Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (art. 74 LR65/2014)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMA), di seguito denominato Programma Aziendale, costituisce lo strumento attraverso il quale viene illustrata la situazione aziendale e vengono descritti e coordinati gli interventi programmati.

2. Le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente, possono proporre Programmi Aziendali (PAPMAA) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

3. Attraverso PAPMAA è consentito agli imprenditori agricoli la realizzazione di interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di rispetto e salvaguardia;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando consentite dalle presenti Norme, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

4. Il Programma Aziendale è disciplinato dall'art. 74 LR65/2014 e dal Regolamento di attuazione n. 63/R contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale, approvato con DPGR 25 agosto 2016.