Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 131 bis Impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati stradali classificati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 - nuovo Codice della Strada - quali strade extraurbane principali (B), strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di quartiere (E). E' comunque vietata l'istallazione all'interno degli Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione sia interni che esterni al centro storico del capoluogo (artt. 28, 29 e 30 delle presenti norme), degli ambiti a bassa trasformabilità esito di processi unitari a carattere identitario (art. 31 delle presenti norme) e degli Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana (art 32 delle presenti norme) oltre che all'interno delle zone sottoposte a tutela di cui alla sezione seconda delle presenti norme “Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia” (artt. da 58 a 64) e lungo il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle;

2. Parametri e prescrizioni: Distanza minima da strade m 10; Rapporto di copertura max 15%; Sul max mq 500; · Altezza tettoie: 7,00 m misurata all'estradosso; Altezza altri edifici: un piano.

3. Per gli impianti esistenti in zone dove è vietata la nuova realizzazione, sono ammessi esclusivamente gli interventi di adeguamento impiantistico oltre alle modifiche necessarie all'erogazione di nuovi carburanti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.