Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 37 Il territorio rurale

1. Il territorio rurale comprende tutto ciò che risulta esterno al territorio urbanizzato, identificato negli elaborati di piano secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 65/2014.

2. Il territorio rurale risulta così articolato:

  • - aree agricole e forestali;
  • - aree ad elevato grado di naturalità;
  • - nuclei rurali ed insediamenti rurali anche sparsi, comprendenti i "Centri antichi ed aggregati" di cui agli articoli 24 e 57 delle presenti norme;
  • - ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, disciplinate nella parte terza delle presenti Norme dedicata ai servizi;
  • - aree per attività estrattive di cava, disciplinate nella parte sesta delle presenti Norme.

3. Nell'ambito del territorio rurale il Piano individua ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, riportati nella tavola del Piano Operativo E3.2 Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia, che tuttavia non modificano la classificazione omogenea.

3.1 Gli ambiti e le aree di pertinenza e salvaguardia sono i seguenti:

  • - Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art. 66 della LR 65/2014), che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;
  • - Ambiti periurbani, comprendenti gli ambiti delle colture e del frazionamento periurbani identificati dal PTCP di Arezzo (art. 22, lett. AH delle NTA del PTCP);
  • - Aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi che considerano le aree di pertinenza identificate dal PTCP di Arezzo;

3.2 Il Piano Operativo identifica inoltre le seguenti aree di salvaguardia e tutela:

  • - Ambito di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
  • - Rilievi insulari;
  • - Elementi della rete ecologica locale.

4. Gli ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola e forestale costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 65/2014 e del Regolamento emanato con DPGR n. 63/R del 25 agosto 2016. I nuclei rurali costituiscono zone A di cui al D.M. 1444/68.