO, fino alla definizione di specifico atto urbanistico in accordo di pianificazione, sono consentiti i soli interventi di cui all’articolo 22.