Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I CLASSIFICAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE

Capo I MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE

Art. 91 Articolazione dei servizi

1. I servizi si articolano in:

  • - servizi con consumo di suolo così come meglio articolati negli articoli successivi
  • - servizi senza consumo di suolo così come meglio articolati negli articoli successivi
  • - ambiti funzionali alla rete ecologica
  • - attrezzature della mobilità

2. Costituisce variante al Piano Operativo la variazione delle articolazioni come sopra definite.

3. Per gli edifici oggetto di specifica scheda, schede dei "Centri antichi ed aggregati, schede degli "Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio") le indicazioni di tutela contenute nella scheda stessa sono prevalenti rispetto alle indicazioni di cui alle disposizioni dei successivi articoli in ordine alle categorie di intervento.

Art. 92 Servizi con consumo di suolo edificati

1. I servizi con consumo di suolo si articolano in:

  • - S1: servizi per l'istruzione; comprendono, a solo titolo esemplificativo: il complesso delle attrezzature scolastiche per l'infanzia (asili nido, baby parking, giardini per l'infanzia e scuole materne) e quelle relative alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'istruzione (scuola elementare, scuola media inferiore e superiore), nonché le attrezzature complementari e le relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport
  • - S2: servizi sociali e civici; comprendono, a solo titolo esemplificativo, le attrezzature ad uso collettivo, a carattere socio-sanitario ed assistenziale (unità dei servizi sanitari, dei servizi assistenziali per gli anziani e per i giovani), le attività associative, le attrezzature destinate alla vita collettiva, agli spazi per la socializzazione quali le piazze, alle attività culturali e ricreative, alle attività sportive, alla partecipazione democratica ed all'esercizio dei diritti civili
  • - S3: cimitero
  • - S4: servizi religiosi
  • - S5: servizi tecnologici: comprendono tutte le attività per il corretto funzionamento della città e del territorio quali, a solo titolo esemplificativo, magazzini comunali, isole ecologiche, ecc.

2. É sempre consentita da parte dell’Amministrazione Pubblica la modifica della sub-articolazioni d'uso tra quelle elencate al comma 1, in particolare S1, S2 ed S5 senza che ciò comporti variante al Piano operativo.

3. All'interno dei servizi sportivi con consumo di suolo (S2) sono consentite anche attività commerciali (limitatamente a Du_C1 e Du_C4) e servizi culturali, sociali, ricreativi fino a 150 mq rispettivamente di superficie di vendita e di somministrazione. La limitazione di Superficie edificabile per attività diverse da quella sportiva non opera per lo "Stadio città di Arezzo".

4. In caso di edifici con diverse destinazioni d'uso, anche di tipo privato, la parte destinata ad usi pubblici è la superficie effettivamente occupata da tali usi alla data di adozione del Piano operativo. Per le porzioni di edifici non occupate da servizi si applicano le disposizioni meno limitative dell’ambito adiacente.

5. Gli interventi di nuova edificazione o ampliamento relativi al Centro Chirurgico Toscano in Viale Santa Margherita, devono essere localizzati in prossimità dell’edificato esistente.

Art. 93 Servizi con consumo di suolo prevalentemente non edificati

1. I servizi con consumo di suolo prevalentemente non edificati si articolano in:

  • - S6: servizi per il gioco e lo sport e attività ricreative e culturali: gli interventi consentiti sono definiti all'articolo 106 comma 6
  • - S7: spazi pavimentati: gli interventi consentiti sono definiti al seguente comma 2

2. É ammessa la realizzazione di strutture funzionali ai servizi (quali, a titolo esemplificativo, pensiline, gazebo, piccole strutture commerciali, ecc.). L'area occupata dalle strutture deve essere contenuta nel limite del 5% della superficie destinata a servizio. Non è ammessa l’edificazione per i siti archeologici

Art. 94 Servizi senza consumo di suolo

1. I servizi senza consumo di suolo si articolano in:

  • - S8: parchi e verde urbano
  • - S9: strutture sportive all'aperto
  • - S10: campi prova della Giostra del Saracino.

2. É sempre consentita, da parte dell'amministrazione comunale, la modifica della destinazione d'uso tra quelle elencate al comma 1, senza che ciò comporti variante al Piano.

3. Per i manufatti presenti sul sottosuolo delle aree Garbasso, Magellano, Golgi e Baldaccio si applicano le disposizioni dell'art. 104.

