Art. 76 Trasformazioni consentite mediante intervento edilizio diretto
1. Nel territorio rurale sono consentiti, mediante intervento edilizio diretto da parte dell'imprenditore agricolo:
- - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo (art. 70 della L.R. 65/2014 e relativo Regolamento di attuazione);
- - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola (art. 71 LR65/2014);
- - Manufatti aziendali non temporanei, che necessitano di interventi permanenti sul suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015);
- - Costruzione di annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA agricola (art. 73, comma 5 LR65/2014).