Art. 107 Aree per servizi negli ambiti di trasformazione
1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano saranno localizzate e definite nei relativi piani attuativi redatti con riferimento alle schede per detti ambiti.
2. Ogni intervento previsto negli ambiti di espansione o trasformazione individuati dal Piano Operativo, siano essi realizzati avendo a riferimento l'intera superficie compresa negli ambiti di trasformazione stessi o eventuali loro sub-ambiti, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:
- - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
- - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D e per la funzione Du_E Direzionale e di servizio: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
- - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la destinazione Commerciale all'ingrosso e depositi classificata come Du_F: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
- - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile.
Le quantità di servizi come sopra definite comprendono quanto previsto dal D.M. 1444/68. La ripartizione all'interno delle quantità previste è quella prevista dal decreto stesso.
3. In caso di attuazione per sub-ambiti delle previsioni relative agli ambiti di espansione o trasformazione le aree per servizi saranno definite in quota parte alla percentuale di area caratterizzante i sub-ambiti.
4. Sono fatte salve eventuali ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di espansione o trasformazione contenute nella relazione progettuale in merito alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.