Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 131 quater Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

  • a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
  • b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

  • - all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall’articolo 3.5 “Pannelli solari fotovoltaici e termici” di cui all’allegato A2 “Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo” di Regolamento Edilizio;
  • - all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” di Regolamento Edilizio.

3. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all’esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all’articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” di Regolamento Edilizio.