Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 32 Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana

1. Gli Interventi ammessi sono i seguenti:

  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • - ristrutturazione edilizia conservativa
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie
  • - addizioni volumetriche
  • - nuova costruzione
  • - installazione di manufatti
  • - installazione di infrastrutture e di impianti
  • - realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato
  • - interventi pertinenziali
  • - interventi di sostituzione edilizia
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune

2. Il Piano si attua mediante modalità diretta con le limitazioni e prescrizioni di cui ai successivi commi per gli interventi di:

  • - manutenzione straordinaria
  • - restauro e risanamento conservativo
  • - demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • - ristrutturazione edilizia conservativa
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie
  • - addizioni volumetriche, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative
  • - installazione di manufatti
  • - installazione di infrastrutture e di impianti
  • - realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato
  • - interventi pertinenziali
  • - interventi di sostituzione edilizia
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune

3. Mediante intervento edilizio diretto è consentito l'ampliamento e il frazionamento di unità immobiliari mediante addizioni volumetriche o interventi di sostituzione edilizia nel limite massimo del 20% della Superficie edificabile Se esistente. Tali addizioni devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento.

In caso di sostituzione edilizia la quota del 20% di Se ammessa è in aggiunta alla Se esistente. L'intervento pertinenziale alle unità immobiliari esistenti è ammesso fino a 30 mq di Se e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'unità immobiliare.

4. Mediante Permesso di costruire convenzionato è consentito l'ampliamento e il frazionamento di unità immobiliari mediante addizioni volumetriche o interventi di sostituzione edilizia oltre il limite del 20% della Superficie edificabile Se in funzione di:

  • - trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche di cui all’Articolo 14
  • - trasferimento di Sul derivante da edifici da demolire secondo le indicazioni delle presenti norme di cui all’Articolo 23, Articolo 15 e articolo 15 bis.

5. Previa variante al PO in coerenza al PS volta all’individuazione e al dimensionamento dei lotti liberi da attuarsi mediante Permesso di costruire convenzionato è ammessa l’edificazione negli eventuali lotti liberi, catastalmente individuati come tali o di dimensioni minime di 500 mq, in entrambi i casi considerati alla data di adozione del presente Piano Operativo, in funzione di:

  • - trasferimento di diritti edificatori derivanti da compensazioni urbanistiche di cui all'Articolo 14.
  • - trasferimento di Se derivante da edifici da demolire secondo le indicazioni delle presenti norme di cui all’Articolo 23, Articolo 15 e articolo 15 bis.

Gli interventi sopra descritti non possono comportare la sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, né la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. La convenzione stabilisce gli interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti da mettere in atto ai fini del rilascio del titolo.

La localizzazione di interventi di cui al presente comma su aree caratterizzate dalla presenza di vincoli ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 è soggetta a piano attuativo in variante al PO ed in coerenza al PS, qualora prevede la realizzazione di SE maggiore a 500 mq. Il piano dovrà dare espressamente atto dei criteri e delle modalità di inserimento paesaggistico degli interventi previsti. Eventuali incrementi volumetrici derivanti da incentivazioni di cui all'articolo 15 e 15 bis delle presenti norme dovrà essere verificata in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, previa verifica della sussistenza degli standard.

Gli interventi di cui al presente comma sono soggetti al monitoraggio di cui all'art. 15 della L.R. 65/2014 e all'articolo 16 del DPGR 32R/2017 relativamente agli aspetti relativi al contrasto e alla riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero.

6. La ristrutturazione urbanistica è ammessa mediante Progetto Unitario Convenzionato. In caso di ampliamento della superficie edificabile Se si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.

7. Sono ammesse le seguenti misure di incentivazione e relativi incrementi di Superficie edificabile Se di cui all'Articolo 15:

  1. c. Incentivazioni finalizzate al miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale dei contesti rurali
  2. d. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
  3. e. Incentivazioni finalizzate alla riduzione del rischio sismico o idrogeologico

Gli incrementi si sommano all'incremento previsto ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.

8. Gli interventi pertinenziali sono ammessi nei limiti definiti dalla L.R. 65/2014. Nel caso di lotti localizzati lungo il perimetro verso il territorio rurale devono essere associati alla realizzazione di barriere vegetali.

9. Per gli edifici esistenti aventi destinazione d’uso in contrasto con quanto indicato all’Articolo 26 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. È inoltre ammesso il cambio d'uso finalizzato a rendere congrua la destinazione d'uso.