Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 131 quinquies Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale

1. Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico in territorio rurale:

  • a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
  • b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno;
  • c) impianto agro-voltaico definito quale impianto con moduli fotovoltaici elevati da terra ed istallati su terreni mantenuti in coltivazione e qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
  • d) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante definito quale impianto costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

2. L’istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è sempre ammessa in tutti gli ambiti del territorio rurale senza limiti di potenza.

3. L’istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b, 1.c. e 1.d. è ammessa all’interno delle aree dichiarate “idonee” dalla normativa statale o, al di fuori delle stesse, nelle aree non comprese tra le “non idonee” stabilite dalla Regione. Gli impianti, in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica del territorio rurale di Arezzo e fatte salve le eccezioni di cui al comma 4, devono porsi esternamente ai seguenti ambiti individuati rispettivamente dall’elaborato E2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione” di Piano Operativo:

  • - ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica,
  • - ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione;
  • - ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali;
  • - area di tutela aeroportuale;
  • - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati;
  • - TR.N1 Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;
  • - TR.N2 Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
  • - TR.N3 Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
  • - TR.N4 Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
  • - TR.N5 Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio;

e dall’elaborato E3.2 “Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia” di Piano Operativo:

  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
  • - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata;
  • - ambiti periurbani;
  • - aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi;
  • - ambiti di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
  • - rilievi insulari.

4. E’ ammessa, in deroga al comma 3:

  • - l’istallazione di impianti fotovoltaici all’interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
  • - l’istallazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” di Regolamento Edilizio;
  • - l’istallazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltaici, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all’Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all’art. 6 della medesima;
  • - l’istallazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall’Amministrazione comunale;
  • - l’istallazione di un singolo impianto all’interno del resede o in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili. L’istallazione in adiacenza al resede è ammessa previa dimostrazione dell’impossibilità tecnica di istallare l’impianto in copertura o all’interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l’area adiacente all’immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell’impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all’interno degli “Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia” di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell’impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserimenti. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l’elaborato D.5 “Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare” di Piano Strutturale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti ed i condizionamenti derivanti da vincoli di carattere paesaggistico, culturale ed ambientale sovraordinati.

6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.a. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

  • a. deve essere progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate e non deve prevedere il mero appoggio degli elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché sia ridotto l’impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e agli elementi di bordo e di supporto.
  • b. i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti.

7. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai comma 1.b. e 1.c. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

  • a. gli impianti non devono determinare modifiche della maglia agraria o alterare gli assetti paesaggistici rurali con riferimento a filari a basso o alto fusto, canali di scolo ecc.;
  • b. la localizzazione degli impianti deve tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio che dovranno essere appositamente documentate con fotoinserimenti da strade pubbliche, recettori sensibili e punti panoramici. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l’elaborato D.5 “Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare” di Piano Strutturale;
  • c. deve essere rispettata la morfologia naturale del suolo: non sono ammesse opere di movimento terra salvo modesti livellamenti funzionali all'installazione dell’impianto e al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni e allagamenti. Il progetto dovrà, se necessario, prevedere interventi che incrementino la funzionalità idraulica dei corpi ricettori;
  • d. l’impiego di schermature arboree ed arbustive perimetrali all’impianto deve essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico: negli ambiti collinari o pedemontani gli interventi di mitigazione dell’impatto visivo dovranno riproporre l’alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate mentre negli ambiti di pianura o fondovalle, se caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga, dovranno riproporre le sistemazioni originali tipiche della tessitura agraria tradizionale, evitando di creare un effetto barriera e contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. In ogni caso si deve fare ricorso a ecotipi locali e specie autoctone. Il progetto dell’impianto deve essere corredato da specifico elaborato che evidenzi il corretto inserimento nel contesto creando un effetto il più naturale possibile;
  • e. la connessione alla rete elettrica esistente deve essere realizzata tramite linea interrata, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie devono essere limitate alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti;
  • f. l’area in cui sorgerà l’impianto dovrà essere mantenuta a prato con l’eccezione della sola viabilità che potrà essere realizzata con fondo in materiale drenante stabilizzato senza l’uso di manti minerali al fine di assicurare, in fase di dismissione dell’impianto, il mantenimento del coefficiente udometrico. Durante la fase di esercizio deve essere assicurata una adeguata manutenzione del verde mediante lo sfalcio dell’erba. Non è consentito l’uso di diserbanti.
  • g. esclusivamente per gli impianti di cui al comma 1.c. la continuità dell’attività agricola e pastorale deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica;
  • h. per tutte le tipologie di impianti la pulizia dei pannelli deve essere eseguita unicamente con acqua o acqua demineralizzata senza l’impiego di detersivi detergenti o altro. L’impiego di prodotti detergenti può essere consentito solo nei locali chiusi, avendo cura che i reflui eventualmente prodotti siano raccolti e smaltiti in modo appropriato;
  • i. al termine di vita dell’impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Per gli impianti localizzati all’esterno dei resede degli immobili si dovrà inoltre procedere alla completa rimozione dei sostegni, delle recinzioni, degli eventuali manufatti funzionali all’esercizio dell’impianto, alla rinaturalizzazione delle strade interne e alla ricostituzione della condizione naturale del suolo ante opera.

8. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.d. deve avere le seguenti caratteristiche:

  • a. al fine di limitare l’impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino la superficie del bacino occupata dall’impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’istallazione;
  • b. l’istallazione dei pannelli deve essere concentrata nella parte centrale del bacino, mantenendo una distanza minima del perimetro dell’impianto dalle sponde non inferiore a20 metri ed escludendo le aree del bacino con profondità uguale o inferiore ai 3 m;
  • c. deve essere effettuato un contestuale ampliamento delle aree naturali perimetrali al bacino con specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali locali. d. al termine di vita dell’impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Si dovrà inoltre procedere alla rimozione di eventuali manufatti esterni allo specchi d’acqua e funzionali all’esercizio dell’impianto e alla ricostituzione della condizione naturale del bacino acquifero ante opera.

9. A garanzia degli interventi di cui ai commi 7 lettera i) e 8 lettera d), ovvero di rimozione e smaltimento di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto installato e di ricostituzione della condizione naturale dei suoli, il richiedente dovrà costituire, in favore del Comune e contestualmente all’ottenimento/formazione del titolo abilitativo, una formale garanzia, da prestare con modalità e criteri da stabilire con specifica disposizione regolamentare.