Art. 102 ter Cimitero degli animali da affezione
1. Ai fini della localizzazione dei cimiteri degli animali da affezione sono da considerarsi idonee le aree ricadenti all'interno delle "aree agricole e forestali (TR.A)" rispondenti ai requisiti espressi all'interno delle disposizioni normative e regolamentari di settore.
2. L'esatta localizzazione del cimitero avverrà con la redazione di piano attuativo in variante al piano operativo.