4. Per le nuove zone a verde fortemente idroesigenti è obbligatoria la realizzazione della rete duale al fine della riduzione consumi idrici.

Art. 95 Servizi senza consumo di suolo funzionali alla rete ecologica

1. I servizi senza consumo di suolo funzionali alla rete ecologica sono costituiti dai sevizi S8 ed S9 di cui al precedente articolo.

2. Per tali servizi la superficie non impermeabile deve essere pari al 90% della superficie del servizio. É consentita la realizzazione di strutture edificate da destinare a servizi nel rapporto di copertura massimo rispetto all'area di intervento pari al 5%.

3. Per le nuove zone a verde fortemente idroesigenti è obbligatoria la realizzazione della rete duale al fine della riduzione consumi idrici.

Art. 96 Ambiti funzionali alla rete ecologica in ambito urbano

1. Nelle tavole di piano sono identificati i seguenti ambiti funzionali alla rete ecologica connessi al sistema dei servizi:

  • - ambiti ad elevato grado di naturalità
  • - elementi di inclusione della rete ecologica

2. Gli ambiti funzionali alla rete ecologica in ambito urbano non configurano procedure espropriative.

4. In tali ambiti valgono le disposizioni contenute nella Parte II presenti norme.

Art. 97 Attrezzature della mobilità: parcheggi

1. Le aree a parcheggio (identificate con la sigla P1 rossa nella cartografia di piano) vengono realizzate dall'amministrazione comunale mediante progetto di opera pubblica.

2. In tali aree trovano applicazione le indicazioni di cui al successivo art. 103 e, a seguito di convenzione, anche delle indicazioni di cui al successivo art. 105.

Art. 98 Attrezzature della mobilità: ambiti ferroviari

1. Gli ambiti ferroviari (identificati con la sigla P2 nella cartografia di piano) comprendono gli spazi destinati alle infrastrutture e agli impianti ferroviari.

Art. 99 Attrezzature della mobilità: ambito aeroportuale

1. L'ambito aeroportuale (identificati con la sigla P3 nella cartografia di piano) comprende l'aeroporto esistente e gli spazi destinati al suo ampliamento.

2. Fatta salva l'acquisizione di eventuale parere da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e/o di altri enti interessati, all'interno dell'ambito Aeroportuale sono ammessi:

  • mediante modalità diretta:
    1. a. agli interventi di cui all'art. 22 delle presenti NTA;
    2. b. le istallazioni temporanee o stagionali di cui all'art. 137 comma 1 lettera b) e gli altri interventi privi di rilevanza edilizia
  • mediante piano attuativo:
    1. a. qualsiasi tipo di costruzione necessaria e/o connessa alle attività aeroportuali e collaterali.

Art. 99 bis Area di tutela aeroportuale

1. Nelle aree di tutela aeroportuale è vietata la trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 100 Attrezzature della mobilità: viabilità

1. Le infrastrutture viabilistiche e viabilità esistenti, pubbliche e di uso pubblico, oltre agli spazi, anche interni a PUA, destinati alle nuove sedi stradali, ai parcheggi pubblici lungo strada e alle piste ciclabili. Le infrastrutture viabilistiche generano le fasce di rispetto stradale dimensionate in base alla normativa nazionale vigente.

2. In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento e la rettifica dei relativi tracciati che, all'interno degli elaborati del Piano, assumono quindi valore indicativo.

3. L'approvazione del progetto dell'opera pubblica costituisce variante agli strumenti di pianificazione come previsto dall'art. 34 della L.R. 65/2014 e sarà cura dell'Amministrazione Comunale l'adeguamento tempestivo degli elaborati del Piano Operativo. Gli stessi elaborati, entro il 31.12.2023, dovranno essere aggiornati individuando correttamente tutte le viabilità esistenti, pubbliche e di uso pubblico.

4. Le aree individuate con la sigla OPT corrispondono ad opere pubbliche temporanee, che dovranno essere rimosse al cessare del loro utilizzo.

