Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 110 Aree per servizi negli interventi di mutamento delle destinazioni d'uso

1. I mutamenti delle destinazioni d'uso effettuati contestualmente ad interventi di ristrutturazione urbanistica, e che comportino incremento di aree per servizi devono garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la funzione Du_F Commerciale all'ingrosso e depositi: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione Direzionale e di servizio classificata DU_E: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile

2. La quantità di servizi come definita al punto 2 può essere monetizzata a discrezione dell'amministrazione comunale.