Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 48 Aree agricole e forestali (TR.A): disciplina generale

1. Nelle Aree agricole e forestali non sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

  • - Du_A. Residenziale di nuova costruzione
  • - Du_B. industriale e artigianale
  • - DU_C. Commerciale al dettaglio di nuova costruzione, ad esclusione della destinazione Du_C.4 (Attività di ristorazione e pubblici esercizi)
  • - DU_E. Direzionale e di servizio, ad esclusione della destinazione Du_E.3 - Servizi sanitari, scolastici, sociali, sportivi, ecc.
  • - DU_F. Commerciale all'ingrosso e depositi

2. (comma eliminato)

3. Sono sempre consentiti, mediante modalità diretta, gli interventi di:

  • - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari
  • - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari o cambio di destinazione d'uso
  • - Ristrutturazione edilizia conservativa non comportante frazionamento o cambio di destinazione d'uso;
  • - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione
  • - Adeguamenti manufatti necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

4. Nelle aree agricole e forestali, in coerenza con la normativa regionale e nei limiti dei vincoli/condizionamenti imposti da piani/programmi sovraordinati, è consentita la realizzazione delle trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole del territorio secondo quanto dettagliato nei singoli ambiti. Ai sensi dell’art. 73 della LR 65/2014, la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, ove ammessa, è consentita fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

5. E’ sempre consentita la possibilità di effettuare interventi di scavo, riporto e quanto necessario al fine di dare attuazione agli interventi di ripristino conseguenti all'escavazione sulla base dei progetti approvati.