5. Relativamente all’opera pubblica temporanea del ponte provvisorio nei pressi del Ponte Buriano:

  • - laddove, per l'evento con tempo di ritorno di 20 anni, gli incrementi di battente dello stato di progetto rispetto a quello attuale interessino insediamenti abitativi, in corrispondenza degli stessi dovranno essere previste opere che minimizzino l'aumento del rischio indotto dalla realizzazione dell'opera per tale evento o in alternativa opere di protezione dei nuclei abitati;
  • - una volta dismesse le strutture del ponte provvisorio stesso e delle opere viarie connesse, l'area dovrà essere ripristinata con destinazione agricola, prevedendo interventi di recupero finalizzati al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle relative morfologie originarie, in modo da preservare lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche agricole.

6. Ad avvenuta rimozione dell'opera provvisoria la destinazione urbanistica delle aree tornerà ad essere quella approvata con DCC 134/2021.

Art. 101 Attrezzature della mobilità: percorsi pedonali e ciclabili

1. Il Piano individua la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

2. In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento e la rettifica dei relativi tracciati che, all'interno degli elaborati del Piano, assumono quindi valore indicativo.

Art. 102 Attrezzature della mobilità: altri impianti

1. Fanno parte del sistema della mobilità l'insieme di percorsi meccanizzati quali ascensori e scale mobili.

Art. 102 bis Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

  1. a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
  2. b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
  3. c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
  4. d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
  5. e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze a meno che la localizzazione su tali edifici e relative pertinenze non risulti la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

2. Ai fini della localizzazione degli impianti si individuano i seguenti criteri urbanistici ed ambientali redatti in coerenza con l'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

Gli impianti devono essere preferibilmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:

  1. a) aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
  2. b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, etc) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, etc);
  3. c) aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.

Nel territorio aperto l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

  • - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  • - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiate con colorazioni vistose qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l’impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale;

Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 102 ter Cimitero degli animali da affezione

1. Ai fini della localizzazione dei cimiteri degli animali da affezione sono da considerarsi idonee le aree ricadenti all'interno delle "aree agricole e forestali (TR.A)" rispondenti ai requisiti espressi all'interno delle disposizioni normative e regolamentari di settore.

2. L'esatta localizzazione del cimitero avverrà con la redazione di piano attuativo in variante al piano operativo.

Titolo II MODALITÀ ATTUATIVE DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI I SERVIZI

Art. 103 Modalità di acquisizione dei suoli destinati ai servizi

1. Per le aree destinate a servizi dal presente piano - eccezion fatta per le aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico delle quali è prospettabile la realizzazione solo da parte del Comune o di altri enti pubblici - fino a quando non interverrà la dichiarazione di pubblica utilità di opere da realizzare sulle stesse e se esse non risulteranno interessate da previsioni del programma triennale delle opere pubbliche, potrà essere prospettata dai proprietari la realizzazione di attrezzature private di interesse pubblico o generale.
Il Comune con delibera della Giunta potrà ritenere ammissibile detta realizzazione oppure motivatamente escluderla. Nell’ipotesi di accoglimento della richiesta, in sede di sviluppo del progetto relativo alla attrezzatura privata da realizzare e con la convenzione che, a seconda dei casi, occorrerà che venga stipulata, dovranno risultare rispettate le norme di cui al successivo articolo.

2. Per tutte le aree destinate a servizi dal presente piano, in alternativa all’indennità provvisoria di esproprio, ogni singolo proprietario, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione di pubblica utilità, può optare per l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione urbanistica di cui alle presenti Norme di attuazione. A tale fine a dette aree viene assegnato un indice di edificabilità pari a 0,1 mq di Superficie edificabile Se ogni mq di superficie destinata a servizio.

3. Il vincolo preordinato all’esproprio, che diventa efficace all’atto di approvazione del piano urbanistico, ha la durata di cinque anni ed entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001). Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4. Qualora l’amministrazione comunale proceda all’acquisizione delle aree destinate a servizi o alla formazione di sedi stradali e percorsi ciclo-pedonali mediante procedimento espropriativo essa acquisisce i relativi diritti edificatori. Tali diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati o agli enti che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato. Tali diritti edificatori possono essere ceduti anche per garantire il raggiungimento della quota percentuale minima di volume da destinare a finalità compensative.

5. Le aree per servizi di proprietà di altri enti pubblici o di interesse pubblico (Stato, Regione, enti religiosi, ecc.) non configurano vincolo espropriativo da parte dell’Amministrazione Comunale e non sono soggette a decadenza. Su dette aree non trovano applicazione le disposizioni in materia di compensazione urbanistica di cui alle presenti Norme di attuazione.

