Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 bis Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

  1. a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
  2. b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
  3. c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
  4. d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
  5. e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze a meno che la localizzazione su tali edifici e relative pertinenze non risulti la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

2. Ai fini della localizzazione degli impianti si individuano i seguenti criteri urbanistici ed ambientali redatti in coerenza con l'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

Gli impianti devono essere preferibilmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:

  1. a) aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
  2. b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, etc) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, etc);
  3. c) aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.

Nel territorio aperto l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

  • - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  • - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiate con colorazioni vistose qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l’impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale;

Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.