Art. 74 Recinzioni dei fondi agricoli
1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di recinzioni dei fondi esclusivamente qualora siano indispensabili per la conduzione agricola o zootecnica del fondo.
2. Le nuove recinzioni sono realizzabili unicamente con pali in legno e/o con rete a maglia a passo variabile, nel rispetto dei seguenti criteri:
- - limitare l'accorpamento dei campi coltivati;
- - rispettare la topografia del terreno;
- - non introdurre caratteri urbani all'interno dei paesaggi agrari
- - garantire il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio
- - garantire la presenza di varchi di accesso di larghezza minima di 1 metro a distanza non superiore a 150 metri al fine di garantire l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio;
- - consentire il passaggio della piccola fauna.
3. Altezza massima complessiva della recinzione:
- - equini: esclusivamente in legno di altezza non superiore a 2,00 m;
- - addestramento cani: esclusivamente in rete metallica di altezza non superiore a 2,00 m;
- - ovini-caprini: 1,50 m;
- - suini: 0,70 m.
4. Dovranno essere previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale.
5. È permessa la realizzazione a terra di griglie metalliche tubolari atte a impedire il passaggio di ungulati e/o di cancelli.
6. Per la protezione delle colture di pregio del territorio dalla fauna selvatica è consentita l'installazione di recinzioni metalliche a maglia rettangolare e/o recinzioni elettrificate a bassa intensità, fino a un'altezza massima di 2,50 mt., con supporti in pali di legno.