Art. 104 Realizzazione di servizi da parte di amministrazioni pubbliche anche mediante affidamento a terzi

1. Per le aree e gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature, la realizzazione dei quali è di competenza dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di società a partecipazione pubblica, anche mediante affidamento a terzi, sono ammessi, senza limitazioni relative ai parametri urbanistici, tutti gli interventi edilizi ed urbanistici che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività previste.

Art. 105 Realizzazione di servizi da parte di soggetti diversi dall'amministrazione comunale

1. Le Norme che seguono trovano applicazione per le "Aree per servizi con consumo di suolo", per le aree per “Servizi senza consumo di suolo” e per le "Aree per servizi alla mobilità", limitatamente alle aree a parcheggio.

2. (comma eliminato)

3. Le richieste aventi ad oggetto la realizzazione delle attrezzature di cui al primo comma, dovranno essere precedute, ancor prima dello sviluppo dell'ipotesi mediante la produzione del progetto, da motivata autorizzazione della Giunta Comunale.

4. In base al presente piano rientrano tra le attrezzature private di interesse pubblico o generale, ammissibili sulle aree destinate dal presente piano a servizi solo quelle cui possa essere riconosciuta, dopo le necessarie verifiche, una funzione integrativa delle attrezzature e dei servizi pubblici. É quindi da escludere che possa trattarsi anche delle attrezzature e dei servizi terziari di cui all'art. 5, sub 2 del DM 1444/68.

5. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del presente piano dei servizi prima della formazione del titolo abilitativo relativo ad una attrezzatura privata di interesse pubblico o generale deve essere stipulata convenzione contenente l'assunzione degli obblighi occorrenti per assicurare la destinazione dei complessi e degli edifici da realizzare alla funzione prevista.

Detta convenzione deve anche prevedere, in caso di dismissione della funzione,

  • - la destinazione dei complessi od edifici ad altri servizi anch'essi integrativi di quelli pubblici da individuare d'accordo con l'amministrazione
  • - la fruizione pubblica dei servizi che potrà risultare anche onerosa, ma che deve essere garantita a tutti gli appartenenti alla comunità che alla stessa risulteranno interessati
  • - l'applicazione di sanzioni nell'ipotesi di inottemperanza agli obblighi assunti.

Art. 106 Indici e parametri per i servizi realizzati da soggetti diversi dall'amministrazione comunale

1. La realizzazione delle previsioni di servizi da parte dei privati è soggetta a Permesso di Costruire convenzionato.

2. Il progetto soggetto a Permesso di Costruire dovrà rispettare i parametri di seguito definiti.

3. Relativamente ai servizi classificati come S1 valgono i seguenti parametri e dotazioni:

  • - Indice di edificabilità territoriale: 0,7 mq/mq (comprensivo dell’esistente)
  • - Altezza: 10,5 m
  • - Rapporto di copertura: 0,60 della superficie fondiaria;
  • - Permeabilità: 25% della superficie fondiaria.
  • - dotazione minima di parcheggi: 1 mq / 4 mq di Superficie edificabile Se

4. Relativamente ai servizi classificati come S2 e S4 valgono i seguenti parametri e dotazioni:

  • - Indice di edificabilità territoriale: 0,7 mq/mq (comprensivo dell’esistente)
  • - Altezza: 10,5 m
  • - Rapporto di copertura: 0,60 della superficie fondiaria;
  • - Permeabilità: 25% della superficie fondiaria;
  • - Dotazione parcheggi: 1 mq / 2 mq di Superficie edificabile Se

5. Relativamente ai servizi classificati come S5 è consentita la realizzazione delle strutture necessarie all’esercizio dell’attività insediata o da insediare.

6. Relativamente ai servizi classificati come S6 è consentita la realizzazione di strutture funzionali ai servizi quali servizi igienici, spogliatoi, chioschi, attività di somministrazione di alimenti e bevande (Du_C4), uffici inerenti l’attività, con i seguenti parametri:

  • - per servizi S6 fino a 10.000 mq: massimo 10% della superficie complessiva dell’area effettivamente destinata a servizi;.
  • - per servizi S6 di dimensioni superiori a 10.000 mq: 5% della superficie complessiva dell’area oltre i 10.000 mq. effettivamente destinata a servizi. Tale quantità è da intendersi aggiuntiva rispetto al 10% della superficie dell’area fino ai 10.000 mq.

