Art. 84 Superfici fondiarie minime e parametri dimensionali
1. Per il dimensionamento delle superfici fondiarie minime, di cui art. 5 del Regolamento 63/R/2016 della L.R. 65/2014, da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, si rimanda alle disposizioni del PTC della Provincia di Arezzo.
2. La tabella seguente riporta le superfici fondiarie minime, suddivise in relazione alle differenti colture aziendali. La seguente tabella è valida sino a diverse determinazioni eventualmente introdotte da varianti al PTC della Provincia di Arezzo da ritenersi prevalenti.
Colture | ha |
---|---|
ortoflorovivaistiche | 0,8 |
vivai | 1,5 |
vigneti | 4 |
frutteti | 3 |
oliveto | 6 |
seminativo irriguo | 7 |
seminativi e prati | 10 |
castagneto da frutto | 25 |
pascolo | 30 |
bosco alto fusto, misto | 50 |
bosco ceduo | 60 |
Tabella 1 - Superfici fondiarie minime
3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.
4. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1 del presente articolo.
5. Per il frazionamento di fondi aziendali valgono i parametri di riferimento riportati all'art. 8 degli allegati normativi del PTC della Provincia di Arezzo.
6. Le variazioni delle superfici fondiarie minime, conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia, sono automaticamente recepite dalla presente disciplina senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.