Art. 88 Interventi consentiti
1. Ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, è consentita l'installazione o realizzazione delle seguenti tipologie di manufatti mediante intervento edilizio diretto:
- - Manufatti per l'attività agricola amatoriale;
- - Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca.
Art. 89 Manufatti per l'attività agricola amatoriale
1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 78 comma 3 della LR n. 65/14 e dell'art. 12 del D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R e nel rispetto del vigente Piano di Indirizzo Territoriale. Essa è consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto a quanto consentito dal presente articolo.
2. I manufatti per l'attività agricola amatoriale o per le piccole produzioni agricole hanno esclusiva destinazione di rimessaggio di prodotti, attrezzi, macchinari agricoli, sono privi di dotazioni idonee all'utilizzo abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. I manufatti per l'attività agricola amatoriale devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
- - altezza misurata in gronda non superiore a m 2,20, elevata a m 3,00 per i box cavalli;
- - eventuali portici, tettoie, pensiline sono comprese nelle quantità massime realizzabili;
- - interamente realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
- - non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso plinti isolati e opere di ancoraggio non invasive e di difficile rimozione;
- - non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - se destinati al ricovero di animali, sono dotati di pavimentazioni se finalizzate ad assicurare un idoneo smaltimento dei reflui e delle acque di lavaggio.
4. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita a condizione che non modifichi la morfologia dei luoghi, non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo, limiti al massimo l'impatto paesaggistico complessivo. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie.
5. La realizzazione dei manufatti per attività agricola amatoriale è consentita solo su fondi che abbiano una superficie fondiaria minima contigua di 500 mq. La Superficie edificabile ammessa è quantificata in relazione alle seguenti superfici fondiarie minime:
- a) tra 500 e 2.000 mq. di Sf: 9 mq di Se;
- b) tra 2.001 e 5.000 mq. di Sf: 18 mq di Se;
- c) tra 5.001 e 10.000 mq. di Sf: 24 mq di Se;
- d) oltre 10.000 mq. di Sf: 28 mq di Se.
Qualora esista altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
6. I manufatti per l'attività agricola amatoriale possono essere realizzati previa garanzia della rimozione del manufatto una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, fatto salvo casi di successione, intendendo per tale la superficie complessiva delle aree in disponibilità ad un unico soggetto. Tale garanzia è resa mediante sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente, riferito all'intera superficie di proprietà.
L'impegno contiene inoltre la specificazione degli interventi di sistemazione ambientale tesi al mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché alla tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
È consentito il mantenimento degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, già autorizzati, previa produzione degli impegni alla rimozione, di cui al presente comma.
7. I manufatti costruiti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati separatamente dal fondo sui cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola.
8. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non è consentita nei terreni della superficie fondiaria inferiore a 10.000 mq, derivanti da frazionamenti di fondi rurali avvenuti dopo l'adozione del presente PO.
Art. 90 Manufatti per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie e per la pesca, maneggi e pensioni per animali di affezione, campeggi
1. Nell'intero territorio agricolo è consentita, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme e dalle disposizioni normative statali e regionali, la realizzazione dei seguenti manufatti:
- - Manufatti per il ricovero di animali domestici
- - Manufatti per attività venatoria
- - Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale
- - Maneggi e pensioni per animali di affezione
2. Tali manufatti potranno essere realizzati alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- - non dovrà essere modificata la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
- - deve essere garantita la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali;
- - dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo;
- - dovranno essere poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico;
- - dovranno essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico;
- - forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- - per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.
3. Manufatti per il ricovero di animali domestici. È consentita l'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata.
3.2 La realizzazione dei manufatti è definita con riferimento ai seguenti parametri:
- - costruzione del box in legno;
- - dimensione minima del fondo: 1.500 mq
- - superficie coperta 15 mq per animali di bassa corte, felini e cani, superficie massima dello spazio recintato di mq. 25;
- - superficie coperta 15 mq per capo, fino ad un massimo di superficie di 45 mq, per il ricovero di cavalli, bovini, suini e ovicaprini;
- - altezza massima 3,00 m.
3.2 Tali manufatti sono comunque esclusi negli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, nei biotopi e nei geotopi.
3.3. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere agevolmente lavabili e disinfettabili: le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee.
3.4 Le strutture di cui al presente articolo non possono essere alienate separatamente dal fondo sul quale insistono e devono essere rimosse al cessare dell'attività.
4. Manufatti per attività venatoria. È consentita l'installazione di manufatti l'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994, del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014, in tutto il territorio comunale ad eccezione degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici.
4.1 L'installazione di tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da pare della competente struttura regionale, è consentita a condizione che abbiano una superficie non superficie superiore a 5 mq.
4.2 Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li rendano equiparabili a tettoie con parate laterali, questi non potranno avere un'altezza massima superiore a 2,20 m; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).
5. Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale. Negli invasi è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale. Non sono consentiti interventi sulla viabilità esistente tranne quelli di manutenzione. In tali contesti sono ammessi manufatti con Sul fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero, previo impegno alla rimozione dei manufatti al termine dell'attività.
6. Maneggi e pensioni per animali di affezione, campeggi. I maneggi, le pensioni per animali di affezione ed i campeggi sono ammessi nelle aree dove è consentita la realizzazione di annessi agricoli, previa redazione di piano attuativo.
6.1 Il piano attuativo deve porre particolare attenzione all'inserimento ambientale, alla viabilità, ai parcheggi, alle alberature, ai materiali (legno o altri materiali leggeri, ad esclusione di materiali di recupero), alle tipologie costruttive e al sistema di smaltimento dei reflui. Il richiedente deve impegnarsi al mantenimento della destinazione d'uso.