Sono inoltre ammesse le strutture temporanee ai sensi della legislazioni regionale (art. 137 L.R. 65/2014)

7. Relativamente ai servizi classificati come S9 è consentita la realizzazione di strutture funzionali ai servizi quali servizi igienici, spogliatoi, chioschi, attività di somministrazione di alimenti e bevande (Du_C4), uffici inerenti l’attività, con i seguenti parametri:

  • - per servizi S9 fino a 10.000 mq: massimo 5% della superficie complessiva dell’area effettivamente destinata a servizi;
  • - per servizi S9 di dimensioni superiori a 10.000 mq: 3% della superficie complessiva dell’area oltre i 10.000 mq. effettivamente destinata a servizi. Tale quantità è da intendersi aggiuntiva rispetto al 5% della superficie dell’area fino ai 10.000 mq. [Sono inoltre ammesse le strutture temporanee ai sensi della legislazioni regionale (art. 137 L.R. 65/2014).

8. Relativamente al servizio classificato come S9* (Equestrian Center) è consentita la realizzazione di strutture funzionali all’attività svolta quali servizi igienici, spogliatoi, chioschi, attività di somministrazione di alimenti e bevande (Du_C4), uffici inerenti l’attività. E’ ammesso un rapporto di copertura massimo del 5% da destinare a servizi e strutture di servizio. Sono inoltre ammesse le strutture temporanee ai sensi della legislazione regionale (art. 137 L.R.65/2014).

9. Relativamente ai parcheggi P1 è consentita la realizzazione di strutture edificate funzionali ai servizi con i seguenti parametri:

  • - Indice di edificabilità fondiaria: 0,15 mc/mq; 1,50 mc/mq per parcheggi multipiano.

10. Relativamente ai parcheggi P1 è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti e privati.

11. Considerato il particolare carattere pubblico che rivestono i campi prova della Giostra del Saracino per essi sono ammesse le deroghe previste per legge. In particolare sono ammesse le deroghe previste per la fascia di rispetto cimiteriale, secondo l'iter procedurale definito dalla specifica disciplina prevista dal Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285 del 1990 e dal Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265 del 1934 (art. 338 comma 5).

Gli interventi possono essere realizzati anche da soggetti diversi dall’amministrazione mediante specifica convenzione. La convenzione stabilisce la quantità massima di superficie che può esser coperta da strutture edilizie. La convenzione stabilisce inoltre le modalità di ripristino dei luoghi qualora l’attività del campo prova dovesse essere dismessa o trasferita.

12. In caso di intervento da parte del privato gli indici stabiliti nelle presenti norme sono comprensivi della Se esistente. Il calcolo della Se realizzabile è effettuato sulla base delle definizioni contenute nel D.P.G.R. 39R/2018 (Regolamento di attuazione dell’art. 216 L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).

Art. 107 Aree per servizi negli ambiti di trasformazione

1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano saranno localizzate e definite nei relativi piani attuativi redatti con riferimento alle schede per detti ambiti.

2. Ogni intervento previsto negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano Operativo, siano essi realizzati avendo a riferimento l'intera superficie compresa negli ambiti di trasformazione stessi o eventuali loro sub-ambiti, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D e per la funzione Du_E Direzionale e di servizio: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la destinazione Commerciale all'ingrosso e depositi classificata come Du_F: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile.

Le quantità di servizi come sopra definite comprendono quanto previsto dal D.M. 1444/68. La ripartizione all'interno delle quantità previste è quella prevista dal decreto stesso.

3. In caso di attuazione per sub-ambiti delle previsioni relative agli ambiti di espansione o trasformazione le aree per servizi saranno definite in quota parte alla percentuale di area caratterizzante i sub-ambiti.

4. Sono fatte salve eventuali ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di espansione o trasformazione contenute nella relazione progettuale in merito alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.

Art. 108 Aree per servizi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati

1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati individuati dal Piano saranno localizzate e definite nei relativi Progetti Unitari Convenzionati redatti con riferimento alle schede per detti ambiti.

2. Ogni intervento previsto negli ambiti negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la funzione Du_F Commerciale all'ingrosso e depositi: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione Direzionale e di servizio classificata DU_E: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile

3. Sono fatte salve eventuali ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati contenute nelle presenti norme in merito alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.

