Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 34 Ambiti a media trasformabilità del commercio

1. Gli Interventi ammessi sono i seguenti:

  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • - ristrutturazione edilizia conservativa
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie
  • - addizioni volumetriche, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative
  • - nuova costruzione
  • - installazione di manufatti
  • - installazione di infrastrutture e di impianti
  • - interventi di sostituzione edilizia
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune
  • interventi pertinenziali

2. Tutti gli interventi sopra indicati si attuano mediante modalità diretta.

3. La nuova costruzione non è soggetta a limitazioni salvo la necessità di rispettare le dotazioni minime di parcheggio ed eventuali prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L'edificazione sugli eventuali lotti liberi catastalmente individuati alla data di adozione del Piano Operativo è subordinata a variante al Piano Operativo, in coerenza con il Piano Strutturale, per l’individuazione ed il dimensionamento dei lotti ed è soggetta alla decadenza di cui all'articolo 95 comma 11 della L.R. 65/2014 e al monitoraggio di cui all'articolo 15 della L.R. 65/2014 e all'articolo 16 del DPGR 32R/2017 relativamente agli aspetti relativi al contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero.

L'altezza massima degli edifici è di 10 m; sono consentite altezze maggiori solo compatibilmente con quanto indicato nell'elaborato D5 "Individuazione visuali/direttrici visuali da salvaguardare" del Piano Strutturale. A questo fine deve essere definito specifico studio di dettaglio relativo all'impatto determinato dall'edificio.

Nel caso di interventi su patrimonio edilizio esistente sono fatte salve le altezze preesistenti.

4. Prescrizioni ulteriori:

  • - È consentito l'ampliamento fino al raggiungimento della Superficie di Vendita corrispondente alla Media Struttura di Vendita
  • - Non è consentito l'ampliamento se questo comporta la trasformazione dello stato attuale in Medie Strutture di Vendita aggregate.

5. Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso in contrasto con quanto indicato all'Articolo 27 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. È inoltre ammesso il cambio d'uso finalizzato a rendere congrua la destinazione d'uso.