Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro

1. Identifica i tratti di corridoio fluviale e le aree ripariali del Canale Maestro della Chiana interessato dalla presenza di formazioni ripariali arboree e/o alto-arbustive ad elevata idoneità per specie faunistiche e floristiche.

2. Il Canale Maestro della Chiana presenta nel suo tratto più settentrionale di raccordo con il fiume Arno un assetto floro-vegetazionale caratterizzato da formazioni arboree a latifoglie caduche a mosaico con arbusteti igrofili; tale sistema rappresenta un importante corridoio ecologico fluviale dal quale localmente si ramificano elementi di connessione fra gli ambiti boscati e il tessuto urbanizzato. Il tratto successivo, corrispondente al settore centrale e meridionale del territorio comunale aretino, è contestualizzato in una matrice agricola di pianura costituita in prevalenza da territori destinati a coltivazioni seminative e specializzate, all'interno della quale sono presenti sporadici elementi arbustivi e arborei relittuali che costituiscono superfici strategiche per l'etologia degli uccelli presenti nel settore.

3. Gli interventi devono essere finalizzati al recupero ed al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e deflusso idrico. In particolare:

  • - Mantenimento dell'efficienza del sistema idraulico.
  • - Mantenimento delle attuali superfici occupate da elementi arborei e arbustivi annessi al Canale Maestro della Chiana, compatibilmente con le esigenze di efficienza idraulica.
  • - Rinaturalizzazione attraverso opere di rinverdimento utilizzando elementi floristici coerenti con l'assetto abiotico e biotico del settore anche in un ottica di stabilizzazione delle sponde fluviali.
  • - Divieto di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014)

4. In coerenza con gli indirizzi del PIT per la II invariante non sono ammessi interventi di nuova edificazione o ampliamento di manufatti preesistenti.