4. La quantità di servizi come definita al punto 2 può essere monetizzata a discrezione dell'amministrazione comunale. Rimane fermo che la quantità di servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici eventualmente individuati nelle schede di indirizzo deve essere ceduta e non può essere monetizzata. L'amministrazione Comunale stabilirà i valori di monetizzazione commisurata all'utilità economica che la mancata cessione fa configurare e comunque in misura non inferiore al costo di acquisizione di altre aree.

Art. 109 Aree per servizi negli ambiti assoggettati a Permessi di Costruire convenzionato

1. Ogni intervento previsto negli ambiti assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato individuati dal Piano, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la funzione Du_F Commerciale all'ingrosso e depositi: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione Direzionale e di servizio classificata DU_E: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile

2. Nelle schede di cui alla Parte IV delle presenti norme è stabilito quando è consentita o è vietata la monetizzazione.

Art. 110 Aree per servizi negli interventi di mutamento delle destinazioni d'uso

1. I mutamenti delle destinazioni d'uso effettuati contestualmente ad interventi di ristrutturazione urbanistica, e che comportino incremento di aree per servizi devono garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la funzione Du_F Commerciale all'ingrosso e depositi: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione Direzionale e di servizio classificata DU_E: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile

2. La quantità di servizi come definita al punto 2 può essere monetizzata a discrezione dell'amministrazione comunale.

Art. 110 bis Dimensionamento minimo aree a standard

1. Il dimensionamento minimo inderogabile delle aree a standard relative alle aree di trasformazione, ai PUC e ai PdC, di cui agli articoli 107, 108 e 109, è riportato nella seguente tabella. Ai fini del calcolo dello standard minimo, la superficie fondiaria è stata calcolata avendo a riferimento un rapporto di copertura del 50%.

2. Nella attuazione devono essere comunque rispettate le previsioni quantitative e qualitative riportate nelle singole schede d’indirizzo.

UTOE Standard totali Residenziali Industriale - Artigianale Commerciali Turistico ricettivo Direzionale e di servizi Commerciale all'ingrosso e depositi
1 2.911 1.464 - 362 362 723 -
1 1.200 - - 1.200 - - -
2 14.800 10.800 - 2.000 2.000 - -
2 3.735 - 800 1.601 - 534 800
2 12.320 - 2.640 5.280 - 1.760 2.640
2 9.000 - 3.000 6.000 - - -
3 2.650 2.074 192 384 - - -
3 3.600 - 3.600 - - - -
3 513 513 - - - - -
3 1.930 - - - - 1.930 -
4 23.347 12.987 - 4.440 1.480 4.440 -
4 12.600 - 4.200 8.400 - - -
4 140 140 - - - - -
6 846 648 42 156 - - -
6 396 340 - 56 - - -
6 340 292 - 48 - - -
6 135 135 - - - - -
7 695 551 - 144 - - -
7 324 324 - - - - -
8 256 - - 256 - - -
10 1.015 778 50 187 - - -
10 792 680 - 112 - - -
10 162 162 - - - - -
11 10.064 7.344 - 1.360 1.360 - -
11 27.232 19.872 - 3.680 3.680 - -
11 1.398 1.148 50 100 - 100 -
11 2.907 2.387 104 208 - 208 -
11 4.800 - - 4.800 - - -
11 7.200 - - 4.800 - - 2.400
11 1.019 875 - 144 - - -
11 432 432 - - - - -
11 959 734 48 - - 177 -
11 679 583 - 96 - - -
11 270 270 - - - - -
11 216 216 - - - - -
11 270 270 - - - - -
11 710 518 - 192 - - -
11 270 270 - - - - -
11 1.019 875 - 144 - - -
11 324 324 - - - - -
11 270 270 - - - - -
11 270 270 - - - - -
11 165 165 - - - - -
11 211 211 - - - - -
12 1.504 - - - 827 677 -
14 2.369 1.814 118 437 - - -
14 1.072 821 53 198 - - -
14 783 643 28 112 - - -
14 270 270 - - - - -
15 3.588 2.808 130 260 - 260 130
15 1.128 864 56 208 - - -
15 564 432 28 - - 104 -
15 3.000 - 3.000 - - - -
15 355 259 - 96 - - -
15 839 689 30 120 - - -
15 594 594 - - - - -
15 1.800 - 1.800 - - - -
172.255 78.115 19.969 47.580 9.709 10.